Articolo 14 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 13Articolo 15
Versione
18 dicembre 1942
Art. 14.

Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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