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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2193/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. con il patrocinio dell'avv. MEGARO Parte_1 C.F._1
GIOVANNA
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MOUHADDAB ABDERRAHMANE
RICORRENTI
pagina 1 di 6
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 20/05/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza parziale di separazione;
- considerato che con separato provvedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta emissione della sentenza, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 09/09/2024 sentenza di separazione consensuale n. 432/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso è stato comunicato al PM;
pagina 2 di 6 - ritenute inammissibili le note depositate tardivamente da il 02/05/2025 Parte_2
(dunque oltre il termine fissato del 14/04/2025), oltre che, in ogni caso, irrilevante il loro contenuto, vuoi alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.,
27.8.2018, n. 19540) che, come noto, esclude la possibilità di ripensamenti a seguito della proposizione di ricorso congiunto di divorzio, vuoi per il fatto che non possa considerarsi stabile sopravvenienza quanto rappresentato dall'istante;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) “ ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE:
Assegnazione della casa sita in G. PASCOLI n. 17, CASTELVETRO DI MODENA
(MO) alla moglie signor che la usa in via esclusiva con i figli nel rispetto Parte_1
delle procedure di assegnazione essendo una casa popolare.
2) AFFIDAMENTO DEI FIGLI:
Affidamento dei figli minor nata il [...] in [...], Persona_1
(C.F ato il 26/04/2010 C.F._3 Parte_3
in MODENA (MO) (C.F ad entrambi i genitori in modalità C.F._4
condivisa, con collocamento e residenza presso la madre;
Il sig avrà il diritto di visita dei figli minori quando egli vorrà in Parte_2
coordinamento con gli impegni degli stessi e della madre.
In caso di disaccordo il padre avrà diritto a fare visita ai figli con cadenza di due giorni infrasettimanali e fine settimana alternati.
Le festività si alternano di anno in anno tra madre e padre (pasqua pasquetta, natale e capodanno) e agosto a metà ciascuno.
pagina 3 di 6 3) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO PER I FIGLI:
Il sig corrisponde alla signor un contributo mensile Parte_2 Parte_1
al mantenimento pari ad Euro 200,00 per ciascun figlio, per un totale di Euro 400,00 ed alla rifusione del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Modena;
Le parti, avendo regolato e definito i loro rapporti economici e patrimoniali ed ogni rispettiva ragione di debito/credito, null'altro avranno a che pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro se non per quanto concerne gli oneri economici di mantenimento e spese straordinarie dei figli minori.
4) ASSEGNI UNICO/FAMILIARI
L'assegno familiare ed ogni altra misura di sostegno familiare va percepito interamente dalla signor . Parte_1
5) LUOGO DI RESIDENZA E DOMICILIO DEI CONIUGI
I coniugi saranno liberi di collocare la propria residenza e/o domicilio dove riterranno opportuno previa formale comunicazione del nuovo indirizzo;
6) VIAGGI ALL'ESTERO E I DOCUMENTI VALIDI PER
L'ESPATRIO:
Le parti potranno portare con sé i figli all'estero e/o in tutti i paesi in cui andranno in vacanze dando opportuna comunicazione almeno un mese prima della partenza e mantenete un canale di comunicazione aperto.
pagina 4 di 6 Le parti danno il consenso al rilascio reciproco dei documenti (passaporto, carta di identità e tessera sanitaria) validi per l'espatrio con il previo accordo che questi ultimi saranno consegnati in occasione dell'accampamento dei figli tra i genitori.
7) SPESE DI LITE:
Le spese della presente procedura verranno divise in quote uguali tra i coniugi, mentre le spese legali verranno integralmente compensate tra le parti. ”
- ritenuto che risultino salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod.
civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio fra nata in [...] il Parte_1
04/06/1979 e nato in [...] il [...] alle condizioni Parte_2
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
pagina 5 di 6 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELVETRO DI MODENA
di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2023 Atto n. 8 Parte II Serie C
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
21/05/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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