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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/09/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.278-1/2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Michele GUERNELLI - Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 278 -1/2025 rg. PU da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
e residente in [...]- sottoposto ad C.F._1 amministrazione di sostegno nella persona dell'avv. Fabrizio Maria Prandi rappresentato e difeso dalle avv. Francesca Fontanesi e Fulvia Ventura
- ricorrente
Con ricorso depositato in data 5 agosto 2025, , per mezzo Parte_1 dell'Amministratore di Sostegno avv. Fabrizio Maria Prandi, ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).
Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo il ricorrente la residenza e il domicilio, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b).
In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente, inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le pagina 1 di 9 disposizioni di cui al Titolo III, Sezioni II e III (Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza – artt. 40 e ss. CCI).
Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.
Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.
Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione debba indicare “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione;
2) inventario dei beni;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).
pagina 2 di 9 A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.
Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, dott. Persona_1 contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economico- patrimoniale e finanziaria del debitore, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la descrizione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI).
Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, atteso che la precedente e omonima ditta individuale (P.I. ), con la quale in precedenza ha esercitato attività di impresa, è P.IVA_1 stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 27.01.2014.
Stante la modifica introdotta all'art. 268, III comma, ultimo periodo, CCI dal d.lgs.
136/2024, l'accesso alla liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica è ora possibile solo nel caso in cui “l'OCC attesta che è possibile acquisire attività da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”.
È stato previsto, quindi, un ulteriore presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, da verificarsi tramite l'attestazione resa dall'OCC nell'ambito della relazione di cui all'art. 269, II comma, CCI. Nel caso di specie, l'OCC ha attestato – tenendo conto del saldo contenuto nel conto corrente del ricorrente (eccedente la somma di euro 6.000) e della vendita di quote di immobile di cui risulta proprietario- che vi sia attivo distribuibile ai creditori. Pur non avendo l'OCC specificamente dato conto nell'attestazione delle spese di procedura, si deve ritenere che dagli atti emergano elementi sufficienti per riscontrare positivamente l'attestazione.
La domanda, pertanto, può essere accolta.
Come già osservato, il debitore risulta proprietario – secondo la documentazione in atti – per la quota di 1/2 di un immobile con annessa autorimessa sito nel Comune di Gaggio
Montano (BO), in Via Muiavacca n. 40, gravato da ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo per un totale di € 20.000,00 a favore di Condominio Muiavacca n. 40 e stimato dalla
Geom. con perizia giurata in data 04.04.2024 per un valore complessivo di Persona_2
pagina 3 di 9 euro 38.500, di cui euro 19.250,00 relativo alla quota del ricorrente (cfr. pagina 7 del ricorso- documento n. 18).
Lo stesso risulta proprietario di due autovetture, una Nissan Micra immatricolata nel 1995, targata AH194BA e una Nissan Micra immatricolata nel 2005, targata CS286SG. Considerata la vetustà delle vetture e il loro stato di abbandono (cfr. pagina 7 del ricorso), spetterà al
Liquidatore valutare l'eventuale economicità della vendita delle stesse.
Dalla documentazione prodotta emerge altresì che l'istante è titolare di rapporti di conti corrente e di carte prepagate sui quali risulterebbero giacenti delle somme di denaro. Lo stesso
è infatti titolare di un conto corrente BCC Felsinea Credito Cooperativo Italiano che alla data del 30.6.2025 presentava un saldo pari ad euro 13.259,40, e di cui il ricorrente ha avanzato la richiesta di potere mantenere nella propria disponibilità la somma di euro 6.000,00, in quanto
“le spese di mantenimento del Sig. risultano superiori all'importo della pensione dallo stesso percepita, Pt_1 generando annualmente un saldo negativo, e dunque un passivo che, considerando una durata presunta di vita di ulteriori 10 anni, risulta pari a € 4.797,60” e “il Sig. non ha alcuna prospettiva di redditi Pt_1 ulteriori, stanti l'età e le condizioni di salute” (cfr. pagina 9 del ricorso). Il Liquidatore valuterà la congruità di tale richiesta, considerato che le entrate dell'istante sono assorbite integralmente dalla retta della casa di residenza per anziani non autosufficienti “Villa Margherita”, sita in
Comune di Alto Reno Terme (BO), in Via Mazzini-Porretta n. 225, ove ha il domicilio.
La fonte di guadagno dell'istante deriva da una pensione di anzianità versata mensilmente dall' pari ad euro 1.200,00 circa per 13 mensilità, attualmente gravata dalla cessione del CP_1 quinto nei confronti di IBL Banca per euro 175,00, e un assegno di invalidità di euro 542,00.
La cessione risulta inopponibile alla procedura, in quanto se l'assegnazione/cessione continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si lederebbe il principio della par condicio creditorum espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.
La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di pagina 4 di 9 supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste del debitore.
Allo stato può dunque essere lasciata a parte ricorrente l'intero ammontare della pensione e dell'assegno di invalidità pari ad euro 1.799,00 al mese, atteso che quanto percepito dal ricorrente risulta interamente assorbito dalle spese per la casa di cura e con previsione di dovere utilizzare parte delle giacenze del conto corrente per le spese mensili, quantificate in euro 6.000; gli eventuali redditi ulteriori (ulteriori mensilità, altri redditi da lavoro dipendente e autonomo) dovranno essere acquisiti e posti a disposizione dei creditori.
Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 e oggi prevede espressamente che “la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura”. La procedura potrà essere chiusa anche anteriormente se il Liquidatore attesta non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.
Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per l'acquisizione dell'attivo devoluto al soddisfacimento del ceto creditorio.
La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.
Nel caso di specie, si considera opportuno nominare quale Liquidatore l'avv. Davide De
Matteis, dotato della necessaria esperienza e professionalità.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159.
Tra i compiti del Liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità del compenso delle Advisors del ricorrente, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI inserito tra i principi generali del Codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli “crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato.
Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come pagina 5 di 9 prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata e analogamente per la novellata lettera d) (“crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”), posto che la liquidazione controllata non è uno “strumento” ai sensi della lett. m-bis) dell'art. 2 comma I CCI.
Infine, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (sentenza del 3 luglio
2025, in causa C-582/2023), che ha riconosciuto, all'interno delle procedure di sovraindebitamento, il diritto del consumatore di rivolgersi al giudice nazionale perché accerti l'esistenza di clausole vessatorie, è necessario che il Liquidatore, nella formazione dello stato passivo, esamini specificamente i contratti di finanziamento conclusi dal consumatore al fine di verificare l'esistenza di clausole abusive.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
e residente in [...]- sottoposto ad C.F._1 amministrazione di sostegno nella persona dell'avv. Fabrizio Maria Prandi
n o m i n a
Giudice Delegata la dott.ssa Alessandra Mirabelli;
n o m i n a
Liquidatore l'avv. Davide De Matteis, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270,
III comma, CCI;
o r d i n a al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza pagina 6 di 9 entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;
d i s p o n e c h e i l L i q u i d a t o r e 1. notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
2. esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: https://tribunale-bologna.giustizia.it; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
3. aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
4. depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
5. entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
6. scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati.
Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto a prededucibilità del compenso dei difensori del ricorrente) dei crediti alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI;
con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con pagina 7 di 9 atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al
Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
7. ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
8. due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
9. provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
10. chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
a u t o r i z z a il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
dispone la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari a cura del Liquidatore
d i s p o n e che sia lasciata allo stato nella disponibilità del ricorrente l'intera Parte_1 pensione e l'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come necessarie al proprio sostentamento, mentre i redditi ulteriori – anche pagina 8 di 9 sopravvenuti – e gli altri emolumenti dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.
Si comunichi all' OCC e al Liquidatore.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale in data 2 settembre 2025. La Giudice Rel. Il Presidente
Alessandra Mirabelli Michele Guernelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Michele GUERNELLI - Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 278 -1/2025 rg. PU da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
e residente in [...]- sottoposto ad C.F._1 amministrazione di sostegno nella persona dell'avv. Fabrizio Maria Prandi rappresentato e difeso dalle avv. Francesca Fontanesi e Fulvia Ventura
- ricorrente
Con ricorso depositato in data 5 agosto 2025, , per mezzo Parte_1 dell'Amministratore di Sostegno avv. Fabrizio Maria Prandi, ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).
Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo il ricorrente la residenza e il domicilio, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b).
In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente, inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le pagina 1 di 9 disposizioni di cui al Titolo III, Sezioni II e III (Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza – artt. 40 e ss. CCI).
Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.
Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.
Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione debba indicare “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione;
2) inventario dei beni;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).
pagina 2 di 9 A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.
Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, dott. Persona_1 contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economico- patrimoniale e finanziaria del debitore, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la descrizione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI).
Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, atteso che la precedente e omonima ditta individuale (P.I. ), con la quale in precedenza ha esercitato attività di impresa, è P.IVA_1 stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 27.01.2014.
Stante la modifica introdotta all'art. 268, III comma, ultimo periodo, CCI dal d.lgs.
136/2024, l'accesso alla liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica è ora possibile solo nel caso in cui “l'OCC attesta che è possibile acquisire attività da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”.
È stato previsto, quindi, un ulteriore presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, da verificarsi tramite l'attestazione resa dall'OCC nell'ambito della relazione di cui all'art. 269, II comma, CCI. Nel caso di specie, l'OCC ha attestato – tenendo conto del saldo contenuto nel conto corrente del ricorrente (eccedente la somma di euro 6.000) e della vendita di quote di immobile di cui risulta proprietario- che vi sia attivo distribuibile ai creditori. Pur non avendo l'OCC specificamente dato conto nell'attestazione delle spese di procedura, si deve ritenere che dagli atti emergano elementi sufficienti per riscontrare positivamente l'attestazione.
La domanda, pertanto, può essere accolta.
Come già osservato, il debitore risulta proprietario – secondo la documentazione in atti – per la quota di 1/2 di un immobile con annessa autorimessa sito nel Comune di Gaggio
Montano (BO), in Via Muiavacca n. 40, gravato da ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo per un totale di € 20.000,00 a favore di Condominio Muiavacca n. 40 e stimato dalla
Geom. con perizia giurata in data 04.04.2024 per un valore complessivo di Persona_2
pagina 3 di 9 euro 38.500, di cui euro 19.250,00 relativo alla quota del ricorrente (cfr. pagina 7 del ricorso- documento n. 18).
Lo stesso risulta proprietario di due autovetture, una Nissan Micra immatricolata nel 1995, targata AH194BA e una Nissan Micra immatricolata nel 2005, targata CS286SG. Considerata la vetustà delle vetture e il loro stato di abbandono (cfr. pagina 7 del ricorso), spetterà al
Liquidatore valutare l'eventuale economicità della vendita delle stesse.
Dalla documentazione prodotta emerge altresì che l'istante è titolare di rapporti di conti corrente e di carte prepagate sui quali risulterebbero giacenti delle somme di denaro. Lo stesso
è infatti titolare di un conto corrente BCC Felsinea Credito Cooperativo Italiano che alla data del 30.6.2025 presentava un saldo pari ad euro 13.259,40, e di cui il ricorrente ha avanzato la richiesta di potere mantenere nella propria disponibilità la somma di euro 6.000,00, in quanto
“le spese di mantenimento del Sig. risultano superiori all'importo della pensione dallo stesso percepita, Pt_1 generando annualmente un saldo negativo, e dunque un passivo che, considerando una durata presunta di vita di ulteriori 10 anni, risulta pari a € 4.797,60” e “il Sig. non ha alcuna prospettiva di redditi Pt_1 ulteriori, stanti l'età e le condizioni di salute” (cfr. pagina 9 del ricorso). Il Liquidatore valuterà la congruità di tale richiesta, considerato che le entrate dell'istante sono assorbite integralmente dalla retta della casa di residenza per anziani non autosufficienti “Villa Margherita”, sita in
Comune di Alto Reno Terme (BO), in Via Mazzini-Porretta n. 225, ove ha il domicilio.
La fonte di guadagno dell'istante deriva da una pensione di anzianità versata mensilmente dall' pari ad euro 1.200,00 circa per 13 mensilità, attualmente gravata dalla cessione del CP_1 quinto nei confronti di IBL Banca per euro 175,00, e un assegno di invalidità di euro 542,00.
La cessione risulta inopponibile alla procedura, in quanto se l'assegnazione/cessione continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si lederebbe il principio della par condicio creditorum espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.
La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di pagina 4 di 9 supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste del debitore.
Allo stato può dunque essere lasciata a parte ricorrente l'intero ammontare della pensione e dell'assegno di invalidità pari ad euro 1.799,00 al mese, atteso che quanto percepito dal ricorrente risulta interamente assorbito dalle spese per la casa di cura e con previsione di dovere utilizzare parte delle giacenze del conto corrente per le spese mensili, quantificate in euro 6.000; gli eventuali redditi ulteriori (ulteriori mensilità, altri redditi da lavoro dipendente e autonomo) dovranno essere acquisiti e posti a disposizione dei creditori.
Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 e oggi prevede espressamente che “la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura”. La procedura potrà essere chiusa anche anteriormente se il Liquidatore attesta non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.
Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per l'acquisizione dell'attivo devoluto al soddisfacimento del ceto creditorio.
La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.
Nel caso di specie, si considera opportuno nominare quale Liquidatore l'avv. Davide De
Matteis, dotato della necessaria esperienza e professionalità.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159.
Tra i compiti del Liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità del compenso delle Advisors del ricorrente, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI inserito tra i principi generali del Codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli “crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato.
Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come pagina 5 di 9 prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata e analogamente per la novellata lettera d) (“crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”), posto che la liquidazione controllata non è uno “strumento” ai sensi della lett. m-bis) dell'art. 2 comma I CCI.
Infine, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (sentenza del 3 luglio
2025, in causa C-582/2023), che ha riconosciuto, all'interno delle procedure di sovraindebitamento, il diritto del consumatore di rivolgersi al giudice nazionale perché accerti l'esistenza di clausole vessatorie, è necessario che il Liquidatore, nella formazione dello stato passivo, esamini specificamente i contratti di finanziamento conclusi dal consumatore al fine di verificare l'esistenza di clausole abusive.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
e residente in [...]- sottoposto ad C.F._1 amministrazione di sostegno nella persona dell'avv. Fabrizio Maria Prandi
n o m i n a
Giudice Delegata la dott.ssa Alessandra Mirabelli;
n o m i n a
Liquidatore l'avv. Davide De Matteis, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270,
III comma, CCI;
o r d i n a al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza pagina 6 di 9 entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;
d i s p o n e c h e i l L i q u i d a t o r e 1. notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
2. esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: https://tribunale-bologna.giustizia.it; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
3. aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
4. depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
5. entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
6. scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati.
Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto a prededucibilità del compenso dei difensori del ricorrente) dei crediti alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI;
con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con pagina 7 di 9 atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al
Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
7. ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
8. due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
9. provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
10. chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
a u t o r i z z a il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
dispone la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari a cura del Liquidatore
d i s p o n e che sia lasciata allo stato nella disponibilità del ricorrente l'intera Parte_1 pensione e l'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come necessarie al proprio sostentamento, mentre i redditi ulteriori – anche pagina 8 di 9 sopravvenuti – e gli altri emolumenti dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.
Si comunichi all' OCC e al Liquidatore.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale in data 2 settembre 2025. La Giudice Rel. Il Presidente
Alessandra Mirabelli Michele Guernelli
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