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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/11/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2080/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2080/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. BRAMBILLA SIMONA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in VIA PUSTERLA N. 9 27100 PA;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Zoagli, in data 19/09/2020, il cui atto
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Zoagli alla Parte II,
Serie C, n. 34, dell'anno 2020, in regime di separazione dei beni;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Zoagli (GE)di procedere all'annotazione della sentenza di divorzio in margine all'atto di matrimonio e di provvedere alle ulteriori comunicazioni di legge.
Voglia altresì PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
pag. 1 di 4 3) Nell'ambito della definitiva regolamentazione dei rapporti economico/patrimoniali tra i coniugi nonché a saldo, stralcio e transazione di ogni reciproca ragione derivante o comunque connessa all'intercorsa convivenza coniugale, i coniugi convengono quanto segue: il Sig. si obbliga irrevocabilmente a trasferire alla Sig.ra Parte_2 [...]
– che si impegna ad accettarla - la quota del 50% di piena proprietà Parte_1 indivisa a sé intestata dell'appartamento sito in San Martino Siccomario (PV), Via Otto
Marzo n. 5/A, come meglio descritto e precisato nell'atto di compravendita del 9.11.2028 del Dott. Notaio Rep. N. 39519, Racc. n.15981, registrato a Pavia il Persona_1
12/11/2018 n. 16560 serie 1T: “Foglio 13 mappale 1259 sub 13 via Otto Marzo snc Piano
T-1 Categoria A3 Classe 3 Vani 3,0 superficie catastale metri quadrati 65 RC Euro
263,39 (duecentosessantatre/39) variazione toponomastica richiesta dal comune del
26/01/2011, protocollo n. PV0026634, in atti dal 26/01/2011 (n.13249.1/2011) e successiva variazione del 09/11/2015 per inserimento in visura dei dati di superficie;
foglio 13 mappale 1263 via Otto Marzo n. snc Piano T categoria C6 classe 1 mq. 11 superficie catastale metri quadrati 11 RC Euro 28,97 (ventotto/97) variazione toponomastica richiesta dal comune del 26/01/2011, protocollo n. PV0026669, in atti dal
26/01/2011 (n.13284.1/2011) e successiva variazione del 09/11/2015 per inserimento in visura dei dati di superficie;
Confini a corpo: dell'appartamento: vuoto su corte comune, appartamento al sub. 14, vano scala comune al sub. 2, appartamento al sub. 12; della cantina: cantina al sub. 20, corte comune, cantina al sub. 12 e corridoio di disimpegno comune;
del posto auto scoperto: corte comune, posto auto al mappale 1264, mappale 1865 del foglio 13 di Catasto Terreni e posto auto mappale 1262.
b) Quale prezzo del trasferimento immobiliare, la Sig.ra si impegna: Pt_1
- al versamento al Sig. della somma di Euro 10.000,00 (diecimila), mediante Pt_2 mezzi di pagamento tracciabili, alla stipula dell'atto notarile di esecuzione del presente accordo;
pag. 2 di 4 - ad accollarsi integralmente la quota di debito della parte cedente nei confronti dell'Istituto Banco BPM S.p.a. e derivante da contratto di mutuo stipulato con atto del
Notaio Dott. del 9.11.2018, Rep. N. 39520, registrato in Pavia il Persona_1
12.11.2018 al n. 16568 serie 1T, garantito da ipoteca volontaria iscritta a Vigevano in data 12.11.2018 ai n.ri 9583/1338.
c) La signora si impegna altresì: - a porre in essere quanto Parte_1 necessario per ottenere l'adesione della Banca alla convenzione di accollo;
- a ottenere, conseguentemente, la liberazione del debitore originario e a mantenere a proprio esclusivo carico la posizione debitoria;
l'Istituto creditore, pertanto, non avrà più azione nei confronti del debitore originario, neanche in caso di sopravvenuta insolvenza dell'accollante;
- nelle more dell'atto notarile di esecuzione del presente accordo, a provvedere al pagamento integrale ed esclusivo di tutti i ratei ancora dovuti - e senza nessuna rivalsa nei confronti di - del mutuo cointestato di cui sopra, frattanto Parte_2 manlevando totalmente - esclusa qualsiasi eccezione - lo stesso signor da ogni e Pt_2 qualsivoglia richiesta della banca mutuante fino alla completa estinzione del predetto mutuo.
d) Il trasferimento immobiliare verrà perfezionato con atto notarile entro il termine essenziale di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
e) Il trasferimento immobiliare di cui sopra include arredi e attrezzature.
4) Le parti si dichiarano economicamente indipendenti e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.6.2025, successivamente integrati con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi pag. 3 di 4 riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutato che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 he hanno contratto matrimonio in Zoagli, in data 19/09/2020, il Parte_2 cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Zoagli alla
Parte II, Serie C, n. 34, dell'anno 2020;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 13/11/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2080/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2080/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. BRAMBILLA SIMONA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in VIA PUSTERLA N. 9 27100 PA;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Zoagli, in data 19/09/2020, il cui atto
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Zoagli alla Parte II,
Serie C, n. 34, dell'anno 2020, in regime di separazione dei beni;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Zoagli (GE)di procedere all'annotazione della sentenza di divorzio in margine all'atto di matrimonio e di provvedere alle ulteriori comunicazioni di legge.
Voglia altresì PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
pag. 1 di 4 3) Nell'ambito della definitiva regolamentazione dei rapporti economico/patrimoniali tra i coniugi nonché a saldo, stralcio e transazione di ogni reciproca ragione derivante o comunque connessa all'intercorsa convivenza coniugale, i coniugi convengono quanto segue: il Sig. si obbliga irrevocabilmente a trasferire alla Sig.ra Parte_2 [...]
– che si impegna ad accettarla - la quota del 50% di piena proprietà Parte_1 indivisa a sé intestata dell'appartamento sito in San Martino Siccomario (PV), Via Otto
Marzo n. 5/A, come meglio descritto e precisato nell'atto di compravendita del 9.11.2028 del Dott. Notaio Rep. N. 39519, Racc. n.15981, registrato a Pavia il Persona_1
12/11/2018 n. 16560 serie 1T: “Foglio 13 mappale 1259 sub 13 via Otto Marzo snc Piano
T-1 Categoria A3 Classe 3 Vani 3,0 superficie catastale metri quadrati 65 RC Euro
263,39 (duecentosessantatre/39) variazione toponomastica richiesta dal comune del
26/01/2011, protocollo n. PV0026634, in atti dal 26/01/2011 (n.13249.1/2011) e successiva variazione del 09/11/2015 per inserimento in visura dei dati di superficie;
foglio 13 mappale 1263 via Otto Marzo n. snc Piano T categoria C6 classe 1 mq. 11 superficie catastale metri quadrati 11 RC Euro 28,97 (ventotto/97) variazione toponomastica richiesta dal comune del 26/01/2011, protocollo n. PV0026669, in atti dal
26/01/2011 (n.13284.1/2011) e successiva variazione del 09/11/2015 per inserimento in visura dei dati di superficie;
Confini a corpo: dell'appartamento: vuoto su corte comune, appartamento al sub. 14, vano scala comune al sub. 2, appartamento al sub. 12; della cantina: cantina al sub. 20, corte comune, cantina al sub. 12 e corridoio di disimpegno comune;
del posto auto scoperto: corte comune, posto auto al mappale 1264, mappale 1865 del foglio 13 di Catasto Terreni e posto auto mappale 1262.
b) Quale prezzo del trasferimento immobiliare, la Sig.ra si impegna: Pt_1
- al versamento al Sig. della somma di Euro 10.000,00 (diecimila), mediante Pt_2 mezzi di pagamento tracciabili, alla stipula dell'atto notarile di esecuzione del presente accordo;
pag. 2 di 4 - ad accollarsi integralmente la quota di debito della parte cedente nei confronti dell'Istituto Banco BPM S.p.a. e derivante da contratto di mutuo stipulato con atto del
Notaio Dott. del 9.11.2018, Rep. N. 39520, registrato in Pavia il Persona_1
12.11.2018 al n. 16568 serie 1T, garantito da ipoteca volontaria iscritta a Vigevano in data 12.11.2018 ai n.ri 9583/1338.
c) La signora si impegna altresì: - a porre in essere quanto Parte_1 necessario per ottenere l'adesione della Banca alla convenzione di accollo;
- a ottenere, conseguentemente, la liberazione del debitore originario e a mantenere a proprio esclusivo carico la posizione debitoria;
l'Istituto creditore, pertanto, non avrà più azione nei confronti del debitore originario, neanche in caso di sopravvenuta insolvenza dell'accollante;
- nelle more dell'atto notarile di esecuzione del presente accordo, a provvedere al pagamento integrale ed esclusivo di tutti i ratei ancora dovuti - e senza nessuna rivalsa nei confronti di - del mutuo cointestato di cui sopra, frattanto Parte_2 manlevando totalmente - esclusa qualsiasi eccezione - lo stesso signor da ogni e Pt_2 qualsivoglia richiesta della banca mutuante fino alla completa estinzione del predetto mutuo.
d) Il trasferimento immobiliare verrà perfezionato con atto notarile entro il termine essenziale di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
e) Il trasferimento immobiliare di cui sopra include arredi e attrezzature.
4) Le parti si dichiarano economicamente indipendenti e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.6.2025, successivamente integrati con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi pag. 3 di 4 riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutato che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 he hanno contratto matrimonio in Zoagli, in data 19/09/2020, il Parte_2 cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Zoagli alla
Parte II, Serie C, n. 34, dell'anno 2020;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 13/11/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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