TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/12/2025, n. 2872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2872 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa NG Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1810/2022 r.g. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Parte_1 C.F._1
NI (C.F. ), in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
C.F._2
- ATTORE -
CONTRO vv. (C.F. ) e (C.F. CP_1 CP_2 C.F._3 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. TT AR ex art. 86 c.p.c. C.F._4
e per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTI- oggetto: azione revocatoria ordinaria;
conclusioni delle parti: all'udienza del 25/11/2025 tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni, che ha rimesso la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
TT AR e al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_3
“accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. anche in relazione all'art. 2913 cod. civ. 1 l'inefficacia verso il creditore e dunque disporre la revocatoria della dichiarazione Parte_1 unilaterale di vendita del 23.02.2022 avente repertorio C268416T e connesse autentiche delle sottoscrizioni con la quale i comproprietari e AR TT vendevano la piena Controparte_3 proprietà del veicolo marca Suzuki targato FY289LZ telaio n. JSAMFJ21S00305518 per il prezzo di Euro 1.500,00 in favore del soggetto acquirente già cointestataria AR TT, per le causali di cui in narrativa (doc. n. 14); accertare e dichiarare inopponibile la trascrizione / annotazione del
23.02.2022 della compravendita del suddetto veicolo in relazione all'atto di pignoramento ex art. 521 bis
c.p.c. e dunque della procedura di esecuzione n. 5433/2020 R.G.E. pendente innanzi a Tribunale di
Catanzaro, ai sensi degli artt. 2913 e 2915 cod. civ. per le causali di cui in narrativa, e per l'effetto, ordinare la trascrizione / annotazione della sentenza a cura del competente Conservatore del Pubblico
Registro Automobilistico con completo esonero di responsabilità e con ogni conseguenza di legge”.
in fatto, ha premesso quanto segue: Parte_1 di aver chiesto e ottenuto dal Giudice di pace di Catanzaro il decreto n. 78/2020 con cui è stato ingiunto a il pagamento in proprio favore di € 1.490,00 oltre Controparte_3 interessi a tasso legale e spese del procedimento e che detto decreto è divenuto esecutivo ed è stato munito della relativa formula in data 24.7.2020 per mancata opposizione;
che in data 14.08.2020 ha notificato atto di precetto al e, in data 27-29.10.2020 CP_3 ha notificato, ex art. 521 bis c.p.c., atto di pignoramento dell'autoveicolo marca Suzuki targato FY289LZ, Telaio JSAMFJ21S00305518 ed immatricolato il 27.05.2020, limitatamente alla quota del 50% in quanto detto bene risultava cointestato a TT
AR; che, in data 18/11/2020, ha proposto opposizione all'esecuzione Controparte_3 asserendo la nullità delle notifiche degli atti prodromici ed ha eccepito l'opponibilità della procedura di sovraindebitamento chiesta dal debitore medesimo, opposizione iscritta al n.
5433/2020 r.g.e.; che il G.E. sospendeva la procedura esecutiva mobiliare n. 5433/2020 con ordinanza del
15/11/2021 e di aver proposto reclamo ex art. 669terdecies c.p.c. avverso detto provvedimento di sospensione;
che il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza collegiale del 9-21/2/2022, ha accolto il reclamo revocando la sospensione disposta dal G.E.; che, in data 10/2/2022, è stato introdotto il giudizio di merito dell'opposizione iscritto al n. 504/2022 r.g.;
2 che, in data 23/02/2022, i comproprietari e AR TT hanno Controparte_3 effettuavano dichiarazione unilaterale di vendita relativa al veicolo targato FY289LZ in favore proprio della stessa acquirente AR TT al prezzo di Euro 1.500,00, esiguo rispetto al corrispondente valore del bene, rendendo improcedibile l'esecuzione forzata su detto bene mobile.
Sulla scorta di quanto sopra, ritenuti sussistenti i presupposti di legge per Parte_1
l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ha concluso nei termini sopra riportati.
Si sono costituiti TT AR e , contestando la ricostruzione dei Controparte_3 fatti di causa operata dall'attore, in particolare, evidenziando: a) la perdita di efficacia del pignoramento per mancata iscrizione e trascrizione dello stesso e per mancata apprensione del veicolo dall'I.V.G. a causa dell'omesso avviso ex art. 599 c.p.c. alla comproprietaria;
b) la circostanza provata per tabulas che l'effettiva proprietaria del mezzo
è sempre stata l'avv. TT AR e ciò è attestato dal contratto di acquisto, dal contratto di finanziamento, dal pagamento integrale delle rate residue intervenuto nel
2021 a cura dell'avv. AR e dal fatto che come si potrà agevolmente dimostrare la vettura non è mai stata nella disponibilità del Sig. ; c) l'insussistenza dei Controparte_3 presupposti per la revocatoria della dichiarazione unilaterale di vendita del 23.02.2022 mancando la dolosa preordinazione dell'atto e la consapevolezza del terzo del pregiudizio, trattandosi di atto a titolo oneroso e anteriore al sorgere del credito.
Instaurato il contraddittorio, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c. e, in ragione della natura documentale della controversia, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni. Dopo un rinvio d'ufficio dovuto al carico del ruolo del giudice, all'udienza del 12/9/2024, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante deposito di note scritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con note del 12/3/2025 i convenuti hanno depositato la sentenza n. 651/2025 resa dalla
Corte di Giustizia Tributaria Calabria in sede di appello, nella causa n. 3942/2024 RG, ove la Corte ha accolto l'appello proposto da avverso una cartella di Controparte_3 pagamento Equitalia relativa ad un credito sorto prima della omologa e pubblicità dell'accordo con i creditori recante n. 1122/17 RGVG. Detta pronuncia ha, inoltre, rideterminato la somma dovuta per essa, nella misura disposta dal Tribunale per tutti gli altri creditori.
3 Con successive note del 17/4/2025, i convenuti hanno poi depositato anche la sentenza n. 279/2025 resa dal Giudice di Pace di Catanzaro, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo che è stato revocato.
In data 22/4/2025 l'attore ha depositato istanza di declaratoria di inammissibilità della tardiva produzione documentale di controparte.
Con ordinanza del 2/5/2025 è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo e fissata l'udienza del 5/6/2025, a trattazione scritta, onde sollecitare il contraddittorio sulla produzione documentale dei convenuti e la eccepita inammissibilità della stessa.
Successivamente, dopo un ulteriore breve rinvio per il carico del ruolo, è stata fissata l'udienza del 25/11/2025 per la decisione della causa ex art. 281-sexies c.p.c., con discussione mediante deposito di note scritte.
*** *** *** *** ***
La presente domanda è infondata e viene respinta per le ragioni di seguito esposte.
E' noto che l'azione revocatoria può essere esperita anche in caso di credito litigioso, ossia la cui esistenza è contestata ovvero sia sub iudice, essendo nel caso di specie stato revocato il decreto ingiuntivo portante il credito ed essendo, peraltro, pendente appello avverso la predetta sentenza che ha revocato il provvedimento monitorio.
In disparte dalla tempestività e l'ammissibilità della produzione della sentenza n. 279/2025 del Giudice di pace che ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo che, sebbene successiva al maturare delle preclusioni, non è allo stato passata in giudicato, si deve comunque osservare che ciò che osta all'accoglimento della domanda è l'assenza di deduzioni e allegazioni in punto di eventus damni.
Infatti, se è vero che il pregiudizio alla garanzia patrimoniale del debitore arrecato dall'atto dispositivo revocando, secondo la giurisprudenza di legittimità, sussiste sia nell'ipotesi di atti di disposizione che pregiudicano completamente la consistenza patrimoniale del debitore sia per gli atti che determinano una variazione sotto il profilo qualitativo o quantitativo del patrimonio, tale da rendere maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del credito, è altrettanto vero che in detti casi l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale ricade sul creditore;
mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare che il patrimonio residuo sia idoneo a soddisfare le pretese del creditore (v. in tal senso Cass. Civ., Sez.3, 19/07/2018, n. 19207 e anche Cass. Civ.
Sez. 3, n. 7767 del 29/03/2007, Cass. Civ., Sez. 3, n. 19963 del 14/10/2005).
4 Ebbene, non ha allegato alcuna documentazione relativa all'attuale Parte_1 consistenza patrimoniale del preteso debitore da cui poter ricavare la maggiore difficoltà nel soddisfare il proprio credito, pertanto si ritiene infondata la domanda di revocatoria della dichiarazione unilaterale di vendita relativa al veicolo targato FY289LZ in favore dell'acquirente AR TT al prezzo di Euro 1.500,00, datata 23/02/2022.
Conseguentemente, si respingono le ulteriori domande avanzate dall'attore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta la domanda di revocatoria ordinaria proposta da nei confronti di Parte_1
e TT AR, avente ad oggetto la dichiarazione unilaterale di Controparte_3 vendita del veicolo targato FY289LZ in favore dell'acquirente AR TT al prezzo di Euro 1.500,00, in data 23/02/2022;
- rigetta la domanda di dichiarare inopponibile la trascrizione/annotazione del 23.02.2022 della compravendita;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di TT AR e Parte_1 [...]
che si liquidano in € 2.552,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come CP_3 per legge.
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Catanzaro, lì 27 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa NG Damiani
5