Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/06/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5015 /2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Foggia Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli giudice dott.ssa Simona Iavazzo giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 5015 / 2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 28 maggio 2025. TRA
cf: , , elett.te dom.to alla VIA Parte_1 C.F._1
NAPOLI 6/D FOGGIA presso lo studio dell'Avv. ORSOGNA MICHELE ,
c.f. , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._2 procura in calce al ricorso
- RICORRENTE
E
, c.f.: , CP_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE
E
CP_2
-INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/10/2023 la ricorrente in premessa indicata chiedeva pronunciarsi la separazione personale oltre pronunce accessorie.
La domanda di separazione personale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 151, comma 1, c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da
rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di reciproca intollerabilità che rende impossibile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, la richiesta di separazione, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni comune interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale: si è, invero, ormai verificata la dissoluzione del consorzio familiare e non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Il procedimento deve proseguire come da separata ordinanza per le statuizioni accessorie, le quali saranno altresì modificabili, ove nei termini di legge, venisse nelle more instaurato il divorzio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
, nato a [...] in data [...], e
[...]
, nato a SAN SEVERO (FG) in [...] CP_1
22/04/1979 , unitisi in matrimonio celebrato in San Severo in data
01/04/2002 tra (atto n. 17 p. II s. A);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto
Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. dispone con separata ordinanza per il prosieguo;
4. spese al definitivo.
Così deciso in Foggia il 03 giungo 2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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