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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4184/2022 R.G. vertente
TRA
, sia in proprio che in qualità di liquidatore della società Parte_1 in liquidazione volontaria, già Controparte_1 Controparte_2
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Angelino Molinaro per procura in calce P.IVA_1 all'atto introduttivo;
c.f. Controparte_3
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dagli avv.ti e Angelino Molinaro, in virtù di procura in calce Parte_1 all'atto di citazione;
-ATTORI-
E
[...]
, Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso e rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro;
-CONVENUTO-
Oggetto: illegittimità decreto di revoca del provvedimento di elargizione del beneficio di cui alla legge n. 44/1999; 1 Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in data 7/6/2024 per il convenuto e in data 5/7/2024 per parte attrice.
FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha origine dalla riassunzione della domanda avanzata dagli attori innanzi al Tar Calabria nei confronti dell'odierno convenuto con la quale hanno impugnato il decreto emesso il 25.11.2021 dal Controparte_5
di revoca del proprio precedente decreto n.
3-E-29-04-2020
[...] del 12/5/2020 di concessione dell'elargizione, ai sensi dell'art. 16 co.1 lettera b) della legge n.44/99, in favore di di € 113.394,46. Parte_1
Gli attori hanno esposto che, con sentenza n. 2178/2019, il Tribunale di Catanzaro aveva riconosciuto loro il diritto all'elargizione di € 111.736,47, a titolo di maggior somma loro spettante quali vittime di usura rispetto a quella già ottenuta di € 65.956,00 ex L. n. 44/1999 con decreto n. 651/2008. In seguito, la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n.
862/2021, ha dichiarato l'illegittimità di tale importo aggiuntivo e, conseguentemente, è stato emesso il decreto di revoca, della cui illegittimità si discute.
Avverso detto provvedimento, parte attrice ha proposto impugnazione, prima innanzi al Tar
Calabria, che dopo aver premesso: “che la giurisdizione del G.O. si fonda, in particolare, sulla considerazione che in base alla L. n. 44/1999, “l'attività della Pubblica amministrazione non si estende alla valutazione di comparativi interessi pubblici e privati con la possibilità di valutare discrezionalmente se alle vittime di attività estorsiva spetti o meno il contributo, ma l'accertamento è limitato alla circostanza di fatto se il richiedente è stato o meno vittima di un delitto da attività estorsiva ed all'entità dei danni causalmente derivati da tale attività” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 31 luglio 2017, n. 18983). Ne consegue, che i richiedenti sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione della speciale elargizione prevista dalla normativa in materia, la cui tutela spetta al
Giudice ordinario. Nella specie, la revoca del decreto commissariale altro non è che un atto che, all'indomani della pronuncia della Corte d'Appello, prende posizione, senza esercizio alcuno di discrezionalità, sulla questione inerente l'accertamento o meno dell'esistenza dei presupposti vincolati che giustificano il riconoscimento del diritto soggettivo alla speciale elargizione prevista dalla normativa di legge.”, con sentenza ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.
Quindi , sia in proprio che in qualità di liquidatore della società Parte_1 [...]
liquidazione volontaria (già ” , e la Controparte_6 Controparte_2 CP_1 Controparte_7
[..
[...] hanno riassunto il giudizio dinnanzi al Tribunale ordinario,
[...] CP_3 rassegnando le seguenti conclusioni: “in via cautelare -sospendere l'efficacia dell'atto impugnato, e, di ogni altro atto, ad esso presupposto, connesso e conseguenziale;
-adottare tutti i provvedimenti necessari e conseguenti, anche, per assicurare la completezza dell'istruttoria e l'integrità del contraddittorio;
nel merito - accertata in via incidentale la non conformità a legge dell'atto impugnato, e, di ogni altro atto, ad esso presupposto, connesso e conseguenziale, disapplicandoli, dichiarare e statuire l'illegittimità della revoca del
“decreto commissariale n.
3-E-29-04-2020 del 12.05.2020, di concessione dell'elargizione in favore del sig.
c.f. , nato il [...] a [...]”, disapplicandola, per Parte_1 C.F._1
l'effetto, dichiarandone la loro invalidità ed inefficacia esecutiva, sospendendone l'efficacia; -condannare il convenuto al pagamento integrale delle spese di giudizio, nonché dei diritti ed onorari di difesa, sia per la fase cautelare che per la fase decisoria, comprensivi di maggiorazione forfetaria e rivalsa Cassa di Previdenza
Avvocati ed I.V.A., in favore di entrambi i difensori che si dichiarano distrattari. Con riserva di ogni e qualsiasi ulteriore diritto, azione o ragione.
in liquidazione volontaria, (breviter, in prosieguo: Parte_1 Controparte_1
) e la (più Controparte_1 Controparte_3 CP_3 brevemente nel prosieguo: ) a fondamento della loro domanda hanno Controparte_3 dedotto i seguenti motivi di diritto:
- difetto di motivazione, non avendo l'amministrazione spiegato le ragioni del rigetto delle osservazioni presentate a titolo partecipativo dal ricorrente;
- inidoneità della sentenza di appello a costituire il solo presupposto giustificativo della revoca atteso che la pronuncia in questione è meramente dichiarativa e non di condanna e pertanto destinata a divenire esecutiva solo col passaggio in decisione, con conseguente travisamento dei fatti;
- illegittima duplicazione dei titoli esecutivi, poiché detto decreto rappresenterebbe uno speciale titolo di legittimazione dell'esecuzione che concorrerebbe con quello ordinario derivante dal passaggio in giudicato della sentenza, secondo le regole ordinarie di procedura ed indebita ipotesi di superamento della mancanza di esecutività della decisione del Giudice
Ordinario, facendo passare l'esecuzione dell'obbligo di restituzione come conseguente ad una autonoma determinazione dell'amministrazione;
- vizio di eccesso di potere per violazione del principio costituzionale di buon andamento della P.A., di cui all'art. 97 Costituzione, poiché l'amministrazione non avrebbe agito con
3 imparzialità ed avrebbe sviato la propria azione, indirizzando i poteri giuridici ad essa assegnati al di fuori di quelli che la legge eventualmente le attribuiva.
- violazione dell'art. 21-septies, L. 7.8.1990, n. 241, per incompetenza assoluta e carenza di potere, avendo l'amministrazione tentato di sostituirsi alla Autorità Giudiziaria e disparità di trattamento nei confronti di altri soggetti in analoga posizione, sostenendo che il
Commissario convenuto, con i provvedimenti amministrativi adottati, abbia avuto come scopo quello di nuocere o recare molestia agli odierni attori.
Infine, gli attori hanno chiesto, ai sensi di cui al disposto normativo del Regolamento
G.D.P.R. (UE) 2016/679, del Parlamento e del consiglio del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, prima che sia definito il relativo grado di giudizio,
l'apposizione, sull'originale della sentenza o dei diversi provvedimenti che verranno emessi, un'annotazione volta a precludere l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei medesimi interessati riportati sulla sentenza o dei diversi provvedimenti.
Con comparsa depositata in data 1/2/2023, si è costituito il
[...]
(nel prosieguo ), Controparte_5 Controparte_5 il quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità, improponibilità e/ o il rigetto della domanda cautelare e di quella di merito, poiché nel presente procedimento non possono trovare ingresso censure sull'esercizio di un potere amministrativo insussistente nella fattispecie, trattandosi, invero di attività amministrativa applicativa di parametri legali e anche perché la sentenza della Corte d'appello, seppure dichiarativa, ha efficacia provvisoriamente esecutiva.
Assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., con ordinanza del 23.07.2023 è stata respinta l'istanza di sospensione cautelare del decreto n.
4- E del 25/11/2021 del Commissario antiracket per mancata allegazione specifica del requisito del periculum in mora e, ritenuto che la causa fosse sufficientemente istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, con atto del 6/2/2024, , in proprio e in qualità come in atti, e la Parte_1 hanno proposto nuova istanza cautelare di sospensione del decreto Controparte_3 commissariale per cui è causa, essendo sopravvenuta una circostanza nuova, meritevole di essere apprezzata sotto il profilo del periculum in mora.
4 Sentite le parti, con ordinanza n. 3428/2024 del 21.03.2024, è stata sospesa l'efficacia del decreto n.
4-E-25-11-2021, prot. M_IT PR_RUCOM 00044071 emesso dal Commissario antiracket in data 25/11/2021.
All'udienza dell'11.07.2023 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante deposito di note scritte, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*** *** *** *** ***
La domanda proposta da , sia in proprio che in qualità di liquidatore della Parte_1 società Tutto per la casa e la è infondata e, pertanto, deve essere rigettata Controparte_3 per le motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, si osserva che la materia del contendere è limitata alla domanda di accertamento della non conformità a legge del decreto di revoca del “decreto commissariale n.
3-E-29-04-2020 del 12.05.2020, di concessione dell'elargizione in favore del sig. Parte_1
, e, di ogni altro atto, ad esso presupposto, connesso e conseguenziale, con conseguente
[...] richiesta di disapplicazione, di dichiarazione di illegittimità, di disapplicazione e, per l'effetto, di dichiarazione della la loro invalidità ed inefficacia esecutiva.
Sul punto, si premette inoltre che attraverso la suddetta legge, istitutiva del Fondo di Solidarietà in favore delle Vittime di richieste estorsive e dell'usura, il legislatore ha inteso contrastare il fenomeno dell'estorsione consentendo l'accesso ad una forma di sussidio funzionale a diminuire le conseguenze patrimoniali subite dalle vittime di estorsione e non al loro completo risarcimento.
In particolare, l'art. 1 della legge n. 44/1999 prevede che: “Ai soggetti danneggiati da attività estorsive
è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge”.
Ciò posto, si rileva, innanzitutto, l'insussistenza del difetto di motivazione in merito alle osservazioni proposte dagli attori nella fase procedimentale sfociata nell'adozione del decreto di revoca del precedente decreto commissariale n.
3-E-29-04-2020 del 12.05.2020, di concessione dell'elargizione in favore di . Parte_1
Invero, dalla lettura del decreto di revoca n.
4-E-25-11-2021, prot. M_IT PR_RUCOM
00044071 risulta che detto provvedimento sia stato adottato tenendo conto delle osservazioni presentate dagli attori, sebbene le stesse siano state ritenute inidonee all'introduzione di elementi utili per una diversa valutazione.
5 In particolare, nel decreto si legge che: “CONSIDERATO altresì che il Comitato di solidarietà, nella seduta del 25-11-2021, nel rilevare che le osservazioni presentate dall'istante non introducono elementi utili per una diversa valutazione, ha conseguentemente deliberato la revoca del decreto commissariale n.
3-E-2904-2020 del 12-05-2020, tenuto conto delle previsioni di cui all'art., co.1, lett. b), della legge n. 44/99”;”. (cfr. all. n.
1 all'atto introduttivo).
Proseguendo nell'esame delle censure mosse avverso il decreto n.
4-E-25-11-2021, in ordine alla inidoneità della sentenza di appello a costituire il presupposto della revoca attesa la sua natura meramente dichiarativa e non di condanna della pronuncia che la rende destinata a divenire esecutiva solo col passaggio in decisione, si fa presente che, in tema di provvisoria esecutività della sentenza di merito non passata in giudicato, la Corte di Cassazione, seppure in relazione alla questione di diritto sulla sospensione necessaria o facoltativa dell'efficacia della sentenza pronunciata sulla lite pregiudicante, ha affermato che: “Pare alla Corte che nell'interpretazione sistematica della disciplina del processo sia da riconoscere un ruolo decisivo alla disposizione che, a seguito della L. 26 novembre 1990, n. 353, si trova ora ad essere dettata dall'art. 282 del codice di rito.
Col riconoscere provvisoria esecutività tra le parti alla sentenza di primo grado il legislatore ha determinato una cesura tra la posizione delle parti in controversia tra loro nel giudizio di primo grado - che è tendenzialmente paritaria e solo provvisoriamente alterabile da misure anticipatorie o cautelari - e la situazione in cui le stesse parti vengono poste dalla decisione del giudice di primo grado, che conosciuta la controversia, dichiara lo stato del diritto tra loro. L'ordinamento, anche allo scopo di scoraggiare il protrarsi della lite, che al contrario risulterebbe favorito, se all'impugnazione si attribuisse l'effetto d'un ripristino delle posizioni di partenza, proclama il valore del modo di composizione della controversia, che è dichiarato conforme a diritto dal giudice, terzo ed imparziale
(art. 111, comma 2, Cost.). Il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite e giustifica sia l'esecuzione provvisoria, quando a quel diritto si tratti di adeguare la realtà materiale, sia l'autorità della sentenza di primo grado nell'ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata. […] La duplice connessa circostanza che la decisione del primo giudice giustifichi a questo punto il passaggio alla sua esecuzione coattiva se pur provvisoria e il correlativo progressivo restringersi degli elementi di novità suscettibili di essere introdotti nel giudizio di impugnazione consente di ritenere che l'ordinamento si appaghi ora in linea generale del risparmio di attività istruttoria e preferisca all'attesa del giudicato la possibilità che processo sulla causa dipendente riprenda assumendo a suo fondamento la decisione, ancorché suscettibile di impugnazione, che si è avuta sulla causa pregiudicante, perché, come si è detto, essendo il risultato di un accertamento in contraddittorio e provenendo dal
6 giudice, giustifica la presunzione di conformità a diritto. L'istituto della sospensione necessaria ha così esaurito i suoi effetti.” (v. in motivazione Cass. Sez. Un. Civ. n. 10027/2012).
Pertanto, con detta pronuncia la Cassazione ha riconosciuto piena autorità alla sentenza di primo grado, mutatis mutandis, della sentenza di merito non definitiva, perché la decisione giudiziale è tale da proclamare il valore del modo di composizione della lite, che è dichiarato conforme a diritto dal giudice, terzo ed imparziale. In particolare, ha precisato che il diritto pronunciato dal giudice di prime cure, giustifica la provvisoria esecuzione, poiché qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite. Detta interpretazione trova la sua ratio nella necessità che l'ordinamento, scoraggi il protrarsi della lite, che al contrario risulterebbe favorito, se all'impugnazione si attribuisse l'effetto d'un ripristino delle posizioni di partenza.
L'orientamento sopra richiamato è stato poi confermato da una recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la n. 21763 del 2021, che ha riconosciuto - sempre in relazione all'istituto della sospensione necessaria di liti collegate da un nesso di pregiudizialità tecnica - la necessità di assicurare non l'armonia delle decisioni nella valutazione sull'applicazione o meno dell'art. 295 c.p.c., ma di guardare all'interesse delle parti se attendere o meno la sentenza o il giudicato di quest'ultima, cosicché in detto modo si garantisce tanto il diritto alla celerità dei processi che l'equilibrata efficienza dell'amministrazione (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. sentenza n.
21763/2021).
Pertanto, dall'applicazione dei suddetti principi generali alla presente fattispecie consegue che il Commissario antiracket abbia legittimamente esercitato il proprio potere di revoca. ai sensi dell'art. 16, co.1, lett. b), della legge n. 44/99, per difetto dei presupposti, così come accertato dalla sentenza emessa dalla Corte di Appello n. 2448/2019, seppure attualmente oggetto di ricorso per Cassazione.
Ciò in quanto deve ritenersi che il abbia legittimamente fondato la Controparte_5 propria valutazione sul difetto dei presupposti per l'ottenimento dell'elargizione – ulteriore - concessa con decreto commissariale n.
3-E-2904-2020 del 12-05-2020, tenuto conto delle previsioni di cui all'art., co.1, lett. b), della legge n. 44/99 e della sentenza emessa dalla Corte di
Appello, provvedendo ad emettere decreto di revoca n.
4-E-25-11-2021, conformandosi in tal modo sia al dictum della pronuncia di secondo grado che, seppure dichiarativa, appare idonea a
7 mutare la composizione della lite, sia ottemperando agli obblighi che derivano dalla responsabilità contabile cui la P.A. è assoggettata.
Non possono essere condivise le contestazioni fondate sui vizi di carenza di potere, eccesso di potere e duplicazione di titolo esecutivo sollevate dagli attori.
Infatti, il Commissario Straordinario ha adottato il decreto di revoca per cui è causa, esercitando i suoi poteri di autotutela e non di certo sostituendosi alla autorità giurisdizionale.
Infine, deve essere respinta anche l'eccezione inerente alla disparità di trattamento attuata nei confronti degli attori rispetto ad altri soggetti posti in analoga posizione, per genericità della stessa e perché priva di alcun supporto probatorio.
Ne consegue che, alla luce di quanto sopra esplicitato, la domanda deve ritenersi infondata e, pertanto, va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa, anche in relazione ai due procedimenti cautelari promossi in corso di causa, solo fase di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- rigetta la domanda proposta da , sia in proprio che in qualità di Parte_1
liquidatore della “ in liquidazione volontaria (già Controparte_1 CP_2
” , e la , in persona
[...] CP_1 Controparte_3 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del Commissario Straordinario del
Governo per coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;
- condanna , sia in proprio che in qualità di liquidatore della “ Parte_1 [...]
in liquidazione volontaria (già , e la Controparte_1 Controparte_2
, in persona del proprio legale Controparte_3 Controparte_3 rappresentante pro tempore, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite nei confronti del Commissario Straordinario del Governo Controparte_5
e antiusura che si liquidano complessivamente in € 7.052,00 per il
[...]Controparte_5 presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, ed €
8 1.727,00 per ciascuno dei due procedimenti cautelari, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, lì 10/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
9
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4184/2022 R.G. vertente
TRA
, sia in proprio che in qualità di liquidatore della società Parte_1 in liquidazione volontaria, già Controparte_1 Controparte_2
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Angelino Molinaro per procura in calce P.IVA_1 all'atto introduttivo;
c.f. Controparte_3
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dagli avv.ti e Angelino Molinaro, in virtù di procura in calce Parte_1 all'atto di citazione;
-ATTORI-
E
[...]
, Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso e rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro;
-CONVENUTO-
Oggetto: illegittimità decreto di revoca del provvedimento di elargizione del beneficio di cui alla legge n. 44/1999; 1 Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in data 7/6/2024 per il convenuto e in data 5/7/2024 per parte attrice.
FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha origine dalla riassunzione della domanda avanzata dagli attori innanzi al Tar Calabria nei confronti dell'odierno convenuto con la quale hanno impugnato il decreto emesso il 25.11.2021 dal Controparte_5
di revoca del proprio precedente decreto n.
3-E-29-04-2020
[...] del 12/5/2020 di concessione dell'elargizione, ai sensi dell'art. 16 co.1 lettera b) della legge n.44/99, in favore di di € 113.394,46. Parte_1
Gli attori hanno esposto che, con sentenza n. 2178/2019, il Tribunale di Catanzaro aveva riconosciuto loro il diritto all'elargizione di € 111.736,47, a titolo di maggior somma loro spettante quali vittime di usura rispetto a quella già ottenuta di € 65.956,00 ex L. n. 44/1999 con decreto n. 651/2008. In seguito, la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n.
862/2021, ha dichiarato l'illegittimità di tale importo aggiuntivo e, conseguentemente, è stato emesso il decreto di revoca, della cui illegittimità si discute.
Avverso detto provvedimento, parte attrice ha proposto impugnazione, prima innanzi al Tar
Calabria, che dopo aver premesso: “che la giurisdizione del G.O. si fonda, in particolare, sulla considerazione che in base alla L. n. 44/1999, “l'attività della Pubblica amministrazione non si estende alla valutazione di comparativi interessi pubblici e privati con la possibilità di valutare discrezionalmente se alle vittime di attività estorsiva spetti o meno il contributo, ma l'accertamento è limitato alla circostanza di fatto se il richiedente è stato o meno vittima di un delitto da attività estorsiva ed all'entità dei danni causalmente derivati da tale attività” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 31 luglio 2017, n. 18983). Ne consegue, che i richiedenti sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione della speciale elargizione prevista dalla normativa in materia, la cui tutela spetta al
Giudice ordinario. Nella specie, la revoca del decreto commissariale altro non è che un atto che, all'indomani della pronuncia della Corte d'Appello, prende posizione, senza esercizio alcuno di discrezionalità, sulla questione inerente l'accertamento o meno dell'esistenza dei presupposti vincolati che giustificano il riconoscimento del diritto soggettivo alla speciale elargizione prevista dalla normativa di legge.”, con sentenza ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.
Quindi , sia in proprio che in qualità di liquidatore della società Parte_1 [...]
liquidazione volontaria (già ” , e la Controparte_6 Controparte_2 CP_1 Controparte_7
[..
[...] hanno riassunto il giudizio dinnanzi al Tribunale ordinario,
[...] CP_3 rassegnando le seguenti conclusioni: “in via cautelare -sospendere l'efficacia dell'atto impugnato, e, di ogni altro atto, ad esso presupposto, connesso e conseguenziale;
-adottare tutti i provvedimenti necessari e conseguenti, anche, per assicurare la completezza dell'istruttoria e l'integrità del contraddittorio;
nel merito - accertata in via incidentale la non conformità a legge dell'atto impugnato, e, di ogni altro atto, ad esso presupposto, connesso e conseguenziale, disapplicandoli, dichiarare e statuire l'illegittimità della revoca del
“decreto commissariale n.
3-E-29-04-2020 del 12.05.2020, di concessione dell'elargizione in favore del sig.
c.f. , nato il [...] a [...]”, disapplicandola, per Parte_1 C.F._1
l'effetto, dichiarandone la loro invalidità ed inefficacia esecutiva, sospendendone l'efficacia; -condannare il convenuto al pagamento integrale delle spese di giudizio, nonché dei diritti ed onorari di difesa, sia per la fase cautelare che per la fase decisoria, comprensivi di maggiorazione forfetaria e rivalsa Cassa di Previdenza
Avvocati ed I.V.A., in favore di entrambi i difensori che si dichiarano distrattari. Con riserva di ogni e qualsiasi ulteriore diritto, azione o ragione.
in liquidazione volontaria, (breviter, in prosieguo: Parte_1 Controparte_1
) e la (più Controparte_1 Controparte_3 CP_3 brevemente nel prosieguo: ) a fondamento della loro domanda hanno Controparte_3 dedotto i seguenti motivi di diritto:
- difetto di motivazione, non avendo l'amministrazione spiegato le ragioni del rigetto delle osservazioni presentate a titolo partecipativo dal ricorrente;
- inidoneità della sentenza di appello a costituire il solo presupposto giustificativo della revoca atteso che la pronuncia in questione è meramente dichiarativa e non di condanna e pertanto destinata a divenire esecutiva solo col passaggio in decisione, con conseguente travisamento dei fatti;
- illegittima duplicazione dei titoli esecutivi, poiché detto decreto rappresenterebbe uno speciale titolo di legittimazione dell'esecuzione che concorrerebbe con quello ordinario derivante dal passaggio in giudicato della sentenza, secondo le regole ordinarie di procedura ed indebita ipotesi di superamento della mancanza di esecutività della decisione del Giudice
Ordinario, facendo passare l'esecuzione dell'obbligo di restituzione come conseguente ad una autonoma determinazione dell'amministrazione;
- vizio di eccesso di potere per violazione del principio costituzionale di buon andamento della P.A., di cui all'art. 97 Costituzione, poiché l'amministrazione non avrebbe agito con
3 imparzialità ed avrebbe sviato la propria azione, indirizzando i poteri giuridici ad essa assegnati al di fuori di quelli che la legge eventualmente le attribuiva.
- violazione dell'art. 21-septies, L. 7.8.1990, n. 241, per incompetenza assoluta e carenza di potere, avendo l'amministrazione tentato di sostituirsi alla Autorità Giudiziaria e disparità di trattamento nei confronti di altri soggetti in analoga posizione, sostenendo che il
Commissario convenuto, con i provvedimenti amministrativi adottati, abbia avuto come scopo quello di nuocere o recare molestia agli odierni attori.
Infine, gli attori hanno chiesto, ai sensi di cui al disposto normativo del Regolamento
G.D.P.R. (UE) 2016/679, del Parlamento e del consiglio del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, prima che sia definito il relativo grado di giudizio,
l'apposizione, sull'originale della sentenza o dei diversi provvedimenti che verranno emessi, un'annotazione volta a precludere l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei medesimi interessati riportati sulla sentenza o dei diversi provvedimenti.
Con comparsa depositata in data 1/2/2023, si è costituito il
[...]
(nel prosieguo ), Controparte_5 Controparte_5 il quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità, improponibilità e/ o il rigetto della domanda cautelare e di quella di merito, poiché nel presente procedimento non possono trovare ingresso censure sull'esercizio di un potere amministrativo insussistente nella fattispecie, trattandosi, invero di attività amministrativa applicativa di parametri legali e anche perché la sentenza della Corte d'appello, seppure dichiarativa, ha efficacia provvisoriamente esecutiva.
Assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., con ordinanza del 23.07.2023 è stata respinta l'istanza di sospensione cautelare del decreto n.
4- E del 25/11/2021 del Commissario antiracket per mancata allegazione specifica del requisito del periculum in mora e, ritenuto che la causa fosse sufficientemente istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, con atto del 6/2/2024, , in proprio e in qualità come in atti, e la Parte_1 hanno proposto nuova istanza cautelare di sospensione del decreto Controparte_3 commissariale per cui è causa, essendo sopravvenuta una circostanza nuova, meritevole di essere apprezzata sotto il profilo del periculum in mora.
4 Sentite le parti, con ordinanza n. 3428/2024 del 21.03.2024, è stata sospesa l'efficacia del decreto n.
4-E-25-11-2021, prot. M_IT PR_RUCOM 00044071 emesso dal Commissario antiracket in data 25/11/2021.
All'udienza dell'11.07.2023 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante deposito di note scritte, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
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La domanda proposta da , sia in proprio che in qualità di liquidatore della Parte_1 società Tutto per la casa e la è infondata e, pertanto, deve essere rigettata Controparte_3 per le motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, si osserva che la materia del contendere è limitata alla domanda di accertamento della non conformità a legge del decreto di revoca del “decreto commissariale n.
3-E-29-04-2020 del 12.05.2020, di concessione dell'elargizione in favore del sig. Parte_1
, e, di ogni altro atto, ad esso presupposto, connesso e conseguenziale, con conseguente
[...] richiesta di disapplicazione, di dichiarazione di illegittimità, di disapplicazione e, per l'effetto, di dichiarazione della la loro invalidità ed inefficacia esecutiva.
Sul punto, si premette inoltre che attraverso la suddetta legge, istitutiva del Fondo di Solidarietà in favore delle Vittime di richieste estorsive e dell'usura, il legislatore ha inteso contrastare il fenomeno dell'estorsione consentendo l'accesso ad una forma di sussidio funzionale a diminuire le conseguenze patrimoniali subite dalle vittime di estorsione e non al loro completo risarcimento.
In particolare, l'art. 1 della legge n. 44/1999 prevede che: “Ai soggetti danneggiati da attività estorsive
è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge”.
Ciò posto, si rileva, innanzitutto, l'insussistenza del difetto di motivazione in merito alle osservazioni proposte dagli attori nella fase procedimentale sfociata nell'adozione del decreto di revoca del precedente decreto commissariale n.
3-E-29-04-2020 del 12.05.2020, di concessione dell'elargizione in favore di . Parte_1
Invero, dalla lettura del decreto di revoca n.
4-E-25-11-2021, prot. M_IT PR_RUCOM
00044071 risulta che detto provvedimento sia stato adottato tenendo conto delle osservazioni presentate dagli attori, sebbene le stesse siano state ritenute inidonee all'introduzione di elementi utili per una diversa valutazione.
5 In particolare, nel decreto si legge che: “CONSIDERATO altresì che il Comitato di solidarietà, nella seduta del 25-11-2021, nel rilevare che le osservazioni presentate dall'istante non introducono elementi utili per una diversa valutazione, ha conseguentemente deliberato la revoca del decreto commissariale n.
3-E-2904-2020 del 12-05-2020, tenuto conto delle previsioni di cui all'art., co.1, lett. b), della legge n. 44/99”;”. (cfr. all. n.
1 all'atto introduttivo).
Proseguendo nell'esame delle censure mosse avverso il decreto n.
4-E-25-11-2021, in ordine alla inidoneità della sentenza di appello a costituire il presupposto della revoca attesa la sua natura meramente dichiarativa e non di condanna della pronuncia che la rende destinata a divenire esecutiva solo col passaggio in decisione, si fa presente che, in tema di provvisoria esecutività della sentenza di merito non passata in giudicato, la Corte di Cassazione, seppure in relazione alla questione di diritto sulla sospensione necessaria o facoltativa dell'efficacia della sentenza pronunciata sulla lite pregiudicante, ha affermato che: “Pare alla Corte che nell'interpretazione sistematica della disciplina del processo sia da riconoscere un ruolo decisivo alla disposizione che, a seguito della L. 26 novembre 1990, n. 353, si trova ora ad essere dettata dall'art. 282 del codice di rito.
Col riconoscere provvisoria esecutività tra le parti alla sentenza di primo grado il legislatore ha determinato una cesura tra la posizione delle parti in controversia tra loro nel giudizio di primo grado - che è tendenzialmente paritaria e solo provvisoriamente alterabile da misure anticipatorie o cautelari - e la situazione in cui le stesse parti vengono poste dalla decisione del giudice di primo grado, che conosciuta la controversia, dichiara lo stato del diritto tra loro. L'ordinamento, anche allo scopo di scoraggiare il protrarsi della lite, che al contrario risulterebbe favorito, se all'impugnazione si attribuisse l'effetto d'un ripristino delle posizioni di partenza, proclama il valore del modo di composizione della controversia, che è dichiarato conforme a diritto dal giudice, terzo ed imparziale
(art. 111, comma 2, Cost.). Il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite e giustifica sia l'esecuzione provvisoria, quando a quel diritto si tratti di adeguare la realtà materiale, sia l'autorità della sentenza di primo grado nell'ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata. […] La duplice connessa circostanza che la decisione del primo giudice giustifichi a questo punto il passaggio alla sua esecuzione coattiva se pur provvisoria e il correlativo progressivo restringersi degli elementi di novità suscettibili di essere introdotti nel giudizio di impugnazione consente di ritenere che l'ordinamento si appaghi ora in linea generale del risparmio di attività istruttoria e preferisca all'attesa del giudicato la possibilità che processo sulla causa dipendente riprenda assumendo a suo fondamento la decisione, ancorché suscettibile di impugnazione, che si è avuta sulla causa pregiudicante, perché, come si è detto, essendo il risultato di un accertamento in contraddittorio e provenendo dal
6 giudice, giustifica la presunzione di conformità a diritto. L'istituto della sospensione necessaria ha così esaurito i suoi effetti.” (v. in motivazione Cass. Sez. Un. Civ. n. 10027/2012).
Pertanto, con detta pronuncia la Cassazione ha riconosciuto piena autorità alla sentenza di primo grado, mutatis mutandis, della sentenza di merito non definitiva, perché la decisione giudiziale è tale da proclamare il valore del modo di composizione della lite, che è dichiarato conforme a diritto dal giudice, terzo ed imparziale. In particolare, ha precisato che il diritto pronunciato dal giudice di prime cure, giustifica la provvisoria esecuzione, poiché qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite. Detta interpretazione trova la sua ratio nella necessità che l'ordinamento, scoraggi il protrarsi della lite, che al contrario risulterebbe favorito, se all'impugnazione si attribuisse l'effetto d'un ripristino delle posizioni di partenza.
L'orientamento sopra richiamato è stato poi confermato da una recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la n. 21763 del 2021, che ha riconosciuto - sempre in relazione all'istituto della sospensione necessaria di liti collegate da un nesso di pregiudizialità tecnica - la necessità di assicurare non l'armonia delle decisioni nella valutazione sull'applicazione o meno dell'art. 295 c.p.c., ma di guardare all'interesse delle parti se attendere o meno la sentenza o il giudicato di quest'ultima, cosicché in detto modo si garantisce tanto il diritto alla celerità dei processi che l'equilibrata efficienza dell'amministrazione (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. sentenza n.
21763/2021).
Pertanto, dall'applicazione dei suddetti principi generali alla presente fattispecie consegue che il Commissario antiracket abbia legittimamente esercitato il proprio potere di revoca. ai sensi dell'art. 16, co.1, lett. b), della legge n. 44/99, per difetto dei presupposti, così come accertato dalla sentenza emessa dalla Corte di Appello n. 2448/2019, seppure attualmente oggetto di ricorso per Cassazione.
Ciò in quanto deve ritenersi che il abbia legittimamente fondato la Controparte_5 propria valutazione sul difetto dei presupposti per l'ottenimento dell'elargizione – ulteriore - concessa con decreto commissariale n.
3-E-2904-2020 del 12-05-2020, tenuto conto delle previsioni di cui all'art., co.1, lett. b), della legge n. 44/99 e della sentenza emessa dalla Corte di
Appello, provvedendo ad emettere decreto di revoca n.
4-E-25-11-2021, conformandosi in tal modo sia al dictum della pronuncia di secondo grado che, seppure dichiarativa, appare idonea a
7 mutare la composizione della lite, sia ottemperando agli obblighi che derivano dalla responsabilità contabile cui la P.A. è assoggettata.
Non possono essere condivise le contestazioni fondate sui vizi di carenza di potere, eccesso di potere e duplicazione di titolo esecutivo sollevate dagli attori.
Infatti, il Commissario Straordinario ha adottato il decreto di revoca per cui è causa, esercitando i suoi poteri di autotutela e non di certo sostituendosi alla autorità giurisdizionale.
Infine, deve essere respinta anche l'eccezione inerente alla disparità di trattamento attuata nei confronti degli attori rispetto ad altri soggetti posti in analoga posizione, per genericità della stessa e perché priva di alcun supporto probatorio.
Ne consegue che, alla luce di quanto sopra esplicitato, la domanda deve ritenersi infondata e, pertanto, va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa, anche in relazione ai due procedimenti cautelari promossi in corso di causa, solo fase di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- rigetta la domanda proposta da , sia in proprio che in qualità di Parte_1
liquidatore della “ in liquidazione volontaria (già Controparte_1 CP_2
” , e la , in persona
[...] CP_1 Controparte_3 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del Commissario Straordinario del
Governo per coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;
- condanna , sia in proprio che in qualità di liquidatore della “ Parte_1 [...]
in liquidazione volontaria (già , e la Controparte_1 Controparte_2
, in persona del proprio legale Controparte_3 Controparte_3 rappresentante pro tempore, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite nei confronti del Commissario Straordinario del Governo Controparte_5
e antiusura che si liquidano complessivamente in € 7.052,00 per il
[...]Controparte_5 presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, ed €
8 1.727,00 per ciascuno dei due procedimenti cautelari, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, lì 10/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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