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18 dicembre 1942
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9 ottobre 2013
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8 agosto 2023
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Art. 15.
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.
Non e' considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purche' non effettuata a scopo di lucro.
((Non e' considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo)) .
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.
Non e' considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purche' non effettuata a scopo di lucro.
((Non e' considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo)) .
Commentari • 8
- 1. Corte costituzionale n. 65/1972https://www.brocardi.it/ · 11.311623
(massima n. 1) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 41 e 113 della Costituzione, degli artt. 15, 171 della legge n. 633 del 1941, lett. b), e dell'art. 180 della legge 22 aprile 1941 n. 633, primo e secondo comma, "protezione del diritto di autore ed altri diritti connessi al suo esercizio", i quali prevedono che la S.I.A.E., in via esclusiva, assista autori ed editori nella percezione dei proventi derivanti dall'utilizzazione delle opere protette e concede, per loro conto, le autorizzazioni per le utilizzazioni stesse, determinando tariffe, il cui mancato pagamento comporta sanzioni penali. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 21
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2003, n. 18320Provvedimento: […] Al riguardo giova ricordare che, quando un autore cede ad altri il diritto di eseguire pubblicamente la sua opera musicale (attraverso il ed. contratto di edizione musicale: art. 15 legge 633/1941) o cede ad altri il diritto di registrazione della sua opera su disco, nastro o altro supporto meccanico, nonché il diritto di distribuzione commerciale del supporto stesso (attraverso il ed. contratto di edizione fonografica: art. 13 legge cit.), egli - per il principio di indipendenza dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, canonizzato nell'art. 19 della legge - non trasferisce anche il diritto alla sua radiodiffusione (art. 16). […]Leggi di più...
- esclusione·
- ipotesi di reato di cui all'art.171 ter legge n. 633 del 1941·
- duplicazione o riproduzione di opere cinematografiche o audiovisive·
- responsabilità anche per la successiva commercializzazione e diffusione·
- configurabilità del concorso formale con l'ipotesi generale di cui all'art. 171 della stessa legge·
- rientra nel concetto generale di diffusione·
- radiodiffusione·
- indicazione·
- beni immateriali: tutela penale·
- diritti di autore sulle opere dell'ingegno (proprietà intellettuale)