Sentenza 6 giugno 2008
Massime • 2
In tema di violenza sessuale, il tentativo è configurabile non solo nel caso in cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, ma anche quando il contatto sia stato superficiale e fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell'agente. (Fattispecie nella quale il reo, nel tentare di slacciare il reggiseno alla vittima, per la pronta reazione di quest'ultima era riuscito solo a toccarle le spalle).
In tema di reati sessuali, il toccamento non casuale di una parte del corpo non considerata come zona erogena ma suscettibile di eccitare la concupiscenza sessuale, configura il delitto di violenza sessuale tentata e non quello di molestia sessuale (art. 660 cod. pen.), dovendosi quest'ultimo ritenere integrato solo in presenza di espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall'abuso sessuale.
Commentari • 5
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- 2. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- 3. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- 4. Molestie sessuali sul luogo di lavoro: normativa penale e giuslavoristicaClaudia Bogatto · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 5. Violenza sessuale tentata: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2008, n. 27762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27762 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2008 |
Testo completo
O S C U R A T A
62 /08 M Udienza pubblica del 6 giugno del 2008 R 62 Registro Gen. N 1408/08 Sentenza n 1651 AP
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati: presidente Dott. Claudio Vitalone
Dott Ciro Petti consigliere Dott. Mario Gentile consiglire Dott. Maria Silvia Sensini consigliere consigliereDott. Santi Gazzarra
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal difensore di☐ B.B. hato a "avverso la sentenza (omissis)
della Corte d'appello di Roma del 24 maggio del 2007; udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale dott. Guglielmo Passacantando ,il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza impugnata osserva quanto segue
IN FATTO Con sentenza del 24 maggio del 2007, la corte d'appello di Roma, confermava quella resa dal Tribunale di Cassino in data 4 novembre 2005, con cui da B.B. era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, con attenuanti generiche, quale responsabile di violenza sessuale ai danni di che sottoponeva a toccamenti lascivi F.L. sul corpo con mosse insidiosamente rapide;
in Pontecorvo il 23 giugno 2005.
è stato assolto dal Con la medesima sentenza il B. reato di tentata rapina ai danni della predetta F.
стеб 1
La F. aveva raccontato che, mentre era intenta a telefonare nella sua macelleria, era entrato un uomo di colore con una grossa busta;
l'aveva toccata sulle spalle e aveva tentato di slacciarle il reggiseno, ripetendo il gesto una seconda volta dopo la sua vibrata protesta-La parte offesa aveva riconosciuto
l'imputato prima in fotografia e, poco dopo, anche di persona. Ricorre per cassazione il prevenuto per mezzo del proprio difensore deducendo la violazione della norma incriminatrice poiché il toccamento delle spalle, non trattandosi di una zona genitale o di una zona erogena, non configurava il delitto contestato nella forma consumata.
IN DIRITTO
Il ricorso è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione
Il fatto attribuito al prevenuto consiste nell'avere toccato le spalle della vittima allo scopo di slacciarle il reggiseno senza riuscire nell'intento per la pronta reazione della parte offesa. La parte del corpo presa di mira non era la spalla , ma il seno che il prevenuto aveva intenzione di palpeggiare tanto è vero che aveva cercato di slacciare il reggiseno. Orbene il problema che pone la fattispecie consiste nello stabilire se l'iniziale toccamento delle spalle, finalizzato a raggiungere il seno, configuri di per sé l'abuso sessuale nella forma consumata ovvero in quella tentata.
In definitiva si tratta di stabilire se, fermo restando lo scopo libidinoso del toccamento,che deve comunque sussistere, per la consumazione del reato sia indispensabile che il contatto riguardi una zona erogena o ritenuta tale dall'agente, perché idonea a suscitare il desiderio sessuale o debba considerarsi " sufficiente il mero contatto con una qualsiasi parte del corpo della vittima ancorché diversa da una zona obiettivamente erogena o comunque ritenuta tale e presa di mira dall'agente. Si tratta ancora una volta di fornire la nozione dell'atto sessuale e di distinguerlo dal tentativo
Secondo l'opinione prevalente, sia in dottrina che in giurisprudenza (cfr in giurisprudenza per tutte Cass 22 luglio
2007 n 19718; n 44246 del 2005); la nozione di atto sessuale è la risultante della somma dei concetti di congiunzione carnale ed atti di libidine, previsti dalle previgenti fattispecie di violenza carnale ed atti di libidine violenti, per cui essa viene a comprendere tutti gli atti che, secondo il senso e l'elaborazione giurisprudenziale, esprimono comune l'impulso sessuale dell'agente con invasione della sfera sessuale del soggetto passivo. Orbene se la nozione di atto sessuale è
Jessi 2 O S C U R A T A riconducibile alla fusione delle precedenti nozioni di congiunzione carnale ed atti di libidine, la soluzione più lineare
è quella di leggere l'atto sessuale come equivalente o della congiunzione carnale o dell'atto di libidine escludendo le condotte non rientranti in una di tali categorie .Devono pertanto essere inclusi i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, o comunque su zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica. I toccamenti di parti corporee diverse dai genitali o dalle zone che la scienza medica, psicologica, antropologica, qualifica come zone erogene, o comunque diverse da quelle che l'agente considera tali, configurano l'ipotesi del tentativo allorché, per la pronta reazione della vittima o per altre ragioni, l'agente non riesca a toccare la parte corporea presa di mira. In definitiva, se il contatto corporeo riguardi una zona diversa da quella erogena o comunque diversa da quella ritenuta tale ed effettivamente presa di mira dall'agente perché " quest'ultimo è costretto ad interrompere l'azione criminosa per la reazione della vittima o per altre ragioni, il reo risponderà del solo tentativo, se l'intenzione era comunque libidinosa. Opinando diversamente dovrebbe rispondere del delitto consumato colui il quale afferri per le braccia una ragazza per baciarla senza raggiungere lo scopo per la reazione della vittima o per altre ragioni. In conclusione si può affermare il principio in forza del quale il tentativo di violenza sessuale sussiste, non solo quando gli atti idonei diretti in modo non equivoco alla perpetrazione dell'abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, ma anche quando il contatto corporeo, superficiale e fugace, non ha potuto raggiungere una zona erogena o comunque considerata tale e presa di mira dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla sua volontà.
Il toccamento di una parte corporea diversa da quella considerata erogena non può essere qualificato come molestia sessuale,che è cosa diversa dall'abuso sessuale sia pure nella forma tentata. La molestia sessuale, che è attualmente una forma particolare di molestia già prevista come reato dall'articolo 660 c.p., prescinde da contatti fisici a sfondo sessuale e si estrinseca o con petulanti corteggiamenti non graditi o con altrettante petulanti telefonate o con espressioni volgari nelle quali lo sfondo sessuale costituisce un motivo e non un momento della condotta .In definitiva coincide con tutte quelle condotte, sessualmente connotate, diverse dall'abuso sessuale, che vanno
Jetli 3 O S C U R A T A
oltre il semplice complimento o la mera proposta di instaurazione di un rapporto interpersonale. Nel momento in cui dalle espressioni volgari a sfondo sessuale o dal corteggiamento invasivo ed insistito si passa a toccamenti non casuali suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale si è fuori della molestia e si realizza quanto meno il tentativo di atto sessuale. Quest'ultimo a sua volta si distingue dal reato consumato, che come sopra precisato può prescindere dalla congiunzione carnale e può estrinsecarsi anche mediante un atto libidinoso, allorché la condotta, pure in mancanza di atti di contatto fisico tra imputato e persona offesa, denoti il requisito soggettivo di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell'idoneità a violare la libertà di autoderminazione della vittima
(Cass sez III 24 aprile 2001, Schiraldi), il che si può verificare sia quando il contatto fisico sia impedito dalla reazione della vittima sia quando esso non abbia raggiunto una zona erogena o comunque ritenuta tale dall'agente per la pronta reazione della vittima o per altra causa.
In una fattispecie analoga a quella in esame questa corte ha già ritenuto l'ipotesi del tentativo (Cass 13 dicembre del
2006 n 14182: in tale fattispecie un insegnante, avvicinatosi ad un'allieva, dopo averle slacciato il cardigan, le aveva sfiorato il seno profferendo nel contempo una fase allusiva, dimostrativa dell'intenzione di baciare il seno", che non portava però a 66
compimento per la reazione della vittima)
Alla stregua delle considerazioni svolte il reato contestato va qualificato come tentativo. Di conseguenza la sentenza va annullata con rinvio limitatamente a tale punto. Il giudice del rinvio ,ferma restando l'affermazione di responsabilità, dovrà limitarsi a rideterminare la pena
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 623 c.p.p., qualificato il fatto contestato come tentativo,annulla la sentenza impugnata limitatamente al alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Roma
Così deciso in Roma il 6 giugno del 2008-
Il consigliere estensore Il Presidente
Ciro Petti Claudio Vitalone
Ciz P Chicken DEPOSITATA IN
il de8 LUG 2008
IL CANCELLIERE C1
(Paolo Mensurati) 4