TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/07/2025, n. 2960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2960 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
RG 301/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 301 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
, elett.te dom.to in Marano di Napoli, alla via Piave n. 25, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Nicola Severino che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
in persona del l.r.p.t., elett.te Controparte_1 dom.ta in Napoli, alla via Scipione Capece n. 3/b, presso lo studio dell'avv. Giovanni Maria
Dal Negro che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA -
NONCHÈ
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla via Controparte_2
F. Caracciolo n. 11, presso lo studio dell'avv. Luigi Pane che la rappresenta a difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data
13.12.2023 cartella di pagamento n. 12220220026792046001 per complessivi € 173.052,74 da parte dell' su incarico di CC a seguito dell'escussione della Controparte_2 garanzia da parte di si opponeva a tale richiesta di pagamento Controparte_3 2
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per essere lo stesso fideiussore e per non avere CC escusso prima l'obbligato principale in virtù del principio del beneficium excussionis; l'assenza di prova della esistenza e giustificazione della pretesa creditoria;
contestava infine l'inesistenza di valido titolo esecutivo poiché, trattandosi di rapporto di natura privatistica ed essendo il credito chirografario, CC avrebbe dovuto procedere con gli ordinari mezzi.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento della cartella opposta.
Con comparsa depositata in data 28.03.2024 si costituiva CC eccependo l'inammissibilità
e l'infondatezza della opposizione e chiedendone il rigetto.
Con comparsa depositata in data 4.03.2024 si costituiva l' Controparte_2 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, nonché la validità della procedura di riscossione e l'infondatezza nel merito della opposizione, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 26.06.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione va parzialmente dichiarata inammissibile e parzialmente va rigettata poiché infondata.
In via preliminare la presente azione va qualificata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per il solo motivo relativo alla omessa notifica dell'intervenuta surroga;
mentre va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per tutti gli altri motivi tesi a contestare il merito della pretesa e la legittimità dell'azione di recupero intrapresa.
Sempre in via preliminare va effettivamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva per in quanto parte attrice spiega soltanto motivi di opposizione inerenti al CP_4 rapporto con CC, ma non motivi inerenti all'iter procedimentale dell'agente della riscossione.
Prima di passare al merito va evidenziato anche che non può pronunciarsi in questa sede la cessata materia del contendere, in quanto parte opponente dichiara, ma non prova di aver avuto accesso alla rateizzazione della cartella de qua e la circostanza non è neanche dichiarata da CP_4
Passando dunque al merito e partendo dall'unico motivo di opposizione agli atti esecutivi, la opposizione va dichiarata, relativamente allo stesso, inammissibile poiché tardiva.
Ebbene la cartella risulta notificata in data 13.12.2023, mentre l'atto di opposizione risulta notificato via PEC alle controparti soltanto in data 8.01.2024, cioè oltre il termine perentorio di 20 gg previsto dall'art. 617, comma 1, c.p.c.
Passando all'opposizione all'esecuzione, l'opponente sostanzialmente eccepisce che il credito vantato da CC sia chirografario e non privilegiato, essendosi CC surrogata alla che per l'appunto vantava un credito chirografario e pertanto non Controparte_5 3
avrebbe potuto agire direttamente con la riscossione coattiva, ma avrebbe dovuto precostituirsi un titolo esecutivo, trattandosi di credito scaturente da un rapporto privatistico. Allo stesso tempo ammette – oltre che riscontrabile per tabulas – che quello ottenuto illo tempore dall'istituto di credito fosse un finanziamento a piccole medie imprese garantito dal Fondo PMI.
Ebbene a tal proposito va innanzitutto rilevato che il titolo legittimante la riscossione da parte della CC è costituito proprio dalla incontestata fideiussione prestata dal Fondo all'Istituto di credito. E tanto basta a giustificare la corretta procedura esattoriale intrapresa.
Ai sensi dell'art. 2, comma 4, d.m. n. 18456 del 2005, infatti, “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
In altri termini la suindicata procedura prevede che, al recupero dei crediti nascenti da prestiti erogati ai sensi del d.lgs. n. 123/98 (“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, co. IV. lett. c), della L. n. 59/1997”), si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi del già citato art. 17 del d.lgs. 46/99. Tra le norme di legge applicabili al Fondo di Garanzia per le PMI, devono senz'altro annoverarsi il d.m. n.
18456/05 e il d.m. n. 19412/05.
Ed è proprio l'art. 2 del d.m. n. 18546/05, che richiama l'art. 9, comma 5, d.lgs. n.
123/1998, a prevedere che le banche che hanno erogato il credito possono rivalersi sul
Fondo di Garanzia il quale acquisisce poi automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa finanziata, surrogandosi nei diritti della banca ex art. 1203 c.c. Detto ancora in altri termini,
è il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto a costituire titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale.
Sicché, anche volendo aderire alla tesi dell'opponente della natura privatistica del credito, del tutto legittima è l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal Fondo di Garanzia, costituendo l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, la deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'art. 21, d.lgs. n. 46/1999, il quale, pur affermando che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, fa salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge. E si badi che, invece, ha natura 4
pubblicistica il rapporto tra CC e l'impresa beneficiaria, stante la fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
Pertanto, la doglianza dell'opponente è infondata e l'opposizione va rigettata.
Infine, e in relazione all'eccezione (in realtà oltremodo generica) di omessa preventiva escussione dell'obbligato principale, essendo l'opponente mero fideiussore, va ribadito quanto già evidenziato nella ordinanza del 4.07.2024 di rigetto della istanza di sospensione.
Più precisamente, il contratto di garanzia allegato in atti prevede il pagamento dell'obbligazione garantita “a semplice richiesta” del creditore, e configura, pertanto, una fattispecie non sussumibile nello schema della fideiussione quanto piuttosto del contratto autonomo di garanzia, in relazione al quale, mancando il carattere dell'accessorietà, spetta al garante dare la prova dell'esatto adempimento del debitore al fine di dimostrare la natura fraudolenta o abusiva della richiesta d'immediata escussione della garanzia (Cass., n. 33866 del 2024); prova del tutto mancante nel caso di specie.
L'eccezione di prescrizione di cui al punto 5 nelle premesse in fatto contenute nell'atto di citazione è oltremodo generica e va rigettata poiché assolutamente non vagliabile.
L'eccezione sulla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust non può essere vagliata poiché tardivamente proposta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (esclusa quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al valore del credito richiesto nella cartella opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c.;
- rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c.;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di ciascuna parte opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 8.433,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, per ognuna delle due parti opposte costituite.
Aversa, 18 luglio 2025 IL GIUDICE
dr.ssa Lorella Triglione
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 301 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
, elett.te dom.to in Marano di Napoli, alla via Piave n. 25, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Nicola Severino che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
in persona del l.r.p.t., elett.te Controparte_1 dom.ta in Napoli, alla via Scipione Capece n. 3/b, presso lo studio dell'avv. Giovanni Maria
Dal Negro che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA -
NONCHÈ
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla via Controparte_2
F. Caracciolo n. 11, presso lo studio dell'avv. Luigi Pane che la rappresenta a difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data
13.12.2023 cartella di pagamento n. 12220220026792046001 per complessivi € 173.052,74 da parte dell' su incarico di CC a seguito dell'escussione della Controparte_2 garanzia da parte di si opponeva a tale richiesta di pagamento Controparte_3 2
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per essere lo stesso fideiussore e per non avere CC escusso prima l'obbligato principale in virtù del principio del beneficium excussionis; l'assenza di prova della esistenza e giustificazione della pretesa creditoria;
contestava infine l'inesistenza di valido titolo esecutivo poiché, trattandosi di rapporto di natura privatistica ed essendo il credito chirografario, CC avrebbe dovuto procedere con gli ordinari mezzi.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento della cartella opposta.
Con comparsa depositata in data 28.03.2024 si costituiva CC eccependo l'inammissibilità
e l'infondatezza della opposizione e chiedendone il rigetto.
Con comparsa depositata in data 4.03.2024 si costituiva l' Controparte_2 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, nonché la validità della procedura di riscossione e l'infondatezza nel merito della opposizione, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 26.06.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione va parzialmente dichiarata inammissibile e parzialmente va rigettata poiché infondata.
In via preliminare la presente azione va qualificata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per il solo motivo relativo alla omessa notifica dell'intervenuta surroga;
mentre va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per tutti gli altri motivi tesi a contestare il merito della pretesa e la legittimità dell'azione di recupero intrapresa.
Sempre in via preliminare va effettivamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva per in quanto parte attrice spiega soltanto motivi di opposizione inerenti al CP_4 rapporto con CC, ma non motivi inerenti all'iter procedimentale dell'agente della riscossione.
Prima di passare al merito va evidenziato anche che non può pronunciarsi in questa sede la cessata materia del contendere, in quanto parte opponente dichiara, ma non prova di aver avuto accesso alla rateizzazione della cartella de qua e la circostanza non è neanche dichiarata da CP_4
Passando dunque al merito e partendo dall'unico motivo di opposizione agli atti esecutivi, la opposizione va dichiarata, relativamente allo stesso, inammissibile poiché tardiva.
Ebbene la cartella risulta notificata in data 13.12.2023, mentre l'atto di opposizione risulta notificato via PEC alle controparti soltanto in data 8.01.2024, cioè oltre il termine perentorio di 20 gg previsto dall'art. 617, comma 1, c.p.c.
Passando all'opposizione all'esecuzione, l'opponente sostanzialmente eccepisce che il credito vantato da CC sia chirografario e non privilegiato, essendosi CC surrogata alla che per l'appunto vantava un credito chirografario e pertanto non Controparte_5 3
avrebbe potuto agire direttamente con la riscossione coattiva, ma avrebbe dovuto precostituirsi un titolo esecutivo, trattandosi di credito scaturente da un rapporto privatistico. Allo stesso tempo ammette – oltre che riscontrabile per tabulas – che quello ottenuto illo tempore dall'istituto di credito fosse un finanziamento a piccole medie imprese garantito dal Fondo PMI.
Ebbene a tal proposito va innanzitutto rilevato che il titolo legittimante la riscossione da parte della CC è costituito proprio dalla incontestata fideiussione prestata dal Fondo all'Istituto di credito. E tanto basta a giustificare la corretta procedura esattoriale intrapresa.
Ai sensi dell'art. 2, comma 4, d.m. n. 18456 del 2005, infatti, “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
In altri termini la suindicata procedura prevede che, al recupero dei crediti nascenti da prestiti erogati ai sensi del d.lgs. n. 123/98 (“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, co. IV. lett. c), della L. n. 59/1997”), si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi del già citato art. 17 del d.lgs. 46/99. Tra le norme di legge applicabili al Fondo di Garanzia per le PMI, devono senz'altro annoverarsi il d.m. n.
18456/05 e il d.m. n. 19412/05.
Ed è proprio l'art. 2 del d.m. n. 18546/05, che richiama l'art. 9, comma 5, d.lgs. n.
123/1998, a prevedere che le banche che hanno erogato il credito possono rivalersi sul
Fondo di Garanzia il quale acquisisce poi automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa finanziata, surrogandosi nei diritti della banca ex art. 1203 c.c. Detto ancora in altri termini,
è il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto a costituire titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale.
Sicché, anche volendo aderire alla tesi dell'opponente della natura privatistica del credito, del tutto legittima è l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal Fondo di Garanzia, costituendo l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, la deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'art. 21, d.lgs. n. 46/1999, il quale, pur affermando che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, fa salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge. E si badi che, invece, ha natura 4
pubblicistica il rapporto tra CC e l'impresa beneficiaria, stante la fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
Pertanto, la doglianza dell'opponente è infondata e l'opposizione va rigettata.
Infine, e in relazione all'eccezione (in realtà oltremodo generica) di omessa preventiva escussione dell'obbligato principale, essendo l'opponente mero fideiussore, va ribadito quanto già evidenziato nella ordinanza del 4.07.2024 di rigetto della istanza di sospensione.
Più precisamente, il contratto di garanzia allegato in atti prevede il pagamento dell'obbligazione garantita “a semplice richiesta” del creditore, e configura, pertanto, una fattispecie non sussumibile nello schema della fideiussione quanto piuttosto del contratto autonomo di garanzia, in relazione al quale, mancando il carattere dell'accessorietà, spetta al garante dare la prova dell'esatto adempimento del debitore al fine di dimostrare la natura fraudolenta o abusiva della richiesta d'immediata escussione della garanzia (Cass., n. 33866 del 2024); prova del tutto mancante nel caso di specie.
L'eccezione di prescrizione di cui al punto 5 nelle premesse in fatto contenute nell'atto di citazione è oltremodo generica e va rigettata poiché assolutamente non vagliabile.
L'eccezione sulla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust non può essere vagliata poiché tardivamente proposta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (esclusa quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al valore del credito richiesto nella cartella opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c.;
- rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c.;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di ciascuna parte opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 8.433,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, per ognuna delle due parti opposte costituite.
Aversa, 18 luglio 2025 IL GIUDICE
dr.ssa Lorella Triglione