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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
UC RD, Presidente MAGNINI LETIZIA, Relatore MADDALONI CIRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 170/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali 12 06124 Perugia PG
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 424/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1 e pubblicata il 19/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO SUCCESSIONI E DONAZIONI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
Svolgimento del processo
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia n. 424/01/2024, che ha accolto il ricorso di Resistente_1 avverso un diniego di rimborso di imposte di successione.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo.
Resistente_1, in data 25/10/2018, provvedeva al pagamento delle imposte ipotecarie, catastali e di bollo dovute a seguito del decesso del coniuge, Nominativo_1; tuttavia ometteva di presentare la dichiarazione di successione, che invece veniva presentata cinque anni dopo, il 30/01/2023, da altro erede, che contestualmente provvedeva di nuovo al pagamento delle imposte dovute.
La Resistente_1, con istanza presentata in data 19/10/2023, ha chiesto il rimborso delle imposte versate, deducendo la duplicazione del versamento.
L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, eccependo l'intervenuta decadenza della contribuente a richiederlo, ai sensi dell'art. 17, coma 5, d. lgs. 347/1990 che prescrive che “La restituzione delle imposte e sanzioni amministrative indebitamente pagate deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione”.
La contribuente ha impugnato il provvedimento di diniego e la Corte di giustizia tributaria di primo grado ha accolto il ricorso, ritenendo che il diritto alla restituzione fosse sorto solo con il secondo pagamento delle imposte, avvenuto nel 2023; spese compensate.
Con l'atto di appello, l'Agenzia deduce che, in assenza di una dichiarazione di successione, il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali era indebito fin dall'origine e pertanto il termine triennale di decadenza decorre dalla data del primo versamento.
La contribuente si è costituita in appello e chiede la conferma della sentenza impugnata per i motivi dedotti in primo grado;
propone appello incidentale, in relazione alla parte della sentenza che ha compensato le spese del giudizio.
Motivi della decisione
L'appellante deduce erroneità della sentenza di primo grado per avere ritenuto che il presupposto per la richiesta di rimborso si sia verificato solo con l'effettuazione del secondo versamento delle imposte;
osserva che, al contrario, il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali effettuato dalla
Resistente_1 era indebito fin dall'origine, poiché, in mancanza della dichiarazione di successione, non potevano essere eseguite le formalità ipotecarie e catastali, il cui costo è, appunto, coperto dai tributi de quo.
L'appello non è fondato.
Il versamento effettuato dalla Resistente_1 nel 2018 non può ritenersi privo di causa, e quindi indebito, poiché il pagamento era espressamente collegato alla successione del coniuge, pur in assenza della relativa formalità dichiarativa, ed è stato effettuato in funzione dell'esecuzione della procedura successoria mortis causa.
Ciò è confermato, sia dalla stessa tipologia dei tributi pagati (codici tributo: 1530 - Successioni -
Imposta ipotecaria;
1531 - Successioni - Imposta catastale;
1532 - Successioni - Tassa ipotecaria;
1533
- Successioni - Imposta di bollo), sia dalla indicazione del codice fiscale del de cuius nel modello F24
(cfr. doc. all. 1 al ricorso in primo grado). La contribuente, in particolare, pur omettendo la presentazione della dichiarazione di successione, si è attenuta alle istruzioni fornite dall'Agenzia delle
Entrate con la Risoluzione n. 16/E del 25/03/2016 (“Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione”), indicando il codice fiscale del defunto indicato nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" e indicando il codice "08" nel campo
"codice identificativo".
In conclusione, il presupposto per la presentazione di istanza di rimborso va individuato nella duplicazione del versamento e, quindi, il termine di decadenza decorre dal giorno in cui è stato effettuato il secondo versamento;
pertanto l'istanza di rimborso era tempestiva.
La Corte ritiene, altresì, che la sentenza di primo grado sia meritevole di conferma anche nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio, ritenendo sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione. Rilevano a tale fine la particolarità della controversia e la correlata assenza di precedenti specifici sul punto, nonché la circostanza che, sia la duplicazione del pagamento di imposta, che il successivo contenzioso si sono originati da una omissione della contribuente, ovvero la presentazione della dichiarazione di successione.
Le medesime ragioni conducono anche alla compensazione delle spese del presente grado di appello.
P.Q.M.
La Corte respinge gli appelli. Compensa le spese del grado
Perugia, 15 gennaio 2026
Il relatore Il presidente
LE NI DI PI
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
UC RD, Presidente MAGNINI LETIZIA, Relatore MADDALONI CIRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 170/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali 12 06124 Perugia PG
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 424/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1 e pubblicata il 19/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO SUCCESSIONI E DONAZIONI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
Svolgimento del processo
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia n. 424/01/2024, che ha accolto il ricorso di Resistente_1 avverso un diniego di rimborso di imposte di successione.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo.
Resistente_1, in data 25/10/2018, provvedeva al pagamento delle imposte ipotecarie, catastali e di bollo dovute a seguito del decesso del coniuge, Nominativo_1; tuttavia ometteva di presentare la dichiarazione di successione, che invece veniva presentata cinque anni dopo, il 30/01/2023, da altro erede, che contestualmente provvedeva di nuovo al pagamento delle imposte dovute.
La Resistente_1, con istanza presentata in data 19/10/2023, ha chiesto il rimborso delle imposte versate, deducendo la duplicazione del versamento.
L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, eccependo l'intervenuta decadenza della contribuente a richiederlo, ai sensi dell'art. 17, coma 5, d. lgs. 347/1990 che prescrive che “La restituzione delle imposte e sanzioni amministrative indebitamente pagate deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione”.
La contribuente ha impugnato il provvedimento di diniego e la Corte di giustizia tributaria di primo grado ha accolto il ricorso, ritenendo che il diritto alla restituzione fosse sorto solo con il secondo pagamento delle imposte, avvenuto nel 2023; spese compensate.
Con l'atto di appello, l'Agenzia deduce che, in assenza di una dichiarazione di successione, il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali era indebito fin dall'origine e pertanto il termine triennale di decadenza decorre dalla data del primo versamento.
La contribuente si è costituita in appello e chiede la conferma della sentenza impugnata per i motivi dedotti in primo grado;
propone appello incidentale, in relazione alla parte della sentenza che ha compensato le spese del giudizio.
Motivi della decisione
L'appellante deduce erroneità della sentenza di primo grado per avere ritenuto che il presupposto per la richiesta di rimborso si sia verificato solo con l'effettuazione del secondo versamento delle imposte;
osserva che, al contrario, il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali effettuato dalla
Resistente_1 era indebito fin dall'origine, poiché, in mancanza della dichiarazione di successione, non potevano essere eseguite le formalità ipotecarie e catastali, il cui costo è, appunto, coperto dai tributi de quo.
L'appello non è fondato.
Il versamento effettuato dalla Resistente_1 nel 2018 non può ritenersi privo di causa, e quindi indebito, poiché il pagamento era espressamente collegato alla successione del coniuge, pur in assenza della relativa formalità dichiarativa, ed è stato effettuato in funzione dell'esecuzione della procedura successoria mortis causa.
Ciò è confermato, sia dalla stessa tipologia dei tributi pagati (codici tributo: 1530 - Successioni -
Imposta ipotecaria;
1531 - Successioni - Imposta catastale;
1532 - Successioni - Tassa ipotecaria;
1533
- Successioni - Imposta di bollo), sia dalla indicazione del codice fiscale del de cuius nel modello F24
(cfr. doc. all. 1 al ricorso in primo grado). La contribuente, in particolare, pur omettendo la presentazione della dichiarazione di successione, si è attenuta alle istruzioni fornite dall'Agenzia delle
Entrate con la Risoluzione n. 16/E del 25/03/2016 (“Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione”), indicando il codice fiscale del defunto indicato nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" e indicando il codice "08" nel campo
"codice identificativo".
In conclusione, il presupposto per la presentazione di istanza di rimborso va individuato nella duplicazione del versamento e, quindi, il termine di decadenza decorre dal giorno in cui è stato effettuato il secondo versamento;
pertanto l'istanza di rimborso era tempestiva.
La Corte ritiene, altresì, che la sentenza di primo grado sia meritevole di conferma anche nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio, ritenendo sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione. Rilevano a tale fine la particolarità della controversia e la correlata assenza di precedenti specifici sul punto, nonché la circostanza che, sia la duplicazione del pagamento di imposta, che il successivo contenzioso si sono originati da una omissione della contribuente, ovvero la presentazione della dichiarazione di successione.
Le medesime ragioni conducono anche alla compensazione delle spese del presente grado di appello.
P.Q.M.
La Corte respinge gli appelli. Compensa le spese del grado
Perugia, 15 gennaio 2026
Il relatore Il presidente
LE NI DI PI