Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2005, n. 36841
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Sentenza 27 settembre 2005

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La sospensione condizionata della pena, prevista dalla legge n. 207 del 2003, può essere revocata solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, e quindi per ingiustificato inadempimento alle prescrizioni imposte o per sopravvenuta condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi in relazione ad un delitto non colposo commesso nei cinque anni a far data dall'applicazione del beneficio. Pertanto il tribunale di sorveglianza non può valutare discrezionalmente, ai fini della revoca, le condotte criminose tenute dall'interessato nel corso di applicazione del beneficio, seppure qualificate da gravità indiziaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2005, n. 36841
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36841
    Data del deposito : 27 settembre 2005

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