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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 16/04/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 1666/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1666/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 19.3.2025 vertente
TRA
, CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti dall'avv. MOMI GIUSEPPE
ATTORE
E
, CF: costituitasi CP_1 C.F._2 personalmente
CONVENUTO
E
(in persona del suo legale rapp. p.t., CF Controparte_2
) P.IVA_1
(in persona del suo legale rapp. p.t., CF Controparte_3
) P.IVA_2
(in persona del suo legale rapp. p.t., CF Controparte_4
) P.IVA_3
1 (in persona del Sindaco P.t., CF Controparte_5
) P.IVA_4
(in persona del Sindaco p.t., CF ) Controparte_6 P.IVA_5
(in persona del Sindaco p.t., CF Controparte_7
) P.IVA_6
(in persona del suo legale rapp. p.t . CF ) Controparte_8 P.IVA_7
(in persona del parroco p.t. CF Controparte_9
) P.IVA_8
(in persona del suo legale rapp. p.t. CF ) CP_10 P.IVA_9
(in persona del suo legale rapp. p.t. Controparte_11
CF ) P.IVA_10
LITISCONSORTI NECESSARI CONTUMACI
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Conclusioni: all'udienza del 19.3.2025 le parti concludevano come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. In via pregiudiziale va esaminata la tempestività del ricorso. Il ricorso
è tempestivo.
2. Il decreto opposto è stato emanato il 24.9.2024. L'opposizione è stata depositata il 24.10.2024, quindi entro oltre il termine di legge di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento opposto.
3. L'opposizione si basa su due motivi: errato numero di vacazioni liquidate rispetto al lavoro svolto ed errata applicazione degli onorari al massimo per la stima del costo di realizzazione della canalina di scolo, prestazione, in ogni caso, non dovuta. Osserva il ricorrente, in particolare, che il Tribunale di Rovigo ha riconosciuto all'Ing. CP_1
a compenso dell'attività peritale svolta, n. 475 vacazioni, pari a 950 ore di lavoro, sproporzionate rispetto all'attività svolta;
in secondo luogo,
l'opponente contesta che il CTU ha chiesto e ottenuto la liquidazione
2 di una attività non prevista nel quesito, spontaneamente svolta nell'ambito del tentativo di conciliazione e addebitata separatamente rispetto al già elevato numero di vacazioni richieste, oltretutto inammissibilmente mediante l'applicazione degli scaglioni di valore e finanche ai massimi, senza motivazione.
4. L'opposizione è parzialmente fondata.
5. Nel merito, dagli atti del procedimento a quo risulta che l'incarico è stato assunto in data 7.6.2023, con inizio delle operazioni in data
11.7.2023 e deposito dell'elaborato finale il 21.2.2024. Con riguardo alle attività liquidate sulla base del criterio residuale delle vacazioni, risulta per tabulas un periodo di svolgimento dell'incarico tale da consentire un massimo teorico di 860 vacazioni (4 vacazioni al giorno per 215 giorni: l'importo liquidato risulta dunque, anzitutto, non radicalmente incompatibile con i limiti rigidi di legge.
5.1. In concreto, si osserva che l'incarico non era di semplice svolgimento, implicando il coordinamento di (e il riscontro a) ben otto consulenti di parte ed avendo implicato l'esame tanto della documentazione relativa ai lavori stradali compiuti, quanto quella diacronica relativa allo stato dell'immobile periziato nel corso degli anni;
l'elaborato è articolato e si dipana per 120 pagine, non potendosi definire superficiale. Se ne deve dedurre che, per l'attività complessiva svolta, inclusiva tanto dell'attività di studio preliminare, quanto quelle relative ai sopralluoghi, all'esame della documentazione di volta in volta prodotta e delle osservazioni svolte dai consulenti di parte, non sia incongruo il compenso liquidato a vacazioni per €3.877,00. Sul punto, l'opposizione va pertanto rigettata.
5.2. Ad abundantiam, si osserva che, nelle more del giudizio, la Corte
Costituzionale con sentenza n. 16/2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della riduzione dei compensi per le vacazioni successive alla prima nei compensi a tempo per gli ausiliari del
Giudice. L'art. 4 comma 2 della Legge 319/1980 è stato ritenuto in contrasto con gli articoli 3 e 111 della Costituzione, perché la differenziazione fra la prima e le vacazioni successive genera una
3 sproporzione ingiustificata nel riconoscimento economico del professionista. Da ciò consegue che, a maggior ragione, l'importo liquidato deve ritenersi congruo, seppure il numero delle vacazioni riconosciute dovesse riconoscersi eccessivo. Detta sentenza risulta applicabile in quanto, essendo stata proposta opposizione, si tratta evidentemente di rapporto non ancora esaurito, risultando lo stesso sub iudice, ed avendo le sentenze della Corte costituzionale efficacia dichiarativa e retroattiva.
6. Con riguardo al secondo motivo di opposizione, esso è parzialmente fondato. Il quesito assegnato prevedeva quanto segue:
“Accerti e verifichi lo stato dei luoghi, verifichi se la chiesa di proprietà del ricorrente e la torre campanaria adiacente della Parrocchia di CP_9
siano rimaste danneggiate in esito ai lavori svolti nella realizzazione
[...] della rotonda in luogo del precedente incrocio, nonché in esito ai lavori di posa di tubazioni per l'acquedotto, verifichi l'impatto delle mutate condizioni di traffico in ordine alla causazione dei danni presenti e futuri sulla chiesa e sulla torre campanaria, verifichi l'entità dei danni, i costi per il ripristino, anche in considerazione del vincolo del Ministero dei Beni Culturali, valuti
i lavori necessari al fine di mitigare l'impatto delle opere sopra descritte e/o se le stesse debbano essere rimosse e/o comunque modificate onde evitare i danni a e Torre [enfasi aggiunta]. Pt_2 Parte_3
Al fine di valutare l'impatto delle nuove opere (costruzione rotonda) descriva
l'intervento di messa in sicurezza dell'incrocio tra la Strada Provinciale 8
Padovana, la Strada Provinciale 123 Poianese e la Strada Provinciale 19
Stradona realizzato dal Comune di e la sua efficacia;
Controparte_5 verifichi l'impatto dell'intervento in parola sulla gestione delle acque meteoriche allo stato preesistente, verifichi la corretta esecuzione del manto bituminoso nell'ambito dell'intervento in oggetto…. Il CTU viene invitato a tentare la conciliazione tra le parti.”
Come emerge per tabulas, l'incari comprendeva anche la valutazione dei lavori necessari al fine di mitigare l'impatto delle opere sopra descritte, ciò che implica necessariamente la realizzazione di computi metrici al fine di indicare le opere necessarie a eliminare le eventuali
4 conseguenze delle problematiche accertate. Non risulta, tuttavia, che sussistano ragioni di speciale complessità tali da giustificare l'applicazione dei valori massimi. Il compenso andrà pertanto rideterminato in €849,80.
7. Quanto alle spese di lite, l'accoglimento parziale – e la conseguente parziale reciproca soccombenza – autorizza la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie in parte l'opposizione, e per l'effetto annulla il decreto di liquidazione impugnato nella parte in cui prevede la liquidazione del compenso di €1.133,59 per compensi ex art. 11, rideterminandolo in €849,80. Conferma per il resto.
2. Spese compensate.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 16.4.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1666/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 19.3.2025 vertente
TRA
, CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti dall'avv. MOMI GIUSEPPE
ATTORE
E
, CF: costituitasi CP_1 C.F._2 personalmente
CONVENUTO
E
(in persona del suo legale rapp. p.t., CF Controparte_2
) P.IVA_1
(in persona del suo legale rapp. p.t., CF Controparte_3
) P.IVA_2
(in persona del suo legale rapp. p.t., CF Controparte_4
) P.IVA_3
1 (in persona del Sindaco P.t., CF Controparte_5
) P.IVA_4
(in persona del Sindaco p.t., CF ) Controparte_6 P.IVA_5
(in persona del Sindaco p.t., CF Controparte_7
) P.IVA_6
(in persona del suo legale rapp. p.t . CF ) Controparte_8 P.IVA_7
(in persona del parroco p.t. CF Controparte_9
) P.IVA_8
(in persona del suo legale rapp. p.t. CF ) CP_10 P.IVA_9
(in persona del suo legale rapp. p.t. Controparte_11
CF ) P.IVA_10
LITISCONSORTI NECESSARI CONTUMACI
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Conclusioni: all'udienza del 19.3.2025 le parti concludevano come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. In via pregiudiziale va esaminata la tempestività del ricorso. Il ricorso
è tempestivo.
2. Il decreto opposto è stato emanato il 24.9.2024. L'opposizione è stata depositata il 24.10.2024, quindi entro oltre il termine di legge di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento opposto.
3. L'opposizione si basa su due motivi: errato numero di vacazioni liquidate rispetto al lavoro svolto ed errata applicazione degli onorari al massimo per la stima del costo di realizzazione della canalina di scolo, prestazione, in ogni caso, non dovuta. Osserva il ricorrente, in particolare, che il Tribunale di Rovigo ha riconosciuto all'Ing. CP_1
a compenso dell'attività peritale svolta, n. 475 vacazioni, pari a 950 ore di lavoro, sproporzionate rispetto all'attività svolta;
in secondo luogo,
l'opponente contesta che il CTU ha chiesto e ottenuto la liquidazione
2 di una attività non prevista nel quesito, spontaneamente svolta nell'ambito del tentativo di conciliazione e addebitata separatamente rispetto al già elevato numero di vacazioni richieste, oltretutto inammissibilmente mediante l'applicazione degli scaglioni di valore e finanche ai massimi, senza motivazione.
4. L'opposizione è parzialmente fondata.
5. Nel merito, dagli atti del procedimento a quo risulta che l'incarico è stato assunto in data 7.6.2023, con inizio delle operazioni in data
11.7.2023 e deposito dell'elaborato finale il 21.2.2024. Con riguardo alle attività liquidate sulla base del criterio residuale delle vacazioni, risulta per tabulas un periodo di svolgimento dell'incarico tale da consentire un massimo teorico di 860 vacazioni (4 vacazioni al giorno per 215 giorni: l'importo liquidato risulta dunque, anzitutto, non radicalmente incompatibile con i limiti rigidi di legge.
5.1. In concreto, si osserva che l'incarico non era di semplice svolgimento, implicando il coordinamento di (e il riscontro a) ben otto consulenti di parte ed avendo implicato l'esame tanto della documentazione relativa ai lavori stradali compiuti, quanto quella diacronica relativa allo stato dell'immobile periziato nel corso degli anni;
l'elaborato è articolato e si dipana per 120 pagine, non potendosi definire superficiale. Se ne deve dedurre che, per l'attività complessiva svolta, inclusiva tanto dell'attività di studio preliminare, quanto quelle relative ai sopralluoghi, all'esame della documentazione di volta in volta prodotta e delle osservazioni svolte dai consulenti di parte, non sia incongruo il compenso liquidato a vacazioni per €3.877,00. Sul punto, l'opposizione va pertanto rigettata.
5.2. Ad abundantiam, si osserva che, nelle more del giudizio, la Corte
Costituzionale con sentenza n. 16/2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della riduzione dei compensi per le vacazioni successive alla prima nei compensi a tempo per gli ausiliari del
Giudice. L'art. 4 comma 2 della Legge 319/1980 è stato ritenuto in contrasto con gli articoli 3 e 111 della Costituzione, perché la differenziazione fra la prima e le vacazioni successive genera una
3 sproporzione ingiustificata nel riconoscimento economico del professionista. Da ciò consegue che, a maggior ragione, l'importo liquidato deve ritenersi congruo, seppure il numero delle vacazioni riconosciute dovesse riconoscersi eccessivo. Detta sentenza risulta applicabile in quanto, essendo stata proposta opposizione, si tratta evidentemente di rapporto non ancora esaurito, risultando lo stesso sub iudice, ed avendo le sentenze della Corte costituzionale efficacia dichiarativa e retroattiva.
6. Con riguardo al secondo motivo di opposizione, esso è parzialmente fondato. Il quesito assegnato prevedeva quanto segue:
“Accerti e verifichi lo stato dei luoghi, verifichi se la chiesa di proprietà del ricorrente e la torre campanaria adiacente della Parrocchia di CP_9
siano rimaste danneggiate in esito ai lavori svolti nella realizzazione
[...] della rotonda in luogo del precedente incrocio, nonché in esito ai lavori di posa di tubazioni per l'acquedotto, verifichi l'impatto delle mutate condizioni di traffico in ordine alla causazione dei danni presenti e futuri sulla chiesa e sulla torre campanaria, verifichi l'entità dei danni, i costi per il ripristino, anche in considerazione del vincolo del Ministero dei Beni Culturali, valuti
i lavori necessari al fine di mitigare l'impatto delle opere sopra descritte e/o se le stesse debbano essere rimosse e/o comunque modificate onde evitare i danni a e Torre [enfasi aggiunta]. Pt_2 Parte_3
Al fine di valutare l'impatto delle nuove opere (costruzione rotonda) descriva
l'intervento di messa in sicurezza dell'incrocio tra la Strada Provinciale 8
Padovana, la Strada Provinciale 123 Poianese e la Strada Provinciale 19
Stradona realizzato dal Comune di e la sua efficacia;
Controparte_5 verifichi l'impatto dell'intervento in parola sulla gestione delle acque meteoriche allo stato preesistente, verifichi la corretta esecuzione del manto bituminoso nell'ambito dell'intervento in oggetto…. Il CTU viene invitato a tentare la conciliazione tra le parti.”
Come emerge per tabulas, l'incari comprendeva anche la valutazione dei lavori necessari al fine di mitigare l'impatto delle opere sopra descritte, ciò che implica necessariamente la realizzazione di computi metrici al fine di indicare le opere necessarie a eliminare le eventuali
4 conseguenze delle problematiche accertate. Non risulta, tuttavia, che sussistano ragioni di speciale complessità tali da giustificare l'applicazione dei valori massimi. Il compenso andrà pertanto rideterminato in €849,80.
7. Quanto alle spese di lite, l'accoglimento parziale – e la conseguente parziale reciproca soccombenza – autorizza la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie in parte l'opposizione, e per l'effetto annulla il decreto di liquidazione impugnato nella parte in cui prevede la liquidazione del compenso di €1.133,59 per compensi ex art. 11, rideterminandolo in €849,80. Conferma per il resto.
2. Spese compensate.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 16.4.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
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