Sentenza 27 settembre 2005
Massime • 1
La sospensione condizionata della pena, prevista dalla legge n. 207 del 2003, può essere revocata solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, e quindi per ingiustificato inadempimento alle prescrizioni imposte o per sopravvenuta condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi in relazione ad un delitto non colposo commesso nei cinque anni a far data dall'applicazione del beneficio. Pertanto il tribunale di sorveglianza non può valutare discrezionalmente, ai fini della revoca, le condotte criminose tenute dall'interessato nel corso di applicazione del beneficio, seppure qualificate da gravità indiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2005, n. 36841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36841 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 27/09/2005
Dott. SILVESTRI IO - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 3080
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - N. 044134/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LL GI, N. IL 18/04/1955;
avverso ORDINANZA del 14/09/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TURONE GIULIANO;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 14 settembre 2004 il Tribunale di Sorveglianza di Torino revocava il beneficio della sospensione condizionata della pena che era stato concesso a LO IO dal Magistrato di Sorveglianza di Napoli in data 6 aprile 2004 a norma della Legge 1 agosto 2003, n. 207. L'ordinanza motivava la revoca del beneficio
(già sospeso cautelativamente nei termini di cui ali art. 51-ter O.P.) in base al fatto che il LO era stato incriminato per un episodio di truffa aggravata intervenuto ai danni di un istituto di credito in data 5 agosto 2004, la qual cosa tenuto conto dei "gravi indizi a suo carico", induceva il Tribunale a ritenere che il LO "non fosse più meritevole di continuare ad espiare la pena nella forma alternativa in corso". Contro l'ordinanza proponeva ricorso LO IO per violazione di legge, sostenendo che la revoca del beneficio previsto dalla Legge 207/03 potrebbe intervenire non già a seguito di una semplice incriminazione bensì a seguito di una condanna.
Il ricorso è fondato. Ritiene il Collegio che, alla stregua della chiara formulazione letterale del comma 5 dell'art. 2 L. n. 207 del 2003, sono configurabili, in via tassativa e non meramente a soltanto due cause, specifiche e tipiche, di revoca della sospensione dell'esecuzione della pena: a) la sopravvenuta condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi per un delitto non colposo (e deve intendersi condanna irrevocabile e definitiva, in conformità con il principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza); b) l'ingiustificata violazione delle "prescrizioni" contemplate nell'art. 4 (commi 1 e 2) della stessa legge. Pertanto non è dato evincere dal dato normativo, neppure nella sua lettura logico- sistematica, l'esistenza di un'ulteriore ragione di revoca, non espressamente prevista ma pure ispirata al generale e astratto principio di "meritevolezza" e di "compatibilità" del beneficio, proprio delle misure alternative. Tanto più che il cosiddetto "indultino" non è una misura alternativa alla detenzione, ma è un istituto di natura complessa e di difficile inquadramento sistematico, che dalle misure alternative ha soltanto mutuato talune caratteristiche. Di conseguenza, non sembra che la legge abbia attribuito al Tribunale di sorveglianza la potestà di valutare discrezionalmente, ai fini della revoca, le condotte illecite o criminose realizzate dal condannato nel corso dell'applicazione del beneficio (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 1^, 17 maggio 2005, Onori, CED-230989; nonché, meno recentemente, Cass. Sez. 1^, 11 novembre 2004, Berardi, CED-230396). D'altra parte, alla luce di quanto testè argomentato, non appare condivisibile la tesi interpretativa sostenuta da questa stessa Corte in tempi ancora relativamente recenti (Cass., Sez. 1^, 23 novembre 2004, Guida;
CED-230724), secondo cui l'istituto in esame sarebbe modellato sulla figura dell'affidamento in prova e delle altre misure alternative, di talché inerirebbe alla disciplina dello "indultino" la possibilità di disporne la revoca quando ne risulti incompatibile la prosecuzione, anche al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Ed, invero, anche il richiamo contenuto nell'art. 4, comma 2, della L. n. 207 del 2003 alle disposizioni regolatoci dell'affidamento in prova al servizio sociale è espressamente limitato, ed "in quanto applicabili", ai soli commi 5-6-7-8-9-10 dell'art. 47 O.P., mentre non risulta affatto richiamato il comma 11 della medesima norma, che consente la revoca dell'affidamento "qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova".
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2005