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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1429 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 19.7.2023
da
- Parte_1
(avv. PAMPALONI)
contro
- Controparte_1
(avv. PELLEGRINO)
- Controparte_2
(avv. ORIONE)
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Il sig. espone nell'atto introduttivo di aver lavorato dal 6.9.2021 al 31.1.2022, in forza di un Pt_1
contratto a termine a tempo pieno, come operaio tubista di 1° livello CCNL Metalmeccanica PMI Confapi alle dipendenze azienda operante all'interno di , stabilimento Controparte_1 Controparte_2
di Porto Marghera. Ha chiesto la condanna in solido di e di al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle retribuzioni non corrisposte nei mesi di Dicembre 2021 e Gennaio 2022, i ratei di
13° mensilità degli anni 2021 e 2022, il TFR, l'indennità sostitutiva di ROL e ferie, l'elemento perequativo, il flexible benefit, per un credito complessivo di euro 5.104,78, invocando il disposto dell'art. 29, 2° comma, D. Lgs. n.276/2003 e dell'art. 1676 cc, sul presupposto dell'esistenza di un appalto tra la società datrice di lavoro e la convenuta.
Nel costituirsi tardivamente in giudizio, ha evidenziato l'infondatezza delle pretese, Controparte_1
chiedendo la reiezione del ricorso.
Si è costituita in giudizio , che a sua volta ha eccepito la mancanza di prova in merito Controparte_2
all'effettiva applicazione a lavorazioni in appalto a committenza la natura non retributiva CP_2
di alcuni emolumenti richiesti, ed in particolare dell'indennità per ferie e permessi non goduti così
come del flexible benefit, la mancanza di presupposti per l'applicabilità dell'art.1676 cc.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei verbali di altra analoga vertenza e, a seguito del deposito di note in cui le parti hanno precisato le rispettive posizioni, viene ora decisa.
*
Il ricorso è fondato.
Pacifico, perché non espressamente contestato da e documentale che il ricorrente abbia CP_1
prestato la propria attività per per il periodo e con l'inquadramento indicati in ricorso CP_1
presso a Porto Marghera (v. lettere di assunzione, v. doc.2 ricorso e buste paga prodotte CP_2
Con da in cui il “centro di costo” è indicato in “Fincantieri – Marghera”), risulta dalla stessa difesa di e dalle dichiarazioni del legale rappresentante di rese in altra vertenza (v. CP_2 CP_1
sentenza prodotta del TB di Venezia n. 472/2021), che il rapporto di lavoro del ricorrente si sia
Con Con interamente svolto nell'ambito dell'appalto intercorso tra e posto che ha lavorato CP_2
Con solo per a livello nazionale” (v. interrogatorio libero legale rappresentante di . Ne CP_2
discende la responsabilità solidale di per i crediti retributivi vantati, a fronte del disposto CP_2 dell'art.29 D. Lgs. n.276/2003, che prevede – come noto - che in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore sia obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti.
Non trova viceversa applicazione l'art. 1676 cc, che come correttamente eccepito da CP_2
impone l'esistenza di un debito di quest'ultima nei confronti di di cui parte ricorrente CP_1
non ha fornito prova.
*
Nel merito.
Il ricorrente ha chiesto in primis la corresponsione della retribuzione del mese di dicembre 2021 e gennaio 2022, i ratei di 13^ mensilità e il TFR. ha prodotto le buste paga di dicembre CP_1
2021 e gennaio 2022, da cui risultano trattenute per “assenza ingiustificata”, oltre (nella busta paga di Dicembre) ad un acconto di euro 150,00. A seguito della tardiva produzione avversaria delle buste paga, la difesa del ricorrente ha subito contestato le trattenute per “assenza ingiustificata” e “acconto”,
siccome fittizie. La deduzione attorea è fondata. Come infatti risulta dalle deposizioni testimoniali rese in altra causa ed acquisite come elementi di prova in questo giudizio, nell'ambito CP_1
del sistema conosciuto come “paga globale”, operava illecite trattenute per “assenze ingiustificate”
pur avendo i lavoratori prestato attività lavorativa in quei giorni (v. doc. 23 ricorso: verbale udienza testi causa n. 377/2023). E non vi è motivo di dubitare, in assenza di chiari elementi di segno contrario,
che lo stesso “sistema” sia stato adottato anche per il ricorrente, con conseguente illegittimità delle trattenute operate. Il credito del ricorrente per la retribuzione di dicembre 2021, tenendo conto della sola trattenuta di euro 150,00 a titolo di acconto, ammonta pertanto ad euro 1.591,79 (1741,79 –
150,00). Il credito per la retribuzione di gennaio 2022 ammonta ad euro 1.321,46, risultando dovuto il pagamento anche 102 ore indicate come assenza ingiustificata. I ratei di 13^ mensilità sono indicati nella busta paga di gennaio 2022 per sole 5,08 ore, laddove viceversa la retribuzione su cui calcolare la 13° mensilità è pari ad euro 6.408,67, per cui la 13° è pari a euro 534,05. Il TFR è pari ad € 78,20
(v. busta paga gennaio).
Permessi (ROL) non goduti: dalle buste paga non risultano permessi goduti, per cui la somma dei permessi “residui” di cui alla busta paga di gennaio è palesemente erronea. L'indennità sostitutiva è,
come indicato in ricorso, di euro 346,36.
Ferie non godute: come da busta paga di gennaio 2022, l'importo è pari ad €37,72 ed ha natura risarcitoria.
Elemento perequativo: previsto dall'art. 48 del CCNL, non è stato riconosciuto ed è pari ad euro
202,08.
Flexible benefit: il credito è di euro 150 euro ed ha natura risarcitoria.
Il credito complessivo è di euro 4.261,66, di cui euro 4.073,94 di natura strettamente retributiva.
Per gli importi indicati aventi natura retributiva sorge la responsabilità solidale della datrice di lavoro e della committente CP_2
Sugli importi dovuti al ricorrente devono aggiungersi gli interessi moratori previsti dall'art. 39 del
CCNL, per i ritardi di pagamento superiori a 15 giorni, pari al 5 per cento in più del tasso ufficiale di riferimento, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza (doc. 34: art. 39 CCNL). In materia di interessi moratori, rileva l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1284 comma 4 CP_2
c.c., richiamando i principi espressi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite ed in particolare la specialità della normativa dettata dall'art. 429 comma 3 cpc per la materia lavoristica. Si osserva che,
alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali e dottrinari, si può concordare con le considerazioni della difesa della resistente, per cui la norma speciale di cui all'art. 429 cpc non consentirebbe l'applicabilità della disciplina generale contenuta nel codice civile. Tuttavia la domanda attorea è
volta ad ottenere l'applicazione di una norma contrattuale, che le parti sociali hanno concordato proprio come fortissimo deterrente al fine di scongiurare inadempimenti retributivi della parte datoriale. Si ritiene, da sempre, che la contrattazione collettiva possa derogare in melius alla norma di legge a fronte della tutela del soggetto debole del rapporto. Benché la norma contrattuale sia indubbiamente molto afflittiva, l'integrazione della tutela di cui all'art.429 cpc è legittima in quanto preordinata ad assicurare al lavoratore la retribuzione, adottando una pesante “contromisura” per l'ipotesi di inadempimento.
Sono dovute le spese di lite da entrambe le convenute.
PQM
Il Giudice, contrariis reiectis, condanna a corrispondere al ricorrente, per i titoli di Controparte_1
cui in causa, l'importo di euro 4.261,66, di cui in solido con euro 4.073,94, oltre Controparte_2
rivalutazione ed interessi sulle somme via via rivalutate, anche moratori ex art. 39 CCNL.
Condanna le convenute a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in €4.300,00, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali.
Venezia, 24.1.2025.
Il GL
(dott. Barbara Bortot)
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1429 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 19.7.2023
da
- Parte_1
(avv. PAMPALONI)
contro
- Controparte_1
(avv. PELLEGRINO)
- Controparte_2
(avv. ORIONE)
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Il sig. espone nell'atto introduttivo di aver lavorato dal 6.9.2021 al 31.1.2022, in forza di un Pt_1
contratto a termine a tempo pieno, come operaio tubista di 1° livello CCNL Metalmeccanica PMI Confapi alle dipendenze azienda operante all'interno di , stabilimento Controparte_1 Controparte_2
di Porto Marghera. Ha chiesto la condanna in solido di e di al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle retribuzioni non corrisposte nei mesi di Dicembre 2021 e Gennaio 2022, i ratei di
13° mensilità degli anni 2021 e 2022, il TFR, l'indennità sostitutiva di ROL e ferie, l'elemento perequativo, il flexible benefit, per un credito complessivo di euro 5.104,78, invocando il disposto dell'art. 29, 2° comma, D. Lgs. n.276/2003 e dell'art. 1676 cc, sul presupposto dell'esistenza di un appalto tra la società datrice di lavoro e la convenuta.
Nel costituirsi tardivamente in giudizio, ha evidenziato l'infondatezza delle pretese, Controparte_1
chiedendo la reiezione del ricorso.
Si è costituita in giudizio , che a sua volta ha eccepito la mancanza di prova in merito Controparte_2
all'effettiva applicazione a lavorazioni in appalto a committenza la natura non retributiva CP_2
di alcuni emolumenti richiesti, ed in particolare dell'indennità per ferie e permessi non goduti così
come del flexible benefit, la mancanza di presupposti per l'applicabilità dell'art.1676 cc.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei verbali di altra analoga vertenza e, a seguito del deposito di note in cui le parti hanno precisato le rispettive posizioni, viene ora decisa.
*
Il ricorso è fondato.
Pacifico, perché non espressamente contestato da e documentale che il ricorrente abbia CP_1
prestato la propria attività per per il periodo e con l'inquadramento indicati in ricorso CP_1
presso a Porto Marghera (v. lettere di assunzione, v. doc.2 ricorso e buste paga prodotte CP_2
Con da in cui il “centro di costo” è indicato in “Fincantieri – Marghera”), risulta dalla stessa difesa di e dalle dichiarazioni del legale rappresentante di rese in altra vertenza (v. CP_2 CP_1
sentenza prodotta del TB di Venezia n. 472/2021), che il rapporto di lavoro del ricorrente si sia
Con Con interamente svolto nell'ambito dell'appalto intercorso tra e posto che ha lavorato CP_2
Con solo per a livello nazionale” (v. interrogatorio libero legale rappresentante di . Ne CP_2
discende la responsabilità solidale di per i crediti retributivi vantati, a fronte del disposto CP_2 dell'art.29 D. Lgs. n.276/2003, che prevede – come noto - che in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore sia obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti.
Non trova viceversa applicazione l'art. 1676 cc, che come correttamente eccepito da CP_2
impone l'esistenza di un debito di quest'ultima nei confronti di di cui parte ricorrente CP_1
non ha fornito prova.
*
Nel merito.
Il ricorrente ha chiesto in primis la corresponsione della retribuzione del mese di dicembre 2021 e gennaio 2022, i ratei di 13^ mensilità e il TFR. ha prodotto le buste paga di dicembre CP_1
2021 e gennaio 2022, da cui risultano trattenute per “assenza ingiustificata”, oltre (nella busta paga di Dicembre) ad un acconto di euro 150,00. A seguito della tardiva produzione avversaria delle buste paga, la difesa del ricorrente ha subito contestato le trattenute per “assenza ingiustificata” e “acconto”,
siccome fittizie. La deduzione attorea è fondata. Come infatti risulta dalle deposizioni testimoniali rese in altra causa ed acquisite come elementi di prova in questo giudizio, nell'ambito CP_1
del sistema conosciuto come “paga globale”, operava illecite trattenute per “assenze ingiustificate”
pur avendo i lavoratori prestato attività lavorativa in quei giorni (v. doc. 23 ricorso: verbale udienza testi causa n. 377/2023). E non vi è motivo di dubitare, in assenza di chiari elementi di segno contrario,
che lo stesso “sistema” sia stato adottato anche per il ricorrente, con conseguente illegittimità delle trattenute operate. Il credito del ricorrente per la retribuzione di dicembre 2021, tenendo conto della sola trattenuta di euro 150,00 a titolo di acconto, ammonta pertanto ad euro 1.591,79 (1741,79 –
150,00). Il credito per la retribuzione di gennaio 2022 ammonta ad euro 1.321,46, risultando dovuto il pagamento anche 102 ore indicate come assenza ingiustificata. I ratei di 13^ mensilità sono indicati nella busta paga di gennaio 2022 per sole 5,08 ore, laddove viceversa la retribuzione su cui calcolare la 13° mensilità è pari ad euro 6.408,67, per cui la 13° è pari a euro 534,05. Il TFR è pari ad € 78,20
(v. busta paga gennaio).
Permessi (ROL) non goduti: dalle buste paga non risultano permessi goduti, per cui la somma dei permessi “residui” di cui alla busta paga di gennaio è palesemente erronea. L'indennità sostitutiva è,
come indicato in ricorso, di euro 346,36.
Ferie non godute: come da busta paga di gennaio 2022, l'importo è pari ad €37,72 ed ha natura risarcitoria.
Elemento perequativo: previsto dall'art. 48 del CCNL, non è stato riconosciuto ed è pari ad euro
202,08.
Flexible benefit: il credito è di euro 150 euro ed ha natura risarcitoria.
Il credito complessivo è di euro 4.261,66, di cui euro 4.073,94 di natura strettamente retributiva.
Per gli importi indicati aventi natura retributiva sorge la responsabilità solidale della datrice di lavoro e della committente CP_2
Sugli importi dovuti al ricorrente devono aggiungersi gli interessi moratori previsti dall'art. 39 del
CCNL, per i ritardi di pagamento superiori a 15 giorni, pari al 5 per cento in più del tasso ufficiale di riferimento, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza (doc. 34: art. 39 CCNL). In materia di interessi moratori, rileva l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1284 comma 4 CP_2
c.c., richiamando i principi espressi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite ed in particolare la specialità della normativa dettata dall'art. 429 comma 3 cpc per la materia lavoristica. Si osserva che,
alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali e dottrinari, si può concordare con le considerazioni della difesa della resistente, per cui la norma speciale di cui all'art. 429 cpc non consentirebbe l'applicabilità della disciplina generale contenuta nel codice civile. Tuttavia la domanda attorea è
volta ad ottenere l'applicazione di una norma contrattuale, che le parti sociali hanno concordato proprio come fortissimo deterrente al fine di scongiurare inadempimenti retributivi della parte datoriale. Si ritiene, da sempre, che la contrattazione collettiva possa derogare in melius alla norma di legge a fronte della tutela del soggetto debole del rapporto. Benché la norma contrattuale sia indubbiamente molto afflittiva, l'integrazione della tutela di cui all'art.429 cpc è legittima in quanto preordinata ad assicurare al lavoratore la retribuzione, adottando una pesante “contromisura” per l'ipotesi di inadempimento.
Sono dovute le spese di lite da entrambe le convenute.
PQM
Il Giudice, contrariis reiectis, condanna a corrispondere al ricorrente, per i titoli di Controparte_1
cui in causa, l'importo di euro 4.261,66, di cui in solido con euro 4.073,94, oltre Controparte_2
rivalutazione ed interessi sulle somme via via rivalutate, anche moratori ex art. 39 CCNL.
Condanna le convenute a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in €4.300,00, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali.
Venezia, 24.1.2025.
Il GL
(dott. Barbara Bortot)