Articolo 11 della Costituzione
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 gennaio 1948
Art. 11.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.


Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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