Art. 5. 1. All' articolo 9 della legge 9 luglio 1990, n. 185 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, la parola: "UEO" e' sostituita dalla seguente: "UE";
b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1".
a) al comma 4, la parola: "UEO" e' sostituita dalla seguente: "UE";
b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1".