Art. 20. Personale tecnico della carriera direttiva
I direttori centrali tecnici dirigono tutti i servizi che rientrano nella sfera di competenza delle singole Direzioni cui sono preposti.
Gli ispettori generali tecnici e i direttori di stabilimento di prima classe in servizio presso la Direzione generale coadiuvano i direttori centrali, o sono preposti ad uffici speciali, ovvero svolgono gli incarichi ad essi affidati dal direttore generale o dai direttori centrali.
Possono inoltre essere posti a capo di Direzioni compartimentali per le coltivazioni tabacchi, manifatture tabacchi, saline o stabilimenti.
Gli ispettori superiori tecnici ed i direttori di stabilimento di seconda classe sono preposti ad uffici della Direzione generale, o posti a capo degli organi periferici di cui al comma precedente, di minore importanza o dei depositi di tabacchi greggi.
((I vice direttori di stabilimento sono preposti agli uffici tecnici dei suddetti organi periferici, coadiuvano il direttore e lo sostituiscono in caso di temporanea assenza o impedimento.
I consiglieri tecnici di 1ª classe ed i consiglieri tecnici coadiuvano il vice direttore e, in ordine di anzianita', lo sostituiscono in caso di temporanea assenza o impedimento)) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 28 marzo 1962, n. 143 ha disposto (con l'art. 27) che "La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1961".
I direttori centrali tecnici dirigono tutti i servizi che rientrano nella sfera di competenza delle singole Direzioni cui sono preposti.
Gli ispettori generali tecnici e i direttori di stabilimento di prima classe in servizio presso la Direzione generale coadiuvano i direttori centrali, o sono preposti ad uffici speciali, ovvero svolgono gli incarichi ad essi affidati dal direttore generale o dai direttori centrali.
Possono inoltre essere posti a capo di Direzioni compartimentali per le coltivazioni tabacchi, manifatture tabacchi, saline o stabilimenti.
Gli ispettori superiori tecnici ed i direttori di stabilimento di seconda classe sono preposti ad uffici della Direzione generale, o posti a capo degli organi periferici di cui al comma precedente, di minore importanza o dei depositi di tabacchi greggi.
((I vice direttori di stabilimento sono preposti agli uffici tecnici dei suddetti organi periferici, coadiuvano il direttore e lo sostituiscono in caso di temporanea assenza o impedimento.
I consiglieri tecnici di 1ª classe ed i consiglieri tecnici coadiuvano il vice direttore e, in ordine di anzianita', lo sostituiscono in caso di temporanea assenza o impedimento)) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 28 marzo 1962, n. 143 ha disposto (con l'art. 27) che "La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1961".