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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/02/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna promossa da:
Parte_1 con l'avv. SABATELLI FRANCESCO
Ricorrente
Contro
Controparte_1 con l'avv. LEOMANNI GIAMPIERO
Resistente
Nonché contro
CP_2 con l'avv. MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato l'odierno ricorrente esponeva di aver ricevuto a mezzo pec, in data
01.08.2022, intimazione di pagamento n° 02420229003301028000 emessa e notificata dall'
[...]
, recante la complessiva somma di € 9.739,59, fondata su pretesi crediti Controparte_1
contributivi di e portata dai seguenti avvisi di addebito: 32420140003181986000 notificato il CP_2
11.02.2015 dell'importo di €. 318,17, 32420190002708207000 notificato il 21.01.2020 dell'importo di €. 3.984,87 e 32420210001268382000 notificato il 24.12.2021 dell'importo di €. 5.436,5.
Soggiungeva il ricorrente di essersi immediatamente attivato - onde ottenere la dilazione / rateizzazione della somma intimata - per il tramite del proprio Commercialista dottor
[...]
che, in data 03.08.2022, provvedeva ad inoltrare la relativa “richiesta di rateizzazione Per_1 secondo un piano ordinario max 72 rate – importi fino a € 120.000,00 – art. 19 DPR 602/1973” - debitamente compilata - sia pure a mezzo Pec e non tramite il portale dell in Controparte_1
quel momento malfunzionante per aggiornamenti in corso sul sistema.
Purtuttavia, nonostante l'avanzata istanza di dilazione, debitamente documentata (e non disconosciuta), l'Amministrazione opposta provvedeva comunque alla redazione dell'atto di
Pignoramento Erariale presso Terzi n° 02420223220000123009 per € 9.843,55, intimandone il pagamento al Comune di Ostuni - di cui l'odierno opponente era creditore per una fattura di €
8.550,40 – che liquidava il credito dell'Ing. all'odierna resistente. Pt_1
Avverso l'azionata procedura esecutiva il ricorrente spiegava opposizione agli atti esecutivi ai sensi del II comma dell'art. 617 c.p.c. (R.G. 773-2022), accolta da parte del Giudice della Fase Cautelare che sospendeva la procedura esecutiva assegnando il termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito siccome - in questa sede - in effetti introdotto.
Sulla scorta di tanto rassegnava le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare sospendere – anche eventualmente con decreto inaudita altera parte - la procedura esecutiva erariale incardinata con il
Pignoramento Erariale presso Terzi n° 02420223220000123009, notificato al ricorrente il 10 Agosto
u.s., essendo pacificamente illegittimo, essendo giunto allorquando i crediti contributivi azionati erano già oggetto di documentata dilazione;
2) Nel merito dichiari illegittimo il Pignoramento
Erariale presso Terzi n° 02420223220000123009, sia perché intervenuto in vigenza di istanza di rateazione delle cartelle azionate, sia per violazione dell'art. 37, comma 11-bis, D.L. n. 223/20, che impone lo stop ad ogni riscossione dal I al 20 Agosto;
3) Per l'effetto, ordini all'Agente della
Riscossione la ripetizione delle somme percepite dal Comune di Ostuni quale terzo pignorato, pari ad € 9.843,55 (o quella eventualmente inferiore liquidata dal terzo) oltre ad interessi legali decorrenti dal I Agosto 2022 o comunque dal giorno dell'indebita apprensione di tali somme;
4)
Condannare l'Agente della Riscossione al pagamento di un risarcimento per danno esistenziale e materiale, derivante da esecuzione illegittima, la cui quantificazione si lascia al prudente apprezzamento di codesto Ecc.mo G.L.; 5) Condannare in ogni caso la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari sia della presente fase processuale di merito che della fase cautelare, la cui regolamentazione è stata demandata a questa sede da parte del Giudice a quo.”
Si costituiva contestando in fatto e in diritto gli avversi assunti e instando per il rigetto della CP_3
domanda. Opponeva, in particolare, la legittimità e regolarità della procedura esecutiva azionata in mancanza di un'effettiva dilazione di pagamento già accordata;
la regolare e tempestiva notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta e la conseguente efficacia esecutiva degli stessi nonché lo stesso estratto di ruolo quale valido titolo esecutivo, ex art. art. 49 del D.P.R.
n. 602 del 1973; chiedeva quindi “a) Confermare la procedura esecutiva Pignoramento presso Terzi n° 02420223220000123009 acceso da presso il Comune di Ostuni;
b) CP_1 Controparte_1
Conseguentemente disporre in merito all'assegnazione delle somme sino alla concorrenza del credito vantato da di all'Atto di pignoramento – procedura esecutiva accesa da Controparte_1
Ag. Entrate Riscossione n.02420223220000123009 ai danni di .” Parte_2
CP_ Anche si costituiva in giudizio nella qualità di terzo pignorato rimettendosi alle determinazioni del Giudice adito.
Istruita la causa con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo.
***
Il ricorso è infondato e deve esser rigettato.
Com'è noto l'art. 19, co.
1-quater, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 stabilisce che, a seguito del versamento della prima rata del piano di dilazione, l'agente della riscossione non può proseguire con le procedure di recupero coattivo in precedenza avviate.
Orbene, nella specie l'odierno opponente ha chiesto di dichiararsi la illegittimità del Pignoramento mobiliare presso terzi notificato il 9.8.2022 e della procedura esecutiva sulla base del fatto che, in data 3 agosto 2022, lo stesso – dopo aver ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento del
1.8.2022 - aveva avanzato a mezzo pec una richiesta di dilazione, rimasta priva di riscontro.
Orbene, dalla documentazione in atti emerge come l'intimazione e gli avvisi di addebito , CP_2
fossero stati regolarmente notificati all'odierno opponente che, pertanto, conosceva la propria posizione debitoria nei confronti dell' , già alla data di notifica dei predetti atti. CP_2
Inoltre, nella specie il ricorrente ha avanzato la richiesta di dilazione (seppure in modo irrituale) senza che la stessa fosse stata accolta e senza provvedere al pagamento della prima rata con la conseguenza che non può invocare la sospensione di cui all'art 19.
In tal senso, non assumono rilievo le giustificazioni del ricorrente circa l'impossibilità di accedere al portale ader per presentare l'istanza di rateazione, non essendo stato in alcun modo dimostrato tale malfunzionamento e non assumendo in ogni caso rilievo tale circostanza, in assenza del pagamento della prima rata (requisito indispensabile ai fini dell'arresto della procedura esecutiva).
Né tantomeno, visto il breve susseguirsi degli eventi (richiesta di dilazione del 3.8.22 notifica del pignoramento del 9.8.22), può ritenersi che avesse omesso in mala fede di valutare l'istanza CP_3
di rateazione e avesse deliberatamente escluso il ricorrente dal beneficio.
Ne deriva che, il ricorso deve esser rigettato.
Le spese di lite considerato che il ricorrente si è attivato nell'immediatezza dei fatti per ottenere la rateazione possono esser compensate, sussistendo le gravi ragioni ex art 92 cpc.
Pqm
- Rigetta il ricorso,
- Spese di lite compensate.
Brindisi, 18/02/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio