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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 39005 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa il giorno 27.2.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Coriolano 3 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Paolo Marini che la rappresenta e difende giusta delega in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore,
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.10.2024 e ritualmente notificato la ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo che con decreto di omologa reso da questo Ufficio nell'ambito del procedimento per a.t.p.o. n.r.g. 32841/2023 aveva ottenuto l'accertamento delle condizioni sanitarie di cui l'indennità di accompagnamento (art.1 legge 18/80); che in data 24.4.2024, aveva notificato all' il decreto di omologa e in data 26.6.2024 il mod. AP70, ma che CP_1
l' non aveva ancora provveduto al pagamento della provvidenza. CP_1
Chiedeva di condannare l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi CP_1 dell'indennità di accompagnamento, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo. Nella contumacia dell' ritualmente evocato in giudizio, la causa era decisa il CP_1
27.2.2027 a mezzo di trattazione scritta.
1 Nelle note di trattazione scritta il ricorrente rappresentava che in data 11.12.2025 l' aveva provveduto al pagamento del dovuto: chiedeva quindi dichiararsi la CP_1 cessazione della materia del contendere. All'esito del rituale deposito delle note ex art 127 ter c.p.c. veniva pronunciata la presente sentenza. Essendo avvenuto il pagamento del dovuto, è cessata la materia del contendere. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate a carico dell' come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della vertenza e CP_1 dello scaglione di valore della causa.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 2.700,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 27.2.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
2
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 39005 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa il giorno 27.2.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Coriolano 3 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Paolo Marini che la rappresenta e difende giusta delega in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore,
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.10.2024 e ritualmente notificato la ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo che con decreto di omologa reso da questo Ufficio nell'ambito del procedimento per a.t.p.o. n.r.g. 32841/2023 aveva ottenuto l'accertamento delle condizioni sanitarie di cui l'indennità di accompagnamento (art.1 legge 18/80); che in data 24.4.2024, aveva notificato all' il decreto di omologa e in data 26.6.2024 il mod. AP70, ma che CP_1
l' non aveva ancora provveduto al pagamento della provvidenza. CP_1
Chiedeva di condannare l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi CP_1 dell'indennità di accompagnamento, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo. Nella contumacia dell' ritualmente evocato in giudizio, la causa era decisa il CP_1
27.2.2027 a mezzo di trattazione scritta.
1 Nelle note di trattazione scritta il ricorrente rappresentava che in data 11.12.2025 l' aveva provveduto al pagamento del dovuto: chiedeva quindi dichiararsi la CP_1 cessazione della materia del contendere. All'esito del rituale deposito delle note ex art 127 ter c.p.c. veniva pronunciata la presente sentenza. Essendo avvenuto il pagamento del dovuto, è cessata la materia del contendere. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate a carico dell' come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della vertenza e CP_1 dello scaglione di valore della causa.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 2.700,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 27.2.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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