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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 02/12/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 677/2025
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 677/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE Oggi 2 dicembre 2025 alle ore 12:06 innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. GARUTI in sostituzione dell'Avv. PRETTI MICHELE;
Parte_1
Per , è presente il funzionario delegato dott. Controparte_1
giusta delega in atti. CP_2 Cont ARUTI eccepisce la tardiva costituzione in giudizio del . Contesta il contenuto della memoria avversaria, richiamando costante giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla legittimità delle richieste della ricorrente. rileva la assoluta inconferenza della sentenza del Tribunale di Milano, n. 1366/2022, pagg.
9-10 della memoria, poiché riguarda la diversa fattispecie delle supplenze temporanee, mentre la ricorrente è stata in servizio per gli interi anni scolastici. Sull'eccezione dell'erroneità delle somme richieste (pag. 11 della memoria), aderisce e ridetermina la somma in € 3.024,63, anziché quanto richiesto. Cont Il nulla oppone. Il ice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 677/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. PRETTI Parte_1 C.F._1
è elett forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
, rappresentato e difeso dai funzionari delegati Controparte_1 NO, in servizio presso l'Ufficio competente, in forza di delega depositata in atti;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 22/07/2025, , premesso di Parte_1 essere insegnante alle dipendenze del , in servizio da Controparte_4 ultimo presso l'I.C. “Montessori” sito in San Giuliano Milanese (MI), come da stato matricolare e di aver prestato servizio alle dipendenze dello stesso in forza di plurimi contratti a termine Controparte_1 riconducibili a supplenze brevi e saltuarie come da prospetto di cui al ricorso, ha adito il Giudice del Lavoro di Lodi al fine di sentire accogliere le rassegnate conclusioni, consistenti nell'accertamento del diritto alla
Retribuzione Professionale Docenti con condanna del alla sua corresponsione, pari a € 3.088,65 CP_1 lordi.
Si è ritualmente costituito in giudizio il contestando gli assunti avversari Controparte_5 in fatto e in diritto, concludendo infine per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita sulla base dei documenti versati in atti dalle parti e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda merita accoglimento.
Con riferimento alla “Retribuzione Professionale Docenti”, va osservato che è un compenso introdotto per valorizzare la funzione docente per le scuole di ogni ordine e grado, nonché come riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per il miglioramento del servizio scolastico.
Il quadro di riferimento è il seguente.
1 L'emolumento è stato introdotto dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15 marzo 2001, secondo cui “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
Ai compensi di cui al comma 1 si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del C.C.N.L. 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del
CCNL 26.5.1999 ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25 del C.C.N.L. del Comparto Scuola predetto (del 31.8.1999), oggetto del suddetto rinvio, nel disporre i criteri di determinazione dell'emolumento, prevede che (comma 4): “il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e che (comma
5) “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”; infine (comma 8): “nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”. Il successivo C.C.N.L. del 24 luglio 2003, all'art. 81, confermando la Retribuzione Professionale Docenti, così ha previsto: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 è incrementata nelle misure mensili lorde e alle scadenze indicate nell'allegata Tabella
4.
Per effetto degli incrementi stabiliti al comma 1, la retribuzione professionale docenti, corrisposta per 12 mensilità, è rideterminata nelle misure indicate nell'allegata Tabella 4. La retribuzione professionale docenti, analogamente al compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 8, lettera a)”.
L'art. 83 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 ha riconfermato l'istituto. “La retribuzione professionale docenti di cui all'art. 81 del CCNL 24.7.2003 è incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata Tabella 4.
2 Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1.1.2006 la retribuzione professionale docenti, di cui al comma 1, è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNL del 29 luglio 1999.
A decorrere dal 31.12.2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall'incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del valore della retribuzione professionale docenti effettivamente corrisposta in ciascun anno. Conseguentemente il fondo è annualmente decurtato dell'ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina.
Al personale docente ed educativo, a valere sulla quota aggiuntiva per il solo anno 2005 di risorse derivanti dalla mancata applicazione delle funzioni tutoriali dei docenti (63,8 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi), è corrisposta una una-tantum pari ad € 51,46 complessiva in ragione del servizio prestato da ciascun docente durante l'anno 2006”.
L'art. 38 del CCNL del 19 aprile 2018 ha nuovamente riconfermato l'istituto in questione, prevedendo ulteriori aumenti: “le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista nel CCNL
29.11.2007 e sono incrementate come di seguito indicato: a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 83 del CCNL
Scuola del 29.11.2007 è incrementata con la decorrenza e degli importi lordi per dodici mensilità indicati nell'allegata tabella
E1 […]”.
Dall'esame complessivo del presente quadro contrattuale emerge che l'emolumento Retribuzione
Professionale Docenti presenta natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. tra le tante, Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 19-07-2017, n. 17773).
È indubbio che la Retribuzione Professionale Docenti fa parte delle “condizioni di impiego” previste dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare che gli assunti a tempo determinato non possano
“essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto
o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La Corte di Giustizia ha in più occasioni sottolineato che la clausola 4 dell'accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact1; 13.9.2007, causa C-307/05, EL Alonso). Per_1 Il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5 del TFUE) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (EL RR Alonso, cit.).
Non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte Giustizia, 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza).
La disparità di trattamento deve essere giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti;
ciò al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., in particolare, citate sentenze EL RR , punti 53 e 58, e e AS punto 55; ordinanza Per_2 Persona_3 Per_4
MO Medina, cit., punto 41; sentenza OS NA, cit., punto 73, nonché ordinanza RE
Martínez, cit., punto 48). Il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme ai suddetti requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (sentenze della Corte di Giustizia Gavieiro C‑444/09 e C‑456/09 e Per_3
cit., punti 56 e 57; ordinanza MO Medina, cit., punti 42 e 43; sentenza OS NA, cit., Persona_5 punto 74, nonché ordinanza , cit., punti 49 e 50). Persona_6
Nel caso di specie le ragioni oggettive, per quanto riguarda l'emolumento in questione, sono inesistenti in quanto non addotte dal e perciò non dimostrate. CP_1
Le attività di insegnamento svolte dalla parte hanno comportato una assoluta identità di mansioni ed obblighi contrattuali rispetto al servizio svolto dai colleghi con contratto a tempo indeterminato.
Identiche sono le mansioni svolte, così come è ricavabile da una lettura dei contratti stipulati da parte ricorrente.
4 La domanda è fondata e merita di essere accolta, secondo il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. civ.
Sez. lavoro Ord., 27/07/2018, n. 20015; v. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 05-03-2020, n. 6293).
Nell'ottica della Corte, il trattamento economico retribuzione professionale docenti deve intendersi esteso a tutto il personale docente assunto dall'amministrazione, senza differenziazione in ordine alla tipologia di contratto e di incarico.
Come ritenuto dalla Corte di Cassazione, “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo” (cfr. cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 27-
07-2018, n. 20015).
Il Giudice, avuto riguardo a quanto sopra argomentato, pur nella consapevolezza di un diverso indirizzo espresso dalla (allo stato unica) pronuncia del Tribunale di Milano del 25.5.2022 (pubb. in data 21.7.2022) condivide e fa proprio il principio espresso dalla Corte di Cassazione, dal momento che, come è stato detto,
l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Non vi è dubbio, come sottolineato a più riprese, che lo stesso rientri nelle c.d. “condizioni di impiego” e che non sia possibile far dipendere da una funzionalizzazione dell'emolumento a valorizzare “la funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico” la stessa esistenza di un onere probatorio gravante su parte ricorrente, anche se supplente temporaneo, in quanto un conto è la ratio legis, un conto è il riparto dei carichi probatori, gravando sul la prova – non fornita CP_1 nel presente giudizio- dell'assenza di ragioni oggettive.
Deve rilevarsi che le contestazioni mosse all'ammontare dell'importo, così come computato nell'atto introduttivo, non possono essere prese in considerazione.
5 La Corte di Cassazione ha avuto modo di esplicare che: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la “retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (v. Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 27.07.2018, n. 20015).
Il deve essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente dell'emolumento per come CP_3 rideterminato in udienza, considerato che il conteggio contenuto nel ricorso appare per il resto immune da vizi, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n.
724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base ai valori del
D.M. n. 55/2014 e ss. mod., dimidiati nella misura della metà per la contenuta complessità delle questioni di fatto o di diritto affrontate, omettendo la liquidazione per la fase istruttoria, non svoltasi. Compensi distratti in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il diritto di a percepire la Retribuzione Professionale Docenti Parte_1 di cui all'art. 7 del CCNL del 15/3/2001 in relazione ai mesi e giorni di servizio di cui in ricorso e per l'effetto condanna il a corrispondere a parte ricorrente la somma di € Controparte_1
3.024,63, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo effettivo;
e rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16 comma 6 della legge 412/1991, art. 22 comma 36 della legge 724/1994;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00 per competenze professionali, spese generali 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. PRETTI, antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 2 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale […]”.
3
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 677/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE Oggi 2 dicembre 2025 alle ore 12:06 innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. GARUTI in sostituzione dell'Avv. PRETTI MICHELE;
Parte_1
Per , è presente il funzionario delegato dott. Controparte_1
giusta delega in atti. CP_2 Cont ARUTI eccepisce la tardiva costituzione in giudizio del . Contesta il contenuto della memoria avversaria, richiamando costante giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla legittimità delle richieste della ricorrente. rileva la assoluta inconferenza della sentenza del Tribunale di Milano, n. 1366/2022, pagg.
9-10 della memoria, poiché riguarda la diversa fattispecie delle supplenze temporanee, mentre la ricorrente è stata in servizio per gli interi anni scolastici. Sull'eccezione dell'erroneità delle somme richieste (pag. 11 della memoria), aderisce e ridetermina la somma in € 3.024,63, anziché quanto richiesto. Cont Il nulla oppone. Il ice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 677/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. PRETTI Parte_1 C.F._1
è elett forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
, rappresentato e difeso dai funzionari delegati Controparte_1 NO, in servizio presso l'Ufficio competente, in forza di delega depositata in atti;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 22/07/2025, , premesso di Parte_1 essere insegnante alle dipendenze del , in servizio da Controparte_4 ultimo presso l'I.C. “Montessori” sito in San Giuliano Milanese (MI), come da stato matricolare e di aver prestato servizio alle dipendenze dello stesso in forza di plurimi contratti a termine Controparte_1 riconducibili a supplenze brevi e saltuarie come da prospetto di cui al ricorso, ha adito il Giudice del Lavoro di Lodi al fine di sentire accogliere le rassegnate conclusioni, consistenti nell'accertamento del diritto alla
Retribuzione Professionale Docenti con condanna del alla sua corresponsione, pari a € 3.088,65 CP_1 lordi.
Si è ritualmente costituito in giudizio il contestando gli assunti avversari Controparte_5 in fatto e in diritto, concludendo infine per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita sulla base dei documenti versati in atti dalle parti e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda merita accoglimento.
Con riferimento alla “Retribuzione Professionale Docenti”, va osservato che è un compenso introdotto per valorizzare la funzione docente per le scuole di ogni ordine e grado, nonché come riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per il miglioramento del servizio scolastico.
Il quadro di riferimento è il seguente.
1 L'emolumento è stato introdotto dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15 marzo 2001, secondo cui “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
Ai compensi di cui al comma 1 si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del C.C.N.L. 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del
CCNL 26.5.1999 ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25 del C.C.N.L. del Comparto Scuola predetto (del 31.8.1999), oggetto del suddetto rinvio, nel disporre i criteri di determinazione dell'emolumento, prevede che (comma 4): “il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e che (comma
5) “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”; infine (comma 8): “nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”. Il successivo C.C.N.L. del 24 luglio 2003, all'art. 81, confermando la Retribuzione Professionale Docenti, così ha previsto: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 è incrementata nelle misure mensili lorde e alle scadenze indicate nell'allegata Tabella
4.
Per effetto degli incrementi stabiliti al comma 1, la retribuzione professionale docenti, corrisposta per 12 mensilità, è rideterminata nelle misure indicate nell'allegata Tabella 4. La retribuzione professionale docenti, analogamente al compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 8, lettera a)”.
L'art. 83 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 ha riconfermato l'istituto. “La retribuzione professionale docenti di cui all'art. 81 del CCNL 24.7.2003 è incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata Tabella 4.
2 Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1.1.2006 la retribuzione professionale docenti, di cui al comma 1, è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNL del 29 luglio 1999.
A decorrere dal 31.12.2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall'incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del valore della retribuzione professionale docenti effettivamente corrisposta in ciascun anno. Conseguentemente il fondo è annualmente decurtato dell'ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina.
Al personale docente ed educativo, a valere sulla quota aggiuntiva per il solo anno 2005 di risorse derivanti dalla mancata applicazione delle funzioni tutoriali dei docenti (63,8 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi), è corrisposta una una-tantum pari ad € 51,46 complessiva in ragione del servizio prestato da ciascun docente durante l'anno 2006”.
L'art. 38 del CCNL del 19 aprile 2018 ha nuovamente riconfermato l'istituto in questione, prevedendo ulteriori aumenti: “le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista nel CCNL
29.11.2007 e sono incrementate come di seguito indicato: a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 83 del CCNL
Scuola del 29.11.2007 è incrementata con la decorrenza e degli importi lordi per dodici mensilità indicati nell'allegata tabella
E1 […]”.
Dall'esame complessivo del presente quadro contrattuale emerge che l'emolumento Retribuzione
Professionale Docenti presenta natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. tra le tante, Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 19-07-2017, n. 17773).
È indubbio che la Retribuzione Professionale Docenti fa parte delle “condizioni di impiego” previste dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare che gli assunti a tempo determinato non possano
“essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto
o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La Corte di Giustizia ha in più occasioni sottolineato che la clausola 4 dell'accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact1; 13.9.2007, causa C-307/05, EL Alonso). Per_1 Il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5 del TFUE) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (EL RR Alonso, cit.).
Non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte Giustizia, 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza).
La disparità di trattamento deve essere giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti;
ciò al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., in particolare, citate sentenze EL RR , punti 53 e 58, e e AS punto 55; ordinanza Per_2 Persona_3 Per_4
MO Medina, cit., punto 41; sentenza OS NA, cit., punto 73, nonché ordinanza RE
Martínez, cit., punto 48). Il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme ai suddetti requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (sentenze della Corte di Giustizia Gavieiro C‑444/09 e C‑456/09 e Per_3
cit., punti 56 e 57; ordinanza MO Medina, cit., punti 42 e 43; sentenza OS NA, cit., Persona_5 punto 74, nonché ordinanza , cit., punti 49 e 50). Persona_6
Nel caso di specie le ragioni oggettive, per quanto riguarda l'emolumento in questione, sono inesistenti in quanto non addotte dal e perciò non dimostrate. CP_1
Le attività di insegnamento svolte dalla parte hanno comportato una assoluta identità di mansioni ed obblighi contrattuali rispetto al servizio svolto dai colleghi con contratto a tempo indeterminato.
Identiche sono le mansioni svolte, così come è ricavabile da una lettura dei contratti stipulati da parte ricorrente.
4 La domanda è fondata e merita di essere accolta, secondo il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. civ.
Sez. lavoro Ord., 27/07/2018, n. 20015; v. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 05-03-2020, n. 6293).
Nell'ottica della Corte, il trattamento economico retribuzione professionale docenti deve intendersi esteso a tutto il personale docente assunto dall'amministrazione, senza differenziazione in ordine alla tipologia di contratto e di incarico.
Come ritenuto dalla Corte di Cassazione, “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo” (cfr. cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 27-
07-2018, n. 20015).
Il Giudice, avuto riguardo a quanto sopra argomentato, pur nella consapevolezza di un diverso indirizzo espresso dalla (allo stato unica) pronuncia del Tribunale di Milano del 25.5.2022 (pubb. in data 21.7.2022) condivide e fa proprio il principio espresso dalla Corte di Cassazione, dal momento che, come è stato detto,
l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Non vi è dubbio, come sottolineato a più riprese, che lo stesso rientri nelle c.d. “condizioni di impiego” e che non sia possibile far dipendere da una funzionalizzazione dell'emolumento a valorizzare “la funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico” la stessa esistenza di un onere probatorio gravante su parte ricorrente, anche se supplente temporaneo, in quanto un conto è la ratio legis, un conto è il riparto dei carichi probatori, gravando sul la prova – non fornita CP_1 nel presente giudizio- dell'assenza di ragioni oggettive.
Deve rilevarsi che le contestazioni mosse all'ammontare dell'importo, così come computato nell'atto introduttivo, non possono essere prese in considerazione.
5 La Corte di Cassazione ha avuto modo di esplicare che: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la “retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (v. Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 27.07.2018, n. 20015).
Il deve essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente dell'emolumento per come CP_3 rideterminato in udienza, considerato che il conteggio contenuto nel ricorso appare per il resto immune da vizi, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n.
724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base ai valori del
D.M. n. 55/2014 e ss. mod., dimidiati nella misura della metà per la contenuta complessità delle questioni di fatto o di diritto affrontate, omettendo la liquidazione per la fase istruttoria, non svoltasi. Compensi distratti in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il diritto di a percepire la Retribuzione Professionale Docenti Parte_1 di cui all'art. 7 del CCNL del 15/3/2001 in relazione ai mesi e giorni di servizio di cui in ricorso e per l'effetto condanna il a corrispondere a parte ricorrente la somma di € Controparte_1
3.024,63, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo effettivo;
e rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16 comma 6 della legge 412/1991, art. 22 comma 36 della legge 724/1994;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00 per competenze professionali, spese generali 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. PRETTI, antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 2 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale […]”.
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