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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/12/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EG LI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 943/2025 R.G.L. proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia D'Ercole del Foro di Modena
Ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
Rappresentato e difeso dal Dirigente dott. Daniele Cottafavi e dai
Funzionari dott.ssa e dott. dell Controparte_2 CP_3 [...]
( Controparte_4
Resistente
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per la ricorrente: “ In via principale accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 , 2022/2023 e 2024/2025 conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio Controparte_1
stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo determinato per tutti i suddetti anni scolastici, oltre alla liquidazione delle spese per il presente giudizio;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre CPA”.
Per il : “1) in via preliminare, dichiarare la carenza di CP_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare il ricorso siccome inammissibile, improponibile ed infondato e comunque non provato, con vittoria di spese.
3) Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, si chiede comunque di voler contenere la pretesa entro i limiti del giusto e del provato, dichiarando in ogni caso non dovuta la pretesa riferita all'a.s. 2022/23 per non aver la ricorrente assunto alcun incarico annuale o al 30 giugno né plurime ancorchè continuative supplenze brevi e saltuarie bensì un incarico di soli 7 giorni, eccessivamente breve e sporadico e quindi non idoneo a consentire l'attribuzione del beneficio per l'intero a.s.
4) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di lite, in ragione della controvertibilità della fattispecie in esame e della reciproca parziale soccombenza.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in riassunzione il 01.08.2025, a seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Miliano, Parte_1
ha convenuto in giudizio il
[...] Controparte_1
per ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto
Pag. 2 di 9 di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, in favore Controparte_1
dello stesso, le somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di contratti a tempo CP_1
determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche, negli a.s.
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025.
In esecuzione di questi contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha riconosciuto il CP_1
suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Si è costituito il , eccependo - in via preliminare - la carenza di CP_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del
23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del CP_5
15.10.2015, la quale al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale,
Pag. 3 di 9 compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, deducendo che CP_1
la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il costituito chiede di disattendere la pretesa CP_1
relativa all'a.s. 2022/23, atteso che la ricorrente non risulta aver assunto in detto a.s. alcun incarico annuale o al 30 giugno né plurime ancorché continuative supplenze brevi e saltuarie (come avvenuto negli aa.ss.
2021/22 e 2024/25), bensì risulta nell'a.s. 2022/23 un incarico di soli 7 giorni, dall'08.11.2022 al 14.11.2022.
In ultimo, parte resistente chiede la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio “in ragione della controvertibilità della fattispecie in esame e della reciproca parziale soccombenza.”.
Con note in sostituzione di udienza depositate in data 11.11.2025, parte ricorrente contestava, con riferimento alla comparsa di costituzione avversa, interamente il contenuto ed eccepiva tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. Insisteva per l'accoglimento integrale della propria domanda.
La causa viene decisa all'esito di trattazione scritta.
*** *** ***
Va respinta l'eccezione preliminare di carenza di giurisdizione del discutendosi di lesione di un diritto soggettivo. CP_1
Pag. 4 di 9 Il ricorso è nel merito fondato nei termini che seguono.
Risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che la ricorrente ha prestato docenza nell'a.s. 2021/2022 dal 19/11/2021 al 25/11/2021, dal 26/11/2021 al
22/12/2021, dal 23/12/2021 al 08/06/2022, dal 09/06/2022 al 30/06/2022, dal 01/07/2022 al 08/07/2022; nell'a.s. 2022/23 dall'08.11.2022 al
14.11.2022 e nell'a.s. 2024/25 dal 12/11/2024 al 02/02/2025.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_6
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle
Pag. 5 di 9 scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha enunciato il seguente principio di diritto:
a) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai
Pag. 6 di 9 docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art.
4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti
(ovvero copie di contratto di lavoro), il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova del presupposto della sua permanenza in servizio al momento del deposito del ricorso.
Con riguardo all'anno scolastico 2022/2023, il beneficio non va riconosciuto stante la brevissima durata dell'insegnamento di soli 7 giorni. che non comporta la necessita di aggiornamento e di formazione.
Si legge nella sentenza n. 3/2025 della CG “ La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che:
Pag. 7 di 9 essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
Nel caso sottoposto alla CG , la docente aveva effettuato una serie di supplenze in tre istituti scolastici diversi, in tre periodi distinti dell'anno, vale a dire dall'8 ottobre al 22 dicembre 2021, dal 24 gennaio al 10 febbraio 2022 e dall'11 febbraio al 27 maggio 2022.
Il caso non è comparabile con la brevissima supplenza di sette giorni di cui si discute per la quale deve escludersi la necessità di un aggiornamento.
La domanda deve trovare per il resto accoglimento e il va CP_1
condannato a riconoscere al ricorrente l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2024/2025 richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (cfr Cass. 29961/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i
Pag. 8 di 9 minimi tabellari avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto che si tratta di causa seriale, definita subito dopo il deposito delle note di trattazione scritta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 943/2025:
1) Dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2021/2022 e 2024/2025, per un importo di €
1.000,00, oltre interessi fino al soddisfo e rigetta la domanda per l'a.s.
2022/23.
2) Condanna il a rifondere alla Controparte_1
ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio che si liquidano in euro 231,00 per spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 03.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EG LI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 943/2025 R.G.L. proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia D'Ercole del Foro di Modena
Ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
Rappresentato e difeso dal Dirigente dott. Daniele Cottafavi e dai
Funzionari dott.ssa e dott. dell Controparte_2 CP_3 [...]
( Controparte_4
Resistente
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per la ricorrente: “ In via principale accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 , 2022/2023 e 2024/2025 conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio Controparte_1
stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo determinato per tutti i suddetti anni scolastici, oltre alla liquidazione delle spese per il presente giudizio;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre CPA”.
Per il : “1) in via preliminare, dichiarare la carenza di CP_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare il ricorso siccome inammissibile, improponibile ed infondato e comunque non provato, con vittoria di spese.
3) Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, si chiede comunque di voler contenere la pretesa entro i limiti del giusto e del provato, dichiarando in ogni caso non dovuta la pretesa riferita all'a.s. 2022/23 per non aver la ricorrente assunto alcun incarico annuale o al 30 giugno né plurime ancorchè continuative supplenze brevi e saltuarie bensì un incarico di soli 7 giorni, eccessivamente breve e sporadico e quindi non idoneo a consentire l'attribuzione del beneficio per l'intero a.s.
4) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di lite, in ragione della controvertibilità della fattispecie in esame e della reciproca parziale soccombenza.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in riassunzione il 01.08.2025, a seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Miliano, Parte_1
ha convenuto in giudizio il
[...] Controparte_1
per ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto
Pag. 2 di 9 di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, in favore Controparte_1
dello stesso, le somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di contratti a tempo CP_1
determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche, negli a.s.
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025.
In esecuzione di questi contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha riconosciuto il CP_1
suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Si è costituito il , eccependo - in via preliminare - la carenza di CP_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del
23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del CP_5
15.10.2015, la quale al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale,
Pag. 3 di 9 compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, deducendo che CP_1
la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il costituito chiede di disattendere la pretesa CP_1
relativa all'a.s. 2022/23, atteso che la ricorrente non risulta aver assunto in detto a.s. alcun incarico annuale o al 30 giugno né plurime ancorché continuative supplenze brevi e saltuarie (come avvenuto negli aa.ss.
2021/22 e 2024/25), bensì risulta nell'a.s. 2022/23 un incarico di soli 7 giorni, dall'08.11.2022 al 14.11.2022.
In ultimo, parte resistente chiede la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio “in ragione della controvertibilità della fattispecie in esame e della reciproca parziale soccombenza.”.
Con note in sostituzione di udienza depositate in data 11.11.2025, parte ricorrente contestava, con riferimento alla comparsa di costituzione avversa, interamente il contenuto ed eccepiva tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. Insisteva per l'accoglimento integrale della propria domanda.
La causa viene decisa all'esito di trattazione scritta.
*** *** ***
Va respinta l'eccezione preliminare di carenza di giurisdizione del discutendosi di lesione di un diritto soggettivo. CP_1
Pag. 4 di 9 Il ricorso è nel merito fondato nei termini che seguono.
Risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che la ricorrente ha prestato docenza nell'a.s. 2021/2022 dal 19/11/2021 al 25/11/2021, dal 26/11/2021 al
22/12/2021, dal 23/12/2021 al 08/06/2022, dal 09/06/2022 al 30/06/2022, dal 01/07/2022 al 08/07/2022; nell'a.s. 2022/23 dall'08.11.2022 al
14.11.2022 e nell'a.s. 2024/25 dal 12/11/2024 al 02/02/2025.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_6
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle
Pag. 5 di 9 scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha enunciato il seguente principio di diritto:
a) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai
Pag. 6 di 9 docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art.
4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti
(ovvero copie di contratto di lavoro), il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova del presupposto della sua permanenza in servizio al momento del deposito del ricorso.
Con riguardo all'anno scolastico 2022/2023, il beneficio non va riconosciuto stante la brevissima durata dell'insegnamento di soli 7 giorni. che non comporta la necessita di aggiornamento e di formazione.
Si legge nella sentenza n. 3/2025 della CG “ La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che:
Pag. 7 di 9 essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
Nel caso sottoposto alla CG , la docente aveva effettuato una serie di supplenze in tre istituti scolastici diversi, in tre periodi distinti dell'anno, vale a dire dall'8 ottobre al 22 dicembre 2021, dal 24 gennaio al 10 febbraio 2022 e dall'11 febbraio al 27 maggio 2022.
Il caso non è comparabile con la brevissima supplenza di sette giorni di cui si discute per la quale deve escludersi la necessità di un aggiornamento.
La domanda deve trovare per il resto accoglimento e il va CP_1
condannato a riconoscere al ricorrente l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2024/2025 richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (cfr Cass. 29961/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i
Pag. 8 di 9 minimi tabellari avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto che si tratta di causa seriale, definita subito dopo il deposito delle note di trattazione scritta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 943/2025:
1) Dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2021/2022 e 2024/2025, per un importo di €
1.000,00, oltre interessi fino al soddisfo e rigetta la domanda per l'a.s.
2022/23.
2) Condanna il a rifondere alla Controparte_1
ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio che si liquidano in euro 231,00 per spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 03.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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