Sentenza 21 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/03/2002, n. 4095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4095 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POI040 95/0 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE MADI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE разошли то Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: fruale Dott. CE CALFAPIETRA - Presidente- R.G. N. 19070/99 Consigliere Cron. 9560 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Rep. Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud.20/12/01 - U UC ZZ SI SO ha pronunciato la seguente SE NT ENZA sul ricorso proposto da: ER IG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIZIANO 80, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DONATO TRAFICANTE,RICCIARDI, difeso dall'avvocato giusta delega in atti;
ricorrente contro n DSC SAS, in persona del legale rappresentante pro e tempore Sig. D'RS IN, elettivamente domiciliato l l in ROMA VIA DEL CORSO 504, presso lo studio E dell'avvocato ANTONIO PIGNATELLI, difeso dall'avvocato NICOLA ABBONDANTE, giusta delega in atti;
- controricorrente 2001 1754 avverso la sentenza n. 12359/99 del Giudice di pace di -1- NAPOLI, depositata il 24/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. т и ав р П -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La D.S.C. di D'RI CE .c. s.a.s., con atto di citazione notificato il 28 febbraio 1998, convenne innanzi al Giudice di Pace di Napoli Luigi ER, per sentirlo condannare a versarle la somma di L. 1.540.000, che assumeva dovutale a titolo di penale per avere, il convenuto, rifiutata la consegna di una banca dati "Eurofloppy 135" vendutagli da essa attrice in virtù di contratto concluso il 23 luglio 1997, che si era risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., a causa dell'inadempimento del convenuto. Il ER, costituendosi in giudizio, resistè alla domanda, adducendo che il contratto era rimasto inadempiuto per colpa della venditrice, che non aveva provveduto alla consegna della banca dati;
т chiese, pertanto, in via riconvenzionale, che la у рз al pagamento della penale fosse condanna pronunciata nei confronti dell'attrice. però, il convenuto eccepi la Preliminarmente, mandato ad litem rilasciato nullità del dall'attrice per assoluta incertezza nella persona che lo aveva sottoscritto, nonché l'incompetenza per territorio e quella per valore del giudice adito. 3 Il Giudice di Pace, con sentenza resa in data 24 maggio 1999, ha accolto la domanda principale, condannando il convenuto al pagamento della somma richiesta, con gli interessi legali a far tempo dall'11 dicembre 1997, ed ha rigettato la domanda riconvenzionale. In ordine alle eccezioni preliminari sollevate dal convenuto, il Giudice di Pace ha osservato che quella d'incompetenza per territorio era infondata in virtù della clausola di cui all'art. 14 del contratto, che devolveva al foro di Napoli le controversie relative al contratto, e quella d'incompetenza per valore andava disattesa sul rilievo che la domanda aveva ad oggetto solo il pagamento della penale relativa ad un contratto già risolto ipso iure ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.. т Quanto all'eccepita nullità del mandato ad а litem, il Giudice di Pace ha rilevato che la в и sottoscrizione apposta in calce alla procura era ч leggibile e che la stessa era stata riconosciuta del nel corso del giudizio Vlegale rappresentante della società, CE D'Orsi. Nel merito, ha ritenuto che le risultanze della prova per testi e la diffida ad adempiere 4 comportassero l'assunto dell'attrice. Per la cassazione di tale sentenza propone ER, affidandosi a tre motivi. ricorso il controricorso la D.S.C. di D'Orsi Resiste con CE e c. s.a.s.. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile, poiché il valore Eelect. pripecively della controversia è inferiore a cinque milioni di lire, che costituisce il limite della competenza per valore del giudice di pace nelle cause relative a beni mobili (art. 7, CO. 1°, cod. proc. civ.), con la conseguenza che avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Napoli andava proposto, non già il ricorso per cassazione, bensì l'appello, sul quale era competente il Tribunale di Napoli. Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, poiché entrambe le parti, pur chiedendo il т и pagamento della penale, assumevano che il contratto в era risolto, non per un proprio inadempimento, si и per inadempimento dell'altra parte, e₁ ma ч conseguentemente instavano per l'accertamento, da compiersi necessariamente con efficacia di giudicato, della risoluzione del contratto per inadempimento della parte avversa, veniva in rilievo, ai sensi dell'art. CO.12. 1° 5 cod. proc. civ., non il solo valore della penale, dell'intero rapporto bensì anche il valore des 5.800.000 (il prezzo contrattuale, ammontava a L. della merce), e, quindi, da solo superiore al limite posto alla competenza del Giudice di Pace. Ciò stante, now deriva che il rimedio avversO la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Napoli s era costituito dall'appello, non ostando a tale conclusione il rilievo che la sentenza sia stata resa secondo equità, avendo il Giudice di Pace erroneamente ritenuto il valore della causa milioni, poiché quel cheinferiore a lire due rileva, ai fini della individuazione del gravame proponibile avversO la sentenza, è il valore effettivo della controversia (cfr. Cass., 23 settembre 1998, n. 9493), non già quello т и erroneamente ritenuto dal giudice che ha ов pronunciato la sentenza da impugnare. л с Secondo l'ordinario criterio, il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e alla condanna il ricorrente а rimborsare 6 controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessive euro....590.48 ..di cui euro 500,00 (cinquecento) per onorari. Così deciso in Roma, addì 20 dicembre 2001, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. це Gl Courigliere interese Угароветеше IL CANCELLIERE O Paolo RI CA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 21 MAR 2002 IL CAN Le CPEC I 7