Sentenza 2 giugno 1998
Massime • 1
In tema di protezione del diritto di autore di cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633, quando l'autore abbia autorizzato la registrazione dell'opera musicale, la radiodiffusione di essa senza autorizzazione configura il reato di cui all'art. 171, comma primo lett. b), della legge 22 aprile 1941 n. 633. Infatti la tutela del diritto di autore, per quanto riguarda la radiodiffusione, trova una protezione più accentuata rispetto ad ogni altro mezzo di divulgazione, giacché la cessione del diritto di porre in commercio l'opera non spoglia l'autore del diritto di radiodiffonderla, nemmeno nell'ipotesi in cui tale cessione autorizzi la riproduzione dell'opera mediante impiego del disco o altro strumento meccanico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/06/1998, n. 7935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7935 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica l. Dott. Papadia Umberto presidente del 2 giugno 1998
2. Dott. Rizzo Aldo consigliere SENTENZA
3. Dott. Grassi Aldo consigliere N.2021
4. Dott. Morgigni Antonio consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Franco Amedeo consigliere N.04469/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
OC NE, n. 29.03.58 IC
avverso la sentenza 19.9.97 della corte d'appello di Roma;
Sentita la relazione fatta dal consigliere Antonio Morgigni;
Sentita la requisitoria del sostituto procuratore generale, B. Ranieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore della parte civile S.I.A.E., che ha aderito alla richiesta del p. g.;
Svolgimento del processo
Il 19 settembre 1997 la corte d'appello di Roma ha confermato quella del pretore locale, che il 3 luglio 1996 aveva condannato IM CC alla pena di mesi tre di reclusione e lire un milione di multa, avendola ritenuta colpevole dei seguenti reati:
a)art. 171 comma 1 lett. b della legge n. 633 del 1941, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e nella sua qualità di responsabile dell'emittente radiofonica denominata "Radio Emme 100", diffondeva mediante quest'ultima numerose composizioni musicali di autori italiani e stranieri, senza averne diritto;
b)art. 1 della legge n. 406 del 1981, perché, nella predetta qualità, riproduceva abusivamente a fini di lucro, dischi, nastri e supporti analoghi riportanti composizioni musicali., mediante procedimenti di duplicazione e riproduzione, in Roma fino al mese di marzo 1991. Ricorre l'imputata deducendo sei motivi. Con il primo lamenta la violazione dell'art. 171 ter della legge n 633 del 1941. Rileva che il decreto legislativo n. 685 del 1994 all'art. 20 27a abrogato gli artt. 1e 2 della legge 29 luglio 1981, n. 406 e la legge n. 400 del 1985 e l'art. 2 del D.L. n. 9 del 1987 convertito con la legge n. 121 del 1987. L'art. 171 ter ha introdotto una nuova norma:
i fatti previsti non possono essere commessi mediante radiodiffusione sonora. A conferma v'è da osservare che la lettera b del citato articolo fa riferimento alla proiezione in pubblico o alla trasmissione televisiva. Ne deriva che la contestazione della legge n. 406 del 1981 non può supplire la mancata menzione dell'art. 171
citato. La radio assume la veste di produttore dei supporti contenenti la registrazione dei programmi. Su queste non va apposto il "bollino S.I.A.E.", che costituisce un ingiustificabile ostacolo alla libera iniziativa economica. Difetta, inoltre, il lucro, che deve essere in stretta connessione con la riproduzione. 2) Con il secondo motivo rappresenta violazione dell'art. 171 lett. b) della legge n. 633 del 1941. Questa norma - afferma il ricorrente
- non contempla i fatti di diffusione, radiodiffusione od utilizzazione di un'esecuzione musicale.
2A) La statuizione de qua utilizza l'espressione "o diffonde" non come fattispecie autonoma ma come modalità dell'esecuzione in pubblico: v'è una parificazione tra l'esecuzione effettuata in privato, ma comunicata al pubblico, e quella eseguita in presenza del pubblico, per evitare elusione del divieto. Ricorda che la convenzione di ER (legge n. 247 del 1953 art. 11 bis, punto 1) distingue il diritto di radiodiffusione da quello della comunicazione al pubblico, ignorando la diffusione.
2B) Aggiunge che l'assenza del divieto di diffusione esclude anche quello di radiodiffusione. Argomenta che la legge n. 1352 del 1928, trasfusa n quella n. 633 del 1941, distingueva la radiodiffusione da ogni altra. La legge, quando ha voluto riferirsi a quest'ultima, l'ha espressamente citata come all'art. 61.
2C) L'art. 171 lett. b) contempla soltanto l'utilizzazione dell'opera ma non quella dell'esecuzione. Oggetto del diritto d'autore è l'opera; l'esecuzione è oggetto del diritto degli esecutori. 3) Con il terzo motivo adduce violazione degli artt. 2575 e seguenti del codice civile e degli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della legge n. 633 del 1941. La ricorrente assume di radiodiffondere le esecuzioni di opere e non le composizioni musicali, insistendo nella distinzione. Precisa che il diritto d'autore ha per oggetto l'utilizzazione dell'opera creata dall'autore e non dell'esecuzione. Menziona gli artt. 2575, 2576 e 2577 cod. civ.. Il diritto degli artisti esecutori ed interpreti è disciplinato dall'art. 80, che prevede la facoltà di autorizzare la radiodiffusione. L'opera musicale consiste in una composizione grafica, mentre l'esecuzione e caratterizzata da suoni e voci. 4) Con il quarto motivo assume violazione degli artt. 1322, 2581 cod. civ. e 107 della legge n. 633 del 1941. Dopo avere riassunto le opinioni di vari studiosi della materia, asserisce che i diritti di utilizzazione economica del supporto appartengono esclusivamente all'editore, produttore del supporto;
diritto, che esclude il concorso di altri soggetti, compreso l'autore dell'opera. 5) Con il quinto motivo evidenzia violazione degli artt. 2 e 21 della Costituzione e 51 della legge n. 633 del 1941. La Carta fondamentale assicura che "Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione" e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (L.4.8.55, n. 848) riconosce il diritto di radiodiffusione. Questo
diritto si manifesta con la produzione e radiodiffusione di una propria programmazione, che richiede l'utilizzazione di opere o di parti di opere altrui, ed è tutelato penalmente dall'art. 171 lett. f) citato.
Con il sesto motivo rappresenta violazione dell'art. 606 lett. a), b) , e) cod. proc. pen. in relazione all'efficacia probatoria attribuita ai certificati prodotti dalla S.I.A.E., che non sono redatti in base alle scritture contabili ed ai registri della società, nei quali non sono inseriti.
Questi attestati - aggiunge - provano soltanto l'iniziale affidamento di quell'opera alla S. I. A. E., ma non la sua permanenza, esclusa dall'esistenza in commercio del supporto portante l'esecuzione dell'opera stessa. Con il contratto atipico che legittima la messa in vendita del supporto, la S.I.A.E. non dispone più di alcun diritto sull'opera.
Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte:
"In tema di protezione del diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, quando l'autore abbia autorizzato la registrazione dell'opera musicale, la radiodiffusione di esse senza autorizzazione è pur sempre sanzionata penalmente. Infatti, dalle disposizioni contenute nella sezione IV e negli artt. 61 e 171 di tale legge risulta che la tutela del diritto di autore, per quanto riguarda la radiodiffusione, trova una protezione più accentuata rispetto ad ogni altro mezzo di divulgazione, giacché si precisa che la cessione del diritto di porre in commercio l'opera non spoglia l'autore - salvo patto contrario - del diritto di radiodiffonderla nemmeno nell'ipotesi in cui tale cessione autorizzi la riproduzione dell'opera mediante impiego del disco o altro strumento meccanico. Nè può farsi riferimento, per sostenere che la normativa sul diritto d'autore non riconoscerebbe alcuna tutela (penale) al creatore che abbia ceduto il proprio diritto con la pubblicazione dell'opera, alla disposizione dell'art. 52 della stessa legge, che non richiede il consenso dell'autore per la radiodiffusione delle opere nuove per le quali egli conserva solo il diritto al compenso, poiché tale norma ha carattere eccezionale in ragione della natura e dei fini della radiodiffusione come servizio riservato allo stato che l'esercita direttamente o per mezzo di concessioni onde la inammissibilità della estensione del regolamento eccezionale dell'art. 52 alle emittenti che non sono concessionarie di servizio pubblico, ma sono soggette ad autorizzazione ed hanno, perciò, carattere privato". (sez. 3, ud. 17 novembre 1987, n. 189, ric. Palumbo, mass. 177382; conf mass n. 209856, 208948, 204319, 204313, 194801, 194070, 191270, 191269; 177851; 176454; 174426; 172891;
172457; 172454; 090412; 171267; 171194; 169374; 168668; 168058;
167537; 167531; 166895; 163983; 162956; 161443; 161284; 158234;
156233; 143511).
Da quest'orientamento non v'è motivo alcuno di discostarsi, poiché dall'esame del D. L.vo 16 Novembre 1994, N. 685 ("Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale") non si evince alcuna innovazione, ma anzi si constata la conferma dell'esattezza del pregresso indirizzo. Il legislatore del 1994, che non ignorava certamente il tema del consenso degli autori alla radiodiffusione dell'esecuzione delle loro opere, ha aggiornato la legge n. 633 del 1941 ed in particolare talune norme, considerate dalla Cassazione come fondamentali nell'interpretazione della legislazione pregressa, per affermare la necessità dell'indicato consenso, e cioè, in particolare, l'art. 61, che cosi è stato riformulato:
ART. 61. - L'autore ha diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione prima del capo terzo di questo titolo:
1) di adattare e di registrare l'opera sopra il disco fonografico, la pellicola cinematografica, il nastro metallico o sopra altra analoga materia o apparecchio meccanico riproduttore di suoni e di voci;
2) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito, nonché il potere esclusivo di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dell'opera così adattata o registrata;
(testo precedente: di riprodurre, di noleggiare e di porre in commercio gli esemplari dell'opera così adattata o registrata);
3) di eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l'opera mediante l'impiego del disco o altro strumento meccanico sopra indicato.
La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione (testo pregresso: porre in commercio) non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione.
Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione". Nessuna modifica è stata apportata agli articoli 51, 52, 55, 56, 58 e 59; norme, che vanno interpretate, secondo i collaudati canoni ripetutamente tracciati da questa Corte.
L'interpretazione illustrata dalla ricorrente è erronea, protesa, com'è, a dimostrare la "ragione vincente" dell'esercente della radiodiffusione.
Innanzi tutto bisogna ricordare che l'art. 52 va letto in collegamento con l'art. 51 della legge n. 633 ed attiene al "servizio riservato allo Stato". Nè può essere trascurato il dettato dell'art. 59, che recita: "la radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della radiodiffusi(ne è sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo;
ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell'articolo 55".
L'art. 79 della legge n. 633 del 1941 nel testo modificato dal decreto legislativo n. 485 del 1994, inoltre, se da un lato stabilisce che gli esercenti dell'attività di radiodiffusione hanno il "potere esclusivo di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni", dall'altro prevede che tale "potere" va mantenuto nei limiti fissati nello stesso articolo 79 e cioè "senza pregiudizio dei diritti sanciti la questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi.. ".
Ne deriva che essi hanno il potere di registrare su supporto le loro trasmissioni, ma soltanto nelle parti in cui queste n.:)n violino i diritti altrui e cioè degli autori e produttori e per essi della S.I.A.E.
Va, poi, ricordato che l'art. 61 della legge n. 633 all'ultimo comma richiama la disciplina della "precedente sezione" e, quindi, anche l'art. 59, il quale, come già notato, prevede il consenso dell'autore. Inoltre lo stesso articolo 61 al numero 3 del comma 1 statuisce che la cessione del diritto di riproduzione e del diritto di distribuzione non comprende salvo patto contrario, "la cessione del diritto.. di radiodiffusione".
Insistere in tesi smentite dalla semplice lettura della legge, confermata da una giurisprudenza doverosamente conforme, appare sforzo tendente ad ottenere, fuori dalle competenti sedi parlamentari, innovazioni legislative. Per mera completezza espositiva si osserva quanto segue. a) L'espressione "abrogazione" non ha valore assoluto, poiché se la materia è interamente regolata dalla nuova legge trova l'applicazione l'art. 2 cod. pen. in tema di successione d.- leggi nel tempo;
b) La menzione di una norma in luogo di altra nel capo d'imputazione (ove mai vi fosse) non determina alcuna nullità, poiché rilevante è la specificazione del fatto ascritto;
o) Nella specie in discussione è l'art. 171 lett. b) e non altro. Le osservazioni sull'art. 171 ter sono estranee ed al limite controproducenti, perché evidenziano che nel 1994 con puntigliosa precisione il legislatore ha esteso in modo indiscutibile ed autentico l'area di protezione pregressa anche alle opere destinate al circuito cinematografico o televisivo.
Il citato art. 171 così dispone: "È punito ... chiunque, senza averne diritto: ... b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la radiodiffusione mediatile altoparlante azionato in pubblico... ". Discutere sulla diffusione e la sua asserita differenziazione dalla radiodiffusione è attività interpretativa affatto condivisibile e palesemente infondata, trattandosi all'evidenza di due cerchi concentrici di cui la diffusione è quello maggiore.
Ancora meno attendibile è la prospettazione linguistica, secondo cui la diffusione sarebbe un profilo della esecuzione, poiché nella norma è usata la disgiuntiva "o" tra "in pubblico" e "diffonde". In definitiva la lettura sarebbe: da un lato "esegue o recita" e dall'altro "in pubblico o diffonde", per differenziare privato e pubblico.
La tesi appare pretestuosa e non dovrebbe trovare risposta, se non fosse tanto spesso ripetuta in ricorsi prospettati da soggetti diversi ma sostanzialmente identici.
I verbi usati sono differenti e sono in alternativa tra loro: "in pubblico" non è un verbo e non costituisce espressione unitaria con "diffonde".
La virgola iniziale si spiega nella distinzione tra:
A) opere che vanno rappresentate ed
B) opere che vanno "eseguite, recitate in pubblico o diffuse". La separazione è qui e non nel reiterato assunto, innanzi detto. La seconda parte della lettera b) è soltanto una ulteriore specificazione della prima, nell'intento di evitare che interpretazioni peregrine potessero escludere dalla tutela una qualunque attività rientrante negli ampi concetti formulati nella prima parte.
L'intero art. 171 va, poi, correlato - si ripete ancora - agli artt. - 59, "la radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo",
- 61 "la cessione del diritto di riproduzione e del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto.. di radiodiffusione" e
- 79 il "potere esclusivo di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni" da parte degli Esercenti della radiodiffusione va posto in essere "senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi.. ",
La legge de qua è speciale ai sensi dell'art. 2580 cod. civ.. La dissertazione sulla nozione di opera musicale e di esecuzione non convince di fronte al chiaro dettato normativo, che pone precisi limiti.
Non vi è, dunque, alcuna violazione dell'art. 1 cod. pen.. Alla luce delle esposte considerazioni è apodittico l'assunto secondo cui il contratto di edizione musicale avrebbe "carattere globale", nel senso che con esso, in ogni caso, l'editore-produttore dei supporti fonografici acquisterebbe tutti i diritti di utilizzazione dell'opera e tutti i diritti economici dell'autore, la cui titolarità, quindi, non sarebbe riferibile a quest'ultimo ne' alla S.I.A.E..
Nè è configurabile la violazione dell'art. 2 Cost., poiché libera manifestazione del pensiero non significa inesistenza di limiti di carattere economico derivante dalla tutela del diritto d'autore. Sull'ultimo motivo si deve rilevare che il giudice del territorio ha compiuto una valutazione di fatto, non censurabile in sede di legittimità.
L'asserito mancato inserimento nei registri della contabilità della S.I.A.E. non è deducibile in sede di legittimità.
Ne deriva che deve ancora affermarsi che
"è configurabile il reato di cui all'art. 171 lett. b) della legge 22 aprile 1941, n. 633 e succ. modif. nel caso di radiodiffusione di composizioni musicali, su qualsiasi supporto fissate, senza il consenso dell'autore e per esso della S.I.A.E.
Alle previsioni della legge de qua non solo non è stata apportata alcuna innovazione in favore dei menzionati esercenti dal decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, ma anzi dal suo testo e dalle modifiche delle norme sui diritti degli autori, si evince la conferma ulteriore di questa interpretazione, poiché nulla è stato mutato sul tema predetto."
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed al rimborso di quelle della parte civile.
P. Q. M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al rimborso in favore della costituita parte civile delle spese e compensi, liquidati in lire due milioni di cui lire novantamila per spese oltre I.V.A. e C.A..
Così deciso in Roma, il 2 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998