Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 10/03/2026, n. 4495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4495 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04495/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08482/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8482 del 2022, proposto da
AN AL, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianni Emilio Iacobelli, Emilio Iacobelli, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianni Emilio Iacobelli in Roma, via Panama, n. 74;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
di CE Di Cristo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa adozione delle più idonee misure cautelari,
- dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla Classe di concorso STEM A028 di cui al decreto prot. n. 9420 del 20 Giugno 2022 dell''U.S.R. Campania, per la parte in cui non include il nominativo della ricorrente;
- dell'esito della prova scritta del «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23» , sostenuta da parte ricorrente in data 05 Maggio 2022;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 39 redatto dalla Commissione nazionale di cui all’art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell’art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;
- del punteggio numerico, pari a 68, assegnato alla ricorrente all’esito della prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o ambigui e/o fuorvianti;
- dei verbali/atti della Commissione, giammai conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 39 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- del correttore e del foglio risposte;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta e il relativo provvedimento di esclusione, giammai conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Vista la dichiarazione, depositata in data 9 giugno 2025, con la quale parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, avendo ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa MA AR LI e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con dichiarazione depositata in data 9 giugno 2025, parte ricorrente ha comunicato il sopravvenuto mutamento della situazione dedotta con l’atto introduttivo, depositato il 15 luglio 2022, dal momento che “ l’Amministrazione convenuta, nelle more del giudizio, ha rettificato il punteggio conseguito dalla ricorrente nella prova concorsuale riferita alla classe di concorso A028, da punti 68 a punti 70 così consentendo alla stessa di partecipare alle successive prove orali” . Ha, conseguentemente, chiesto che venga dichiarata “la cessazione della materia del contendere con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in ragione della soccombenza virtuale” ;
2. Con la medesima dichiarazione la ricorrente ha evidenziato che già nelle note di udienza del 29 luglio 2022 dava atto dell’intervenuta rettifica, da parte dell’Amministrazione intimata, del punteggio contestato, e pertanto rinunciava alla istanza cautelare;
3. Il Collegio prende atto di quanto rappresentato e, come da avviso dato alle parti, ritiene che debba ritenersi integrata l’invocata cessazione della materia del contendere, destinata a ricorrere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta” .
4. Si ravvisano giusti motivi, anche in considerazione dell’andamento complessivo della vicenda, per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8482 del 2022, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR SE, Presidente
MA AR LI, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AR LI | DR SE |
IL SEGRETARIO