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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/09/2024, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
n. 119/23 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Quarta Sezione Civile
La Corte di appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente rel.
Dott. Ernesto Covini Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA
nella causa civile di II° grado n. 119/23 del Ruolo Generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to Federico Marini Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro Tarducci Controparte_1
APPELLATO
causa trattenuta in decisione con ordinanza del 16 maggio 2024, emessa all'esito di camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto attraverso l'applicativo MS Teams, sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, previa acquisizione del fascicolo
d'Ufficio, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione disattesa e reietta,
In via preliminare: Sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza di primo grado;
Nel merito: In riforma della impugnata Sentenza, accertare e dichiarare la responsabilità ex art.
2051 c.c. del nella causazione del sinistro di cui è stato Controparte_1
vittima il sig. , e quindi condannare il , Parte_1 Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore, all'integrale risarcimento del danno subito dall'appellante, come quantificato nella perizia medico legale di parte in atti, o nella diversa misura in cui dovesse essere determinato a seguito di eventuale CTU medica;
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo. Con vittoria di competenze e spese del primo e del secondo grado di giudizio”.
Conclusioni appellato: “Si conclude affinché Questa Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze voglia respingere integralmente l'appello come proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per le assorbenti ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza
n. 2844/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice Dott.ssa Liliana Anselmo, del 11/10/2022. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CNAP come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio di fronte al Parte_1
Tribunale di Firenze il deducendo che in data 16 maggio Controparte_1
2019, alle ore 10.30 circa del mattino, mentre stava camminando lungo il marciapiedi di Via Fratelli
Cervi nella frazione di Mercatale, nel tratto che incontra perpendicolarmente via Don Minzoni, cadeva rovinosamente a terra, inciampando a causa del suolo sconnesso e pieno di buche, così facendosi molto male alla spalla sinistra;
siccome non riusciva ad alzarsi veniva immediatamente soccorso dal sig. , un passante che aveva assistito alla dinamica del sinistro. Controparte_2
Il giorno successivo l'attore si recava presso la di Controparte_3 CP_1
dove veniva sottoposto a raggi x, accertando così una “frattura scomposta alla base della testa dell'omero”. Egli si recava quindi al PS dell'ospedale San Giovanni di Dio di Firenze, dove veniva confermata la diagnosi di “frattura scomposta collo omero sx senza indicazioni chirurgiche”, applicando un tutore universale da mantenere fisso con prescrizione di successivi controlli;
la malattia originata dalla frattura si chiudeva, con postumi, dopo 106 gg. dall'evento.
L'attore quindi, non essendo riuscito ad ottenere in via stragiudiziale il risarcimento del danno subito a seguito della caduta, chiedeva al Tribunale di condannare il convenuto al CP_1
pagamento della somma di euro 15.650,45, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, l'accertamento del CP_1
concorso di colpa del pedone, dando atto che le condizioni del marciapiede e la presenza di buche e di avvallamenti/dissesti/crepe e fessure erano così visibili da parte dell'utente che questi avrebbe ben potuto evitare di cadere se fosse stato più “attento e prudente”; il convenuto inoltre evidenziava che l'attore non allertò alcuna forza di polizia per i rilievi del caso, avendo di conseguenza l'onere di dimostrare con altri mezzi il nesso causale che sussisterebbe tra l'oggettiva pericolosità del bene e l'evento dannoso, ovvero che la situazione concreta fosse da ritenere un'ipotesi di “pericolo occulto” per l'utente, connotata da non visibilità, inevitabilità e non prevedibilità del pericolo.
La causa veniva istruita mediante la testimonianza del sig. ed all'esito il Controparte_2
Tribunale, con sentenza n. 2844/22 pubblicata in data 11.10.22, rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali.
Questa è la parte saliente della motivazione:
“Nel caso di specie l'attore NON ha provato di essere caduto esattamente in corrispondenza di una buca, o di una disconnessione, o di un avvallamento nascosti alla sua vista per la presenza di fogliame, in quanto il teste assunto, sebbene abbia osservato la sua caduta in terra, non ha affatto compreso il motivo di essa sia perché intento a prestare soccorso al sig. sia per una Parte_1
sua personale disattenzione;
del resto il teste, pur tornando sul luogo del fatto qualche giorno dopo, ha continuato a non rendersi conto delle caratteristiche del marciapiede.
Alquanto insufficienti sono le informazioni desumibili dall'osservazione delle fotografie prodotte in copia ed allegate all'atto di citazione, poiché non solo non sono datate ma non è chiaro nemmeno chi l'abbia scattate;
inoltre dalla loro visione non si comprende il punto della caduta, né quali fossero le reali condizioni della superficie calpestata.
Non è coerente al quadro probatorio che l'attore si sia recato presso l'
[...]
solo il giorno successivo alla caduta, atteso che la Controparte_4 frattura scomposta alla base della testa dell'omero è una lesione che comporta molto dolore e non viene giustificato il perché l'attore abbia atteso oltre 24 ore per sottoporsi ad un esame radiografico. Soltanto alle ore 17.59 del 17.5.2019 l'attore si recò presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di San Giovanni di Dio per farsi refertare;
vi è anche incertezza da parte del dott. nel redigere il certificato del 30.8.2019 dove si scorge una correzione del giorno dell'evento CP_5
fratturativo (il giorno 17 viene corretto in 16!)
In assenza, dunque, di certezza sia intorno alla data del giorno in cui l'evento sarebbe occorso che intorno alle cause che determinarono la caduta dell'attore, la domanda viene rigettata”.
2. Ha proposto appello con un unico articolato motivo di appello, con il quale Parte_1
anzitutto ha impugnato la sentenza nella parte in cui il primo giudice, valorizzando la circostanza che l'attore si sia recato alla e poi al pronto soccorso il giorno successivo alla caduta CP_3
(con un ritardo ritenuto ingiustificabile in considerazione della particolare dolenzia di quel tipo di frattura), nonché l'errore materiale compiuto dal Dr. sul certificato medico da lui redatto in CP_5
data 30 agosto 2022 (che riporta come data del sinistro il 17 maggio, errore dalla stessa mano corretto in 16 maggio), ha ritenuto non provata con certezza la data dell'evento lesivo e/o la causa generatrice della lesione personale che è stata accertata dai sanitari;
inoltre ha impugnato la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto non provato il nesso causale tra il danno lamentato e la res in custodia, ossia la circostanza che l'attore sia caduto proprio a causa della disconnessione del marciapiede cittadino su cui stava camminando.
Per questi motivi
ha chiesto la riforma della sentenza appellata concludendo come meglio indicato in epigrafe.
3. Si è costituito il che ha contestato le argomentazioni Controparte_1 dell'appellante, sostenendo la totale correttezza della sentenza impugnata, concludendo quindi per il rigetto integrale dell'appello.
4. La causa è passata in decisione la prima volta all'udienza cartolare del 12.10.23, ma poi è stata rimessa sul ruolo in seguito alle dimissioni del giudice ausiliario assegnatario del fascicolo;
la causa
è quindi tornata in decisione con altro collegio all'udienza cartolare del 7.5.24, mediante ordinanza emessa in data 16.5.24, previa concessione alle parti dei termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
5. Il motivo di appello nella sua prima parte è certamente fondato.
La circostanza che il il giorno 16 maggio 2019, alle ore 10,30 circa, sia caduto mentre Parte_1
stava camminando a piedi sul marciapiede di via Fratelli Cervi in , loc. Mercatale, e CP_1
che in quella occasione egli abbia accusato un forte dolore alla spalla sinistra è sicuramente provata dalla testimonianza di , il quale ha confermato di averlo personalmente soccorso Controparte_2
proprio quel giorno, aiutandolo ad alzarsi da terra.
Conseguentemente appare fuori luogo ogni illazione del primo giudice circa la mancanza di prova della data precisa in cui sarebbe avvenuto il fatto lesivo, anche perchè nel verbale del Pronto
Soccorso, redatto il giorno dopo il sinistro, è ben indicata come data dell'evento lesivo quella del 16 maggio;
anche la correzione a mano che è presente sul certificato del medico curante, dott. CP_5
(vedi ultima pag. del doc. n. 5) si spiega agevolmente come semplice errore materiale, peraltro subito corretto dallo stesso dott. dovuto ad una probabile confusione fra la data del sinistro e CP_5
quella del verbale del Pronto Soccorso che ha riscontrato la frattura.
Inoltre, come giustamente osservato da parte appellante, non c'è nessun motivo per cui sia l'attore che il sig. , teste indifferente, avrebbero dovuto mentire sulla data del sinistro, posto che, CP_2 se entrambi si fossero messi d'accordo per dichiarare il falso, avrebbero entrambi verosimilmente dichiarato che il sinistro era accaduto il 17, ossia lo stesso giorno in cui l'attore si fece prima refertare dalla Misericordia di e poi dal Pronto Soccorso dell'ospedale Torregalli di CP_1
Firenze.
A parere della Corte anche la circostanza valorizzata negativamente dal primo giudice che l'attore si sia fatto refertare solo a distanza di 24 ore dal fatto, in realtà appare assolutamente neutra e quindi inidonea ad inficiare la ricostruzione della dinamica del sinistro così come affermata in citazione (e tanto meno detta circostanza può avere interrotto il nesso etiologico, come sostenuto dal CP_1
appellato).
Infatti non è per niente insolito che, subito dopo una caduta, non vi sia nella vittima la esatta e immediata percezione della gravità del trauma riportato ed anche in presenza di un intenso dolore non necessariamente la persona può essere indotta a recarsi subito al pronto soccorso, preferendo magari aspettare qualche tempo, assumendo antidolorifici per vedere se il dolore scompare;
quello che invece rileva ai fini della presente decisione è che il teste abbia dichiarato che il Parte_1
dopo la caduta accusava un forte dolore alla spalla sinistra (quella in cui il giorno dopo è stata accertata la frattura dell'omero) e che egli appariva “molto scosso”, e certo anche quest'ultimo elemento può avere contribuito a far sì che il abbia preferito recarsi al pronto soccorso Parte_1
non subito ma solo il giorno successivo.
6. Con la seconda parte del motivo di appello si impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che non fosse provato il nesso causale tra il danno e la res in custodia, ossia che la caduta del mentre camminava sul marciapiede (da cui è derivata la frattura Parte_1 dell'omero sinistro), sia stata effettivamente conseguenza dello stato di dissesto del marciapiede.
Anche questa parte del motivo di appello è fondata.
Parte appellante sostiene che addirittura il non avrebbe neppure contestato il fatto, dedotto CP_1
in citazione, che il sarebbe caduto a terra proprio perchè aveva inciampato in una Parte_1
delle disconnessioni del marciapiede.
Invero nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado il anzitutto rilevava come CP_1
“I pedoni nel percorrere la strada pubblica non possono pretendere di essere esonerati da qualsiasi minima attenzione facendo affidamento sul fatto che la P.A. debba garantire loro una pavimentazione priva di imperfezioni. La strada pubblica infatti, non può certo avere una superficie perfettamente piana e liscia come quella del pavimento di una casa di abitazione, questo comporta che il pedone e/o l'automobilista nel percorrere la strada ha l'obbligo di utilizzare la dovuta diligenza tale da evitare l'evento, soprattutto se il pericolo risulta segnalato, come nel caso di specie” e poi proseguiva sostenendo: “Nel caso di specie, e così come verrà di seguito rilevato,
NESSUNA RESPONSABILITA' POTRA' ESSERE IMPUTATA AL DI CP_1 CP_1
IN QUANTO il luogo in cui dichiara di essere caduto il Sig. non può essere in alcun Parte_1 modo considerato insidia. L'insidia è qualcosa di invisibile e di non percepibile. Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti e dalla stessa ricostruzione dei fatti per come fornita dal danneggiato, è indiscutibile la circostanza che il marciapiede fosse evidentemente sconnesso, dunque visibile agli occhi di chiunque, e tale da non costituire una vera e propria insidia;
peraltro, considerato che la caduta si è verificata in orario diurno, certamente non potrà dirsi che il sinistro si sia verificato a causa di una insidia non prevedibile e non percepibile, con la conseguenza che nessuna responsabilità potrà essere imputata al ”. Controparte_1
Dunque, come giustamente osservato dall'appellante, il non ha esplicitamente contestato CP_1
che il sia caduto proprio perchè aveva inciampato nelle sconnessioni del marciapiede, Parte_1 ma anzi lo ha implicitamente ammesso, nella misura in cui si è difeso sostenendo che l'attore avrebbe dovuto accorgersi delle buche e delle disconnessioni perché ben visibili e quindi non vi sarebbe stata alcuna insidia, ma la caduta sarebbe dovuta solo a negligenza dell'attore.
Soltanto nella prima memoria ex art. 183 cpc, e dunque tardivamente, il convenuto ha CP_1 dedotto che non vi sarebbe la prova che la caduta si sia verificata “in conseguenza del marciapiede dissestato”.
Ciò nonostante è seriamente dubitabile che la prova della sussistenza del nesso causale tra il danno e la res in custodia possa dirsi acquisita al processo ai sensi dell'art. 115 cpc, in quanto l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte (da ultimo in termini Cass. n. 4681/2023) ed in questo caso si deve verosimilmente escludere che l'amministrazione potesse essere a conoscenza della effettiva dinamica della caduta del . Parte_1
Ciò nonostante, a parere della Corte nel caso di specie la prova del nesso causale può ritenersi senz'altro raggiunta per presunzioni.
Anzitutto si osserva che la circostanza, indicata nella sentenza impugnata, che le foto del luogo del sinistro prodotte dall'attore “non sono datate e non è neppure chiaro chi l'abbia scattate” è completamente inconferente, perché il costituendosi, ha prodotto come doc. 1 una foto in CP_1 bianco e nero che è praticamente identica alla foto a colori n. 14 prodotta dall'attore con la memoria istruttoria (tanto è vero che si vede sullo sfondo la stessa auto nera che transita sulla strada all'altezza dei cassonetti ubicati accanto al marciapiedi oggetto di causa); quindi è incontroverso che quello che emerge dalle predette foto sia esattamente lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro.
Orbene, da queste foto (come anche dalla foto n. 14 bis dell'attore, pure a colori) si evince chiaramente che in quel tratto il marciapiedi di via Fratelli Cervi è tutto un susseguirsi di sconnessioni nella pavimentazione, che appaiono piuttosto estese sia per ampiezza che per profondità.
E' vero dunque che l'attore non ha indicato in citazione il punto esatto della caduta rispetto alle foto prodotte, ma considerato lo stato oggettivo della pavimentazione documentato chiaramente dalle foto in atti ed anche le chiare dichiarazioni rese dal teste , la prova del nesso causale può CP_2 senz'altro ritenersi raggiunta per presunzioni.
Difatti il teste , dopo aver confermato che il giorno 16 maggio 2019 alle ore 10.30 circa CP_2
si trovava alla guida della propria auto in in e percorreva via Fratelli CP_1 CP_1
Cervi, ha testualmente dichiarato: “Ho visto un uomo camminare sul marciapiede posto sulla mia destra e poi lo vidi cadere sul marciapiede;
mi sono immediatamente fermato per dare soccorso;
e solo in questo momento mi accorsi che era il mio amico che camminava da solo;
ho Pt_1
soccorso la persona e non è che guardai per quale motivo era caduto;
vidi certamente delle foglie in terra ma non mi accertai della presenza di buche;
chiesi a perché era caduto e lui mi Pt_1 disse che era inciampato ma non mi fece segni del dove;
era un po' confuso a causa della caduta e accusava un dolore alla spalla sinistra;
dopo 5 minuti arrivò il figlio e poi andai via”.
Infine, a domanda del giudice ha risposto: “anche se ripassai sui luoghi non mi sono reso conto delle caratteristiche di questo marciapiede”.
Orbene, dalla testimonianza in questione si rileva che il cadde mentre stava Parte_1
camminando (e non correndo, né salterellando) su quel marciapiede cittadino completamente sconnesso, che egli camminava da solo e quindi non fu spinto né urtato da nessuno, che subito dopo la caduta accusava dolore alla spalla sinistra (quella poi risultata fratturata) ed era confuso ma non aveva affatto perso i sensi (il che esclude che possa essere caduto a causa di un malore improvviso), tanto è vero che nell'immediatezza disse chiaramente al suo soccorritore “che era inciampato”.
A parere della Corte si ricavano dunque da questa testimonianza tutti gli elementi per poter ritenere provato in via di argomentazione logica che il cadde proprio perché aveva inciampato Parte_1
in una delle varie sconnessioni del marciapiede e non per altra causa, anche se il teste , CP_2
che lo vide cadere, non vide esattamente dove aveva messo il piede e quindi come aveva perso l'equilibrio (cosa perfettamente comprensibile, dato che il stava in quel momento CP_2
percorrendo in auto via Fratelli Cervi e non poteva quindi aver visto certi particolari).
In sostanza il teste ha riferito esattamente quello che ha visto, come correttamente osservato da parte appellante: “il sig. stava camminando sul marciapiede ed è caduto. Ora, Parte_1
dovendosi escludere che il sig. si sia buttato volontariamente a terra (il teste ha Parte_1 riferito che l'attore è caduto mentre stava camminando, quindi non lo ha visto tuffarsi!), così come anche è da escludersi l'ipotesi di un malore o di uno svenimento improvviso (altrimenti il sig.
[...]
non si sarebbe rialzato subito: quando il teste lo ha raggiunto ha riferito di averlo Parte_1
trovato confuso ma cosciente), le regole di comune esperienza ci dicono che con ogni certezza il sig. è inciampato in una disconnessione del marciapiede, tanto più che dalle foto Parte_1 depositate in atti da entrambe le parti (doc. 2, 12 , 14 e 14 bis dell'appellante; doc. 1 del fascicolo di primo grado della P.A. appellata), il marciapiede nel punto in questione è piano di buche e sconnessioni, anzi, in realtà è tutto un susseguirsi di buche e sconnessioni per tutta la lunghezza della Via Fratelli Cervi!” (sic atto di appello a pag. 15).
Va anche considerato, in aggiunta, che il teste aveva rilasciato nell'immediatezza una CP_2
dichiarazione scritta, prodotta in allegato alla citazione come doc. 3, nella quale diceva di aver visto il che, mentre camminava sul marciapiedi di via F.lli Cervi in prossimità dei Parte_1 cassonetti dell'immondizia, “cadeva a terra sulla sede stradale a causa della presenza di una buca nel marciapiede”.
Una volta provato che il danno alla persona subito dall'attore è stato cagionato proprio dalla res in custodia (il marciapiede cittadino), spettava al convenuto dare la prova dell'eventuale caso CP_1
fortuito tale da escludere la sua responsabilità, prova che certamente non è stata raggiunta.
Difatti la Suprema Corte in numerose pronunce (v. ex plurimis, Cass. nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 1° febbraio 2018; Cass 03/04/2019 n. 9315; Cass. 7/11/2021 n. 34886) ha stabilito che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, richiedendo quindi, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma cc, una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che tale comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, come condotta anomala e dunque come unica causa produttiva del danno.
In particolare, secondo la Cassazione, la condotta del danneggiato integra il caso fortuito “laddove presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno: al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi invece anche che simile condotta colposa del danneggiato si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità, ovvero sia qualificabile come abnorme e cioè estranea rispetto al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto” (così Cass. 16.11.2020 n.
4035).
In definitiva è vero che il comportamento del danneggiato può arrivare fino a interrompere il nesso causale tra fatto e danno, ma a tale scopo il avrebbe dovuto dimostrare che la condotta CP_1 dell'attore era abnorme ed assolutamente imprevedibile, tale da assurgere a causa esclusiva del verificarsi del danno, così escludendo la rilevanza di fattori causali concorrenti, come appunto la disconnessione della pavimentazione del marciapiede.
Tale prova non è stata fornita, in quanto il , come riferito dal teste oculare, stava Parte_1
semplicemente camminando e quindi stava facendo un uso congruo del marciapiede (non stava correndo, né stava andando sui pattini o su un monopattino).
E' vero però che le disconnessioni della pavimentazione erano ben visibili, come appare indubbiamente dimostrato dalle foto in atti, tanto più che il sinistro è avvenuto alle ore 10,30 del mattino e quindi in piena luce, onde certamente il avrebbe potuto prestare maggiore Parte_1
attenzione nel percorrere quel tratto di marciapiede.
Nella prima memoria ex art. 183 cpc l'attore tuttavia ha precisato che quella mattina il marciapiede era coperto dalle foglie e dalla residua acqua piovana che era caduta abbondantemente nei giorni precedenti e dunque le disconnessioni non si vedevano, ma questa particolare circostanza fattuale non è stata provata perché il teste non ha reso dichiarazioni significative al riguardo (avendo detto soltanto che c'erano delle foglie in terra e nient'altro); né è visibile nelle foto in atti la presenza di fogliame, tale addirittura da coprire le disconnessioni del marciapiede (la stessa parte attrice ammette infatti che le foto sono state scattate non il giorno del sinistro, ma successivamente).
In definitiva si deve ritenere provata la mancata diligenza dell'attore nel camminare sul marciapiede che presentava ampie disconnessioni facilmente visibili, la quale connota un concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento, che si stima abbia inciso nella percentuale del 20% del totale;
percentuale minima, posto che certamente il doveva pur passare di lì e nelle Parte_1 foto in atti appare disconnesso non solo un tratto di marciapiede di diversi metri di lunghezza, ma anche l'attiguo manto stradale, su cui il pedone poteva ob torto collo provvisoriamente spostarsi per poter scansare le buche del marciapiede.
Per i motivi sopra esposti la sentenza appellata deve essere riformata, sussistendo la responsabilità ex art. 2051 cc del convenuto nella determinazione del sinistro ed al contempo il concorso CP_1
di colpa del danneggiato nella misura del 20%.
Tale accertamento deve essere pronunciato con sentenza non definitiva, posto che appare necessaria una CTU medico-legale per la quantificazione dei postumi permanenti e dell'invalidità temporanea del danneggiato, dal momento che parte convenuta ha contestato l'ammontare della somma richiesta dall'attore a titolo risarcitorio, quantificata sulla base di una mera consulenza tecnica di parte (redatta dal dott. e prodotta come doc. 11, nella quale si individuano Persona_1 postumi permanenti dell'8-9% e invalidità temporanea pari complessivamente a 105 giorni).
La causa deve quindi essere rimessa sul ruolo al fine di compiere il predetto necessario accertamento istruttorio.
Le spese processuali saranno liquidate all'esito di tale incombente con la sentenza definitiva e ciò nonostante si deve sin d'ora revocare la condanna alle spese disposta dal Tribunale a carico dell'attore in quanto, a prescindere da quanto sarà l'ammontare del risarcimento del danno a lui spettante, certamente egli non potrà mai essere considerato soccombente e quindi tenuto al pagamento delle spese processuali, che al massimo potrebbero essere compensate, in tutto o in parte
(cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
- in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza appellata n. 2844/22 del Tribunale di Firenze, accerta la responsabilità ex art. 2051 cc del nella Controparte_1
determinazione del sinistro oggetto di causa ed il concorso di colpa del danneggiato Parte_1
nella misura del 20%;
[...]
- rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza al fine di esperire una CTU medico- legale per la quantificazione del danno non patrimoniale subito dall'attore;
- riserva la liquidazione delle spese processuali alla futura sentenza definitiva, revocando sin d'ora la condanna alle spese del primo grado pronunciata dalla sentenza appellata a carico dell'attore
. Parte_1 Così deciso in Firenze, in data 6.9.24
Il Presidente rel.
dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Quarta Sezione Civile
La Corte di appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente rel.
Dott. Ernesto Covini Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA
nella causa civile di II° grado n. 119/23 del Ruolo Generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to Federico Marini Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro Tarducci Controparte_1
APPELLATO
causa trattenuta in decisione con ordinanza del 16 maggio 2024, emessa all'esito di camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto attraverso l'applicativo MS Teams, sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, previa acquisizione del fascicolo
d'Ufficio, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione disattesa e reietta,
In via preliminare: Sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza di primo grado;
Nel merito: In riforma della impugnata Sentenza, accertare e dichiarare la responsabilità ex art.
2051 c.c. del nella causazione del sinistro di cui è stato Controparte_1
vittima il sig. , e quindi condannare il , Parte_1 Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore, all'integrale risarcimento del danno subito dall'appellante, come quantificato nella perizia medico legale di parte in atti, o nella diversa misura in cui dovesse essere determinato a seguito di eventuale CTU medica;
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo. Con vittoria di competenze e spese del primo e del secondo grado di giudizio”.
Conclusioni appellato: “Si conclude affinché Questa Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze voglia respingere integralmente l'appello come proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per le assorbenti ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza
n. 2844/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice Dott.ssa Liliana Anselmo, del 11/10/2022. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CNAP come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio di fronte al Parte_1
Tribunale di Firenze il deducendo che in data 16 maggio Controparte_1
2019, alle ore 10.30 circa del mattino, mentre stava camminando lungo il marciapiedi di Via Fratelli
Cervi nella frazione di Mercatale, nel tratto che incontra perpendicolarmente via Don Minzoni, cadeva rovinosamente a terra, inciampando a causa del suolo sconnesso e pieno di buche, così facendosi molto male alla spalla sinistra;
siccome non riusciva ad alzarsi veniva immediatamente soccorso dal sig. , un passante che aveva assistito alla dinamica del sinistro. Controparte_2
Il giorno successivo l'attore si recava presso la di Controparte_3 CP_1
dove veniva sottoposto a raggi x, accertando così una “frattura scomposta alla base della testa dell'omero”. Egli si recava quindi al PS dell'ospedale San Giovanni di Dio di Firenze, dove veniva confermata la diagnosi di “frattura scomposta collo omero sx senza indicazioni chirurgiche”, applicando un tutore universale da mantenere fisso con prescrizione di successivi controlli;
la malattia originata dalla frattura si chiudeva, con postumi, dopo 106 gg. dall'evento.
L'attore quindi, non essendo riuscito ad ottenere in via stragiudiziale il risarcimento del danno subito a seguito della caduta, chiedeva al Tribunale di condannare il convenuto al CP_1
pagamento della somma di euro 15.650,45, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, l'accertamento del CP_1
concorso di colpa del pedone, dando atto che le condizioni del marciapiede e la presenza di buche e di avvallamenti/dissesti/crepe e fessure erano così visibili da parte dell'utente che questi avrebbe ben potuto evitare di cadere se fosse stato più “attento e prudente”; il convenuto inoltre evidenziava che l'attore non allertò alcuna forza di polizia per i rilievi del caso, avendo di conseguenza l'onere di dimostrare con altri mezzi il nesso causale che sussisterebbe tra l'oggettiva pericolosità del bene e l'evento dannoso, ovvero che la situazione concreta fosse da ritenere un'ipotesi di “pericolo occulto” per l'utente, connotata da non visibilità, inevitabilità e non prevedibilità del pericolo.
La causa veniva istruita mediante la testimonianza del sig. ed all'esito il Controparte_2
Tribunale, con sentenza n. 2844/22 pubblicata in data 11.10.22, rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali.
Questa è la parte saliente della motivazione:
“Nel caso di specie l'attore NON ha provato di essere caduto esattamente in corrispondenza di una buca, o di una disconnessione, o di un avvallamento nascosti alla sua vista per la presenza di fogliame, in quanto il teste assunto, sebbene abbia osservato la sua caduta in terra, non ha affatto compreso il motivo di essa sia perché intento a prestare soccorso al sig. sia per una Parte_1
sua personale disattenzione;
del resto il teste, pur tornando sul luogo del fatto qualche giorno dopo, ha continuato a non rendersi conto delle caratteristiche del marciapiede.
Alquanto insufficienti sono le informazioni desumibili dall'osservazione delle fotografie prodotte in copia ed allegate all'atto di citazione, poiché non solo non sono datate ma non è chiaro nemmeno chi l'abbia scattate;
inoltre dalla loro visione non si comprende il punto della caduta, né quali fossero le reali condizioni della superficie calpestata.
Non è coerente al quadro probatorio che l'attore si sia recato presso l'
[...]
solo il giorno successivo alla caduta, atteso che la Controparte_4 frattura scomposta alla base della testa dell'omero è una lesione che comporta molto dolore e non viene giustificato il perché l'attore abbia atteso oltre 24 ore per sottoporsi ad un esame radiografico. Soltanto alle ore 17.59 del 17.5.2019 l'attore si recò presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di San Giovanni di Dio per farsi refertare;
vi è anche incertezza da parte del dott. nel redigere il certificato del 30.8.2019 dove si scorge una correzione del giorno dell'evento CP_5
fratturativo (il giorno 17 viene corretto in 16!)
In assenza, dunque, di certezza sia intorno alla data del giorno in cui l'evento sarebbe occorso che intorno alle cause che determinarono la caduta dell'attore, la domanda viene rigettata”.
2. Ha proposto appello con un unico articolato motivo di appello, con il quale Parte_1
anzitutto ha impugnato la sentenza nella parte in cui il primo giudice, valorizzando la circostanza che l'attore si sia recato alla e poi al pronto soccorso il giorno successivo alla caduta CP_3
(con un ritardo ritenuto ingiustificabile in considerazione della particolare dolenzia di quel tipo di frattura), nonché l'errore materiale compiuto dal Dr. sul certificato medico da lui redatto in CP_5
data 30 agosto 2022 (che riporta come data del sinistro il 17 maggio, errore dalla stessa mano corretto in 16 maggio), ha ritenuto non provata con certezza la data dell'evento lesivo e/o la causa generatrice della lesione personale che è stata accertata dai sanitari;
inoltre ha impugnato la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto non provato il nesso causale tra il danno lamentato e la res in custodia, ossia la circostanza che l'attore sia caduto proprio a causa della disconnessione del marciapiede cittadino su cui stava camminando.
Per questi motivi
ha chiesto la riforma della sentenza appellata concludendo come meglio indicato in epigrafe.
3. Si è costituito il che ha contestato le argomentazioni Controparte_1 dell'appellante, sostenendo la totale correttezza della sentenza impugnata, concludendo quindi per il rigetto integrale dell'appello.
4. La causa è passata in decisione la prima volta all'udienza cartolare del 12.10.23, ma poi è stata rimessa sul ruolo in seguito alle dimissioni del giudice ausiliario assegnatario del fascicolo;
la causa
è quindi tornata in decisione con altro collegio all'udienza cartolare del 7.5.24, mediante ordinanza emessa in data 16.5.24, previa concessione alle parti dei termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
5. Il motivo di appello nella sua prima parte è certamente fondato.
La circostanza che il il giorno 16 maggio 2019, alle ore 10,30 circa, sia caduto mentre Parte_1
stava camminando a piedi sul marciapiede di via Fratelli Cervi in , loc. Mercatale, e CP_1
che in quella occasione egli abbia accusato un forte dolore alla spalla sinistra è sicuramente provata dalla testimonianza di , il quale ha confermato di averlo personalmente soccorso Controparte_2
proprio quel giorno, aiutandolo ad alzarsi da terra.
Conseguentemente appare fuori luogo ogni illazione del primo giudice circa la mancanza di prova della data precisa in cui sarebbe avvenuto il fatto lesivo, anche perchè nel verbale del Pronto
Soccorso, redatto il giorno dopo il sinistro, è ben indicata come data dell'evento lesivo quella del 16 maggio;
anche la correzione a mano che è presente sul certificato del medico curante, dott. CP_5
(vedi ultima pag. del doc. n. 5) si spiega agevolmente come semplice errore materiale, peraltro subito corretto dallo stesso dott. dovuto ad una probabile confusione fra la data del sinistro e CP_5
quella del verbale del Pronto Soccorso che ha riscontrato la frattura.
Inoltre, come giustamente osservato da parte appellante, non c'è nessun motivo per cui sia l'attore che il sig. , teste indifferente, avrebbero dovuto mentire sulla data del sinistro, posto che, CP_2 se entrambi si fossero messi d'accordo per dichiarare il falso, avrebbero entrambi verosimilmente dichiarato che il sinistro era accaduto il 17, ossia lo stesso giorno in cui l'attore si fece prima refertare dalla Misericordia di e poi dal Pronto Soccorso dell'ospedale Torregalli di CP_1
Firenze.
A parere della Corte anche la circostanza valorizzata negativamente dal primo giudice che l'attore si sia fatto refertare solo a distanza di 24 ore dal fatto, in realtà appare assolutamente neutra e quindi inidonea ad inficiare la ricostruzione della dinamica del sinistro così come affermata in citazione (e tanto meno detta circostanza può avere interrotto il nesso etiologico, come sostenuto dal CP_1
appellato).
Infatti non è per niente insolito che, subito dopo una caduta, non vi sia nella vittima la esatta e immediata percezione della gravità del trauma riportato ed anche in presenza di un intenso dolore non necessariamente la persona può essere indotta a recarsi subito al pronto soccorso, preferendo magari aspettare qualche tempo, assumendo antidolorifici per vedere se il dolore scompare;
quello che invece rileva ai fini della presente decisione è che il teste abbia dichiarato che il Parte_1
dopo la caduta accusava un forte dolore alla spalla sinistra (quella in cui il giorno dopo è stata accertata la frattura dell'omero) e che egli appariva “molto scosso”, e certo anche quest'ultimo elemento può avere contribuito a far sì che il abbia preferito recarsi al pronto soccorso Parte_1
non subito ma solo il giorno successivo.
6. Con la seconda parte del motivo di appello si impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che non fosse provato il nesso causale tra il danno e la res in custodia, ossia che la caduta del mentre camminava sul marciapiede (da cui è derivata la frattura Parte_1 dell'omero sinistro), sia stata effettivamente conseguenza dello stato di dissesto del marciapiede.
Anche questa parte del motivo di appello è fondata.
Parte appellante sostiene che addirittura il non avrebbe neppure contestato il fatto, dedotto CP_1
in citazione, che il sarebbe caduto a terra proprio perchè aveva inciampato in una Parte_1
delle disconnessioni del marciapiede.
Invero nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado il anzitutto rilevava come CP_1
“I pedoni nel percorrere la strada pubblica non possono pretendere di essere esonerati da qualsiasi minima attenzione facendo affidamento sul fatto che la P.A. debba garantire loro una pavimentazione priva di imperfezioni. La strada pubblica infatti, non può certo avere una superficie perfettamente piana e liscia come quella del pavimento di una casa di abitazione, questo comporta che il pedone e/o l'automobilista nel percorrere la strada ha l'obbligo di utilizzare la dovuta diligenza tale da evitare l'evento, soprattutto se il pericolo risulta segnalato, come nel caso di specie” e poi proseguiva sostenendo: “Nel caso di specie, e così come verrà di seguito rilevato,
NESSUNA RESPONSABILITA' POTRA' ESSERE IMPUTATA AL DI CP_1 CP_1
IN QUANTO il luogo in cui dichiara di essere caduto il Sig. non può essere in alcun Parte_1 modo considerato insidia. L'insidia è qualcosa di invisibile e di non percepibile. Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti e dalla stessa ricostruzione dei fatti per come fornita dal danneggiato, è indiscutibile la circostanza che il marciapiede fosse evidentemente sconnesso, dunque visibile agli occhi di chiunque, e tale da non costituire una vera e propria insidia;
peraltro, considerato che la caduta si è verificata in orario diurno, certamente non potrà dirsi che il sinistro si sia verificato a causa di una insidia non prevedibile e non percepibile, con la conseguenza che nessuna responsabilità potrà essere imputata al ”. Controparte_1
Dunque, come giustamente osservato dall'appellante, il non ha esplicitamente contestato CP_1
che il sia caduto proprio perchè aveva inciampato nelle sconnessioni del marciapiede, Parte_1 ma anzi lo ha implicitamente ammesso, nella misura in cui si è difeso sostenendo che l'attore avrebbe dovuto accorgersi delle buche e delle disconnessioni perché ben visibili e quindi non vi sarebbe stata alcuna insidia, ma la caduta sarebbe dovuta solo a negligenza dell'attore.
Soltanto nella prima memoria ex art. 183 cpc, e dunque tardivamente, il convenuto ha CP_1 dedotto che non vi sarebbe la prova che la caduta si sia verificata “in conseguenza del marciapiede dissestato”.
Ciò nonostante è seriamente dubitabile che la prova della sussistenza del nesso causale tra il danno e la res in custodia possa dirsi acquisita al processo ai sensi dell'art. 115 cpc, in quanto l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte (da ultimo in termini Cass. n. 4681/2023) ed in questo caso si deve verosimilmente escludere che l'amministrazione potesse essere a conoscenza della effettiva dinamica della caduta del . Parte_1
Ciò nonostante, a parere della Corte nel caso di specie la prova del nesso causale può ritenersi senz'altro raggiunta per presunzioni.
Anzitutto si osserva che la circostanza, indicata nella sentenza impugnata, che le foto del luogo del sinistro prodotte dall'attore “non sono datate e non è neppure chiaro chi l'abbia scattate” è completamente inconferente, perché il costituendosi, ha prodotto come doc. 1 una foto in CP_1 bianco e nero che è praticamente identica alla foto a colori n. 14 prodotta dall'attore con la memoria istruttoria (tanto è vero che si vede sullo sfondo la stessa auto nera che transita sulla strada all'altezza dei cassonetti ubicati accanto al marciapiedi oggetto di causa); quindi è incontroverso che quello che emerge dalle predette foto sia esattamente lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro.
Orbene, da queste foto (come anche dalla foto n. 14 bis dell'attore, pure a colori) si evince chiaramente che in quel tratto il marciapiedi di via Fratelli Cervi è tutto un susseguirsi di sconnessioni nella pavimentazione, che appaiono piuttosto estese sia per ampiezza che per profondità.
E' vero dunque che l'attore non ha indicato in citazione il punto esatto della caduta rispetto alle foto prodotte, ma considerato lo stato oggettivo della pavimentazione documentato chiaramente dalle foto in atti ed anche le chiare dichiarazioni rese dal teste , la prova del nesso causale può CP_2 senz'altro ritenersi raggiunta per presunzioni.
Difatti il teste , dopo aver confermato che il giorno 16 maggio 2019 alle ore 10.30 circa CP_2
si trovava alla guida della propria auto in in e percorreva via Fratelli CP_1 CP_1
Cervi, ha testualmente dichiarato: “Ho visto un uomo camminare sul marciapiede posto sulla mia destra e poi lo vidi cadere sul marciapiede;
mi sono immediatamente fermato per dare soccorso;
e solo in questo momento mi accorsi che era il mio amico che camminava da solo;
ho Pt_1
soccorso la persona e non è che guardai per quale motivo era caduto;
vidi certamente delle foglie in terra ma non mi accertai della presenza di buche;
chiesi a perché era caduto e lui mi Pt_1 disse che era inciampato ma non mi fece segni del dove;
era un po' confuso a causa della caduta e accusava un dolore alla spalla sinistra;
dopo 5 minuti arrivò il figlio e poi andai via”.
Infine, a domanda del giudice ha risposto: “anche se ripassai sui luoghi non mi sono reso conto delle caratteristiche di questo marciapiede”.
Orbene, dalla testimonianza in questione si rileva che il cadde mentre stava Parte_1
camminando (e non correndo, né salterellando) su quel marciapiede cittadino completamente sconnesso, che egli camminava da solo e quindi non fu spinto né urtato da nessuno, che subito dopo la caduta accusava dolore alla spalla sinistra (quella poi risultata fratturata) ed era confuso ma non aveva affatto perso i sensi (il che esclude che possa essere caduto a causa di un malore improvviso), tanto è vero che nell'immediatezza disse chiaramente al suo soccorritore “che era inciampato”.
A parere della Corte si ricavano dunque da questa testimonianza tutti gli elementi per poter ritenere provato in via di argomentazione logica che il cadde proprio perché aveva inciampato Parte_1
in una delle varie sconnessioni del marciapiede e non per altra causa, anche se il teste , CP_2
che lo vide cadere, non vide esattamente dove aveva messo il piede e quindi come aveva perso l'equilibrio (cosa perfettamente comprensibile, dato che il stava in quel momento CP_2
percorrendo in auto via Fratelli Cervi e non poteva quindi aver visto certi particolari).
In sostanza il teste ha riferito esattamente quello che ha visto, come correttamente osservato da parte appellante: “il sig. stava camminando sul marciapiede ed è caduto. Ora, Parte_1
dovendosi escludere che il sig. si sia buttato volontariamente a terra (il teste ha Parte_1 riferito che l'attore è caduto mentre stava camminando, quindi non lo ha visto tuffarsi!), così come anche è da escludersi l'ipotesi di un malore o di uno svenimento improvviso (altrimenti il sig.
[...]
non si sarebbe rialzato subito: quando il teste lo ha raggiunto ha riferito di averlo Parte_1
trovato confuso ma cosciente), le regole di comune esperienza ci dicono che con ogni certezza il sig. è inciampato in una disconnessione del marciapiede, tanto più che dalle foto Parte_1 depositate in atti da entrambe le parti (doc. 2, 12 , 14 e 14 bis dell'appellante; doc. 1 del fascicolo di primo grado della P.A. appellata), il marciapiede nel punto in questione è piano di buche e sconnessioni, anzi, in realtà è tutto un susseguirsi di buche e sconnessioni per tutta la lunghezza della Via Fratelli Cervi!” (sic atto di appello a pag. 15).
Va anche considerato, in aggiunta, che il teste aveva rilasciato nell'immediatezza una CP_2
dichiarazione scritta, prodotta in allegato alla citazione come doc. 3, nella quale diceva di aver visto il che, mentre camminava sul marciapiedi di via F.lli Cervi in prossimità dei Parte_1 cassonetti dell'immondizia, “cadeva a terra sulla sede stradale a causa della presenza di una buca nel marciapiede”.
Una volta provato che il danno alla persona subito dall'attore è stato cagionato proprio dalla res in custodia (il marciapiede cittadino), spettava al convenuto dare la prova dell'eventuale caso CP_1
fortuito tale da escludere la sua responsabilità, prova che certamente non è stata raggiunta.
Difatti la Suprema Corte in numerose pronunce (v. ex plurimis, Cass. nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 1° febbraio 2018; Cass 03/04/2019 n. 9315; Cass. 7/11/2021 n. 34886) ha stabilito che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, richiedendo quindi, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma cc, una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che tale comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, come condotta anomala e dunque come unica causa produttiva del danno.
In particolare, secondo la Cassazione, la condotta del danneggiato integra il caso fortuito “laddove presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno: al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi invece anche che simile condotta colposa del danneggiato si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità, ovvero sia qualificabile come abnorme e cioè estranea rispetto al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto” (così Cass. 16.11.2020 n.
4035).
In definitiva è vero che il comportamento del danneggiato può arrivare fino a interrompere il nesso causale tra fatto e danno, ma a tale scopo il avrebbe dovuto dimostrare che la condotta CP_1 dell'attore era abnorme ed assolutamente imprevedibile, tale da assurgere a causa esclusiva del verificarsi del danno, così escludendo la rilevanza di fattori causali concorrenti, come appunto la disconnessione della pavimentazione del marciapiede.
Tale prova non è stata fornita, in quanto il , come riferito dal teste oculare, stava Parte_1
semplicemente camminando e quindi stava facendo un uso congruo del marciapiede (non stava correndo, né stava andando sui pattini o su un monopattino).
E' vero però che le disconnessioni della pavimentazione erano ben visibili, come appare indubbiamente dimostrato dalle foto in atti, tanto più che il sinistro è avvenuto alle ore 10,30 del mattino e quindi in piena luce, onde certamente il avrebbe potuto prestare maggiore Parte_1
attenzione nel percorrere quel tratto di marciapiede.
Nella prima memoria ex art. 183 cpc l'attore tuttavia ha precisato che quella mattina il marciapiede era coperto dalle foglie e dalla residua acqua piovana che era caduta abbondantemente nei giorni precedenti e dunque le disconnessioni non si vedevano, ma questa particolare circostanza fattuale non è stata provata perché il teste non ha reso dichiarazioni significative al riguardo (avendo detto soltanto che c'erano delle foglie in terra e nient'altro); né è visibile nelle foto in atti la presenza di fogliame, tale addirittura da coprire le disconnessioni del marciapiede (la stessa parte attrice ammette infatti che le foto sono state scattate non il giorno del sinistro, ma successivamente).
In definitiva si deve ritenere provata la mancata diligenza dell'attore nel camminare sul marciapiede che presentava ampie disconnessioni facilmente visibili, la quale connota un concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento, che si stima abbia inciso nella percentuale del 20% del totale;
percentuale minima, posto che certamente il doveva pur passare di lì e nelle Parte_1 foto in atti appare disconnesso non solo un tratto di marciapiede di diversi metri di lunghezza, ma anche l'attiguo manto stradale, su cui il pedone poteva ob torto collo provvisoriamente spostarsi per poter scansare le buche del marciapiede.
Per i motivi sopra esposti la sentenza appellata deve essere riformata, sussistendo la responsabilità ex art. 2051 cc del convenuto nella determinazione del sinistro ed al contempo il concorso CP_1
di colpa del danneggiato nella misura del 20%.
Tale accertamento deve essere pronunciato con sentenza non definitiva, posto che appare necessaria una CTU medico-legale per la quantificazione dei postumi permanenti e dell'invalidità temporanea del danneggiato, dal momento che parte convenuta ha contestato l'ammontare della somma richiesta dall'attore a titolo risarcitorio, quantificata sulla base di una mera consulenza tecnica di parte (redatta dal dott. e prodotta come doc. 11, nella quale si individuano Persona_1 postumi permanenti dell'8-9% e invalidità temporanea pari complessivamente a 105 giorni).
La causa deve quindi essere rimessa sul ruolo al fine di compiere il predetto necessario accertamento istruttorio.
Le spese processuali saranno liquidate all'esito di tale incombente con la sentenza definitiva e ciò nonostante si deve sin d'ora revocare la condanna alle spese disposta dal Tribunale a carico dell'attore in quanto, a prescindere da quanto sarà l'ammontare del risarcimento del danno a lui spettante, certamente egli non potrà mai essere considerato soccombente e quindi tenuto al pagamento delle spese processuali, che al massimo potrebbero essere compensate, in tutto o in parte
(cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
- in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza appellata n. 2844/22 del Tribunale di Firenze, accerta la responsabilità ex art. 2051 cc del nella Controparte_1
determinazione del sinistro oggetto di causa ed il concorso di colpa del danneggiato Parte_1
nella misura del 20%;
[...]
- rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza al fine di esperire una CTU medico- legale per la quantificazione del danno non patrimoniale subito dall'attore;
- riserva la liquidazione delle spese processuali alla futura sentenza definitiva, revocando sin d'ora la condanna alle spese del primo grado pronunciata dalla sentenza appellata a carico dell'attore
. Parte_1 Così deciso in Firenze, in data 6.9.24
Il Presidente rel.
dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni