Sentenza 12 dicembre 2007
Massime • 2
Non è causa di nullità della sentenza nel giudizio d'appello l'omesso ritiro in camera di consiglio dei giudici per la decisione subito dopo la chiusura della discussione, essendo il principio dell'immediatezza della deliberazione, volto a garantire continuità tra il momento della formazione della prova e quello della decisione, non riferibile al giudizio d'appello, di natura essenzialmente cartolare. (La Corte ha comunque rilevato, in motivazione, che per l'inosservanza del principio in oggetto non è prevista alcuna sanzione).
In tema di esame testimoniale, il divieto di porre domande suggestive riguarda l'esame condotto dalla parte che ha un interesse comune al testimone e non invece il controesame o l'esame condotto direttamente dal giudice per il quale non vi è il rischio di un precedente accordo tra testimone ed esaminante.
Commentari • 2
- 1. Penale Diritto e ProceduraFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 18 giugno 2020
- 2. Giudice può fare domande suggestive, ma non nocive (Cass. 21627/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 gennaio 2019
Il divieto di porre domande suggestive nell'esame testimoniale non opera con riguardo al giudice, il quale può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità, ad esclusione di quelle nocive: sul piano logico può essere realmente suggestivo nell'esame - cioè andare oltre i limiti fisiologici della mera domanda di chiarimento nel caso di dichiarazioni equivoche - solo chi non è terzo. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Sent., (ud. 15/04/2015) 25-05-2015, n. 21627 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo - Presidente - Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2007, n. 4721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4721 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2007 |
Testo completo
O S C U R A T A
4 721 /08 Udienza pubblica del 12 dicembre del 2007
Registro Gen. N 46754/86 Sentenza n 3051
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati: Dott. Claudio Vitalone presidente
Dott. Agostino Cordova consigliere consigliere Dott. Guido De Maio
Dott.Aldo Grassi consigliere consigliere Dott. Ciro Petti
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M.V. nato a [...] la sentenza (omissis) il (omissis) della corte d'appello di Milano del 29 maggio del 2006; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale nella persona del dott Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv.Margareth Amitrano,quale sostituto processuale dell'avvocato Marco Giusto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue
In Fatto
Con sentenza del 29 maggio del 2006, la corte d'appello di Milano, in parziale riforma di quella pronunciata dal tribunale di Lodi il 6 febbraio del 2003, riduceva ad anni quattro di reclusione la pena inflitta a M.V. ], quale responsabile del delitto di cui agli artt 609 bis secondo comma e 609 ter c.p., commesso in danno di F.A. minore degli anni 10. In primo grado il prevenuto era stato assolto da
1
analogo reato commesso in danno F.G. e
R.G. rispettivamente fratello e cugino di F.A.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata le indagini avevano avuto origine dalla denuncia querela sporta ai carabinieri di Cavenago di Adda da padre di A. e G. , i quali all'epocaF.S. F.S.avevano rispettivamente anni otto ed anni sei. aveva denunciato di avere appreso dai figli che M.V. un vicino di casa con cui i bambini erano usciti per andare a giocare, aveva loro succhiato il pene ed aveva aggiunto che le prime confidenze in tale senso erano state fatte dai bambini alla propria moglie| C. ]. Il minore F.A. gli aveva confermato anche al nonno paterno che il M. aveva “ciucciato il pisello". Nel corso delle indagini preliminari i minori predetti ed erano stati sentiti con incidenteR.G.il loro cuginetto probatorio ma solo ☐ F.A. aveva confermato le accuse. Per tale ragione il tribunale aveva assolto il prevenuto dai delitti perpetrati in danno F.G. R.G. avendo ritenuto l'accusa non sufficientemente provata Tanto premesso in fatto, la corte territoriale ribadiva l'attendibilità del minore perché le sue accuse F.A. erano state confermate dalle dichiarazioni rese dai propri genitori e dal nonno con i quali il minore si era confidato nonché dalla descrizione dell'arredamento della capanna dove il fatto si era verificato
Ricorre per cassazione l'imputato deducendo: la nullità della sentenza d'appello per il mancato immediato ritiro della corte nella camera di consiglio subito dopo la discussione, in quanto la corte era entrata in camera di consiglio dopo la discussione di altra causa, avente anch'essa ad oggetto abusi sessuali;
l'inutilizzabilità delle deposizioni de relato dei testimoni escussi in quanto una volta sentito il teste diretto ossia i minori non v'era ragione di assumere anche la testimonianza di quelli de relato;
errata rilevanza probatoria attribuita alla dichiarazione della persona offesa alla quale sarebbero state poste domande " 66
suggestive che avevano determinato nel minore intervistato la risposta voluta"; illogicità della motivazione sul punto il ricorrente, dopo alcune considerazioni generiche in materia di valutazione delle dichiarazioni dei minori, deduce che le risposte fornite dal minore sarebbero frutto di domande suggestiveF.A.
ہو 2 O S C U R A T A
e che le deposizioni dei genitori, a prescindere dalla loro inutilizzabilità, erano inattendibili perché essi erano portatori di un interesse contrapposto a quello dell'imputato; l'inattendibilità si dovrebbe desumere:a) dall'inesistenza della canna da pesca, la quale, pur costituendo, secondo la dichiarazione del minore, il corrispettivo per l'abuso sessuale e pur rappresentando quindi un elemento obiettivo di riscontro, sarebbe stata buttata dal padre della vittima;
b)dalla dichiarazione degli altri minori, i quali avevano escluso di avere subito abusi;
c) dal fatto che egli era considerato da tutti i vicini una brava persona nonché dalle incertezze in merito alla ricostruzione del fatto
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato Con riferimento al primo motivo si rileva che sicuramente il principio dell'immediatezza della deliberazione enunciato nel primo comma dell'articolo 525 c.p.p. mira a garantire la continuità tra il momento della formazione della prova e quello della decisione aiutando in tal modo a non disperdere le sensazioni che il giudice ricava dalla diretta percezione dell'assunzione della prova, ma tale principio non viene vulnerato nel giudizio d'appello, allorché non v' è stata rinnovazione istruttoria ed è intercorso un intervallo sospensivo di circa mezz'ora tra la chiusura della discussione ed il ritiro in camera di consiglio da parte della corte, giacché il giudizio d'appello, in assenza della rinnovazione istruttoria, è essenzialmente un giudizio cartolare al pari di quello celebrato in cassazione. In appello ed a fortiori in cassazione non v'è quindi il rischio che il giudice decida in base a percezioni ed a ricordi lontani. In ogni caso,non essendo prevista per l'inosservanza del principio dell'immediatezza della deliberazione alcuna sanzione, che è invece prevista per l'inosservanza del principio d'immutabilità del giudice, la prima rimane priva di effetti sul processo
Infondato è anche il secondo motivo. Invero
l'inutilizzabilità della testimonianza de relato si verifica nelle sole ipotesi in cui il giudice, nonostante la richiesta della parte, abbia omesso di sentire il teste diretto. Non è invece vietata l'assunzione della testimonianza indiretta quando è stato già sentito il teste diretto poiché in tali casi la testimonianza de relato può essere utilizzata per valutare la credibilità del teste diretto. Se un minore afferma di avere confidato un determinato fatto ad altro soggetto, il giudice ha il dovere di sentire il teste di riferimento anche quando già è stato escusso il minore allo scopo di controllare la veridicità del suo racconto
4 3 O S C U R A T A
Con riguardo agli altri motivi si osserva anzitutto che la corte ha escluso che al minore siano state poste domande suggestive. D'altra parte il divieto di porre domande suggestive riguarda l'esame condotto dalla parte che ha citato il teste o da quella che ha un interesse comune (art 499comma 3 c.p.p.)e non il controesame o quello condotto direttamente dal giudice. Nell'esame condotto dal giudice non v'è il rischio di un precedente accordo tra testimone ed interrogante. D'altra parte, il ricorrente non ha neppure segnalato la domanda o le domande ritenute suggestive al fine di consentire a questa corte di esercitare il proprio scrutinio di legittimità.
Nel resto i motivi sono inammissibili perché si risolvono in censure in fatto con cui si contrappone a quella dei giudici del merito una diversa lettura degli atti probatori In proposito è opportuno premettere che anche a seguito delle modificazioni apportate all'articolo 606 primo comma lettera e) con l'articolo 8 della legge n. 46 del 2006, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione continua ad avere un orizzonte circoscritto nel senso che non tutti i vizi di motivazione sono denunciabili in cassazione, ma solo quelli identificabili come mancanza di motivazione o illogicità della medesima nella quale anche prima della riforma era compresa la contraddittorietà della motivazione e peraltro non tutti i vizi identificabili come mancanza o illogicità della motivazione sono censurabili in sede di legittimità, ma solo quelli risultanti dal testo del provvedimento ovvero da atti processuali specificamente indicati dal ricorrente. La motivazione si considera mancante, non solo quando è completamente omessa, ma anche quando è apparente o priva di singoli momenti esplicativi sui temi sui quali deve vertere il giudizio.Si considera manifestamente illogica allorché l'incoerenza è evidente ossia di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cfr per tutte Cass Sez un 24 settembre 2003 n.47289
Petrella). Nell'esercizio dello scrutinio di legittimità alla Corte è preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione o la possibilità di sostituire ai criteri ed alle massime di esperienza utilizzati dal giudice di merito quelli
4 O S C U R AT A
propri perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa ovvero quelli avanzati dal difensore ancorché astrattamente plausibili. Queste operazioni trasformerebbero la corte in un giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione adottata dai giudici di merito rispetti sempre uno standard d'intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter argomentativo seguito dal giudice per giungere alla decisione (cfr, tra le più recenti, Cass n.14054 del 2006; n 25117 del 2006;23524 del 2006)
Nella fattispecie la corte, con motivazione esente da vizi giuridici o da manifeste illogicità, ha indicato le ragioni per le quali il minore era attendibile
P.Q.M.
LA CORTE letto l'articolo 616 c.p.p.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 30 novembre del 2007-
Il consigliere estensore Il Presidente
Claudio Vitalone Ciro Petti lize 8Live Bette Klive, ८
70 GEN. 2000
IL CANCELLIERE 01 (Paolo Mensurati)
м
5