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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/03/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 2317/2024 V.G. introdotta da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Parte_1
Vona ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Melfi (PZ) alla Via
Roma, 2
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Attilio Vona Parte_2 ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Melfi (PZ) alla Via Roma,
2
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso ed al piano genitoriale.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 26.10.2024, e - premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Rapolla (PZ) in data 01.07.1995 e che dalla loro unione sono nati i figli , Per_1
e , quest'ultima RE - hanno dedotto il venir meno dell'affectio Per_2 Per_3 coniugalis, unitamente ad incomprensioni tali da precludere la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “ 1.Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ed ordinare che l'emanando Parte_2 Parte_1 provvedimento venga trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Rapolla con conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rapolla di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze previste per legge.
2. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
3. Assegnare la casa coniugale, sita in Rapolla (PZ), alla Via G. Carducci n. 19,
e il locale garage di pertinenza corrente in Rapolla alla Via E. Montale n. 1, unitamente agli arredi e suppellettili, al SI. che continuerà ad abitarvi con la figlia RE Parte_1
e con la maggiorenne . Il SI. provvederà al pagamento di tutte
Per_3 Per_2 Parte_1 le utenze dell'abitazione, delle quote condominiali, alla manutenzione ordinaria degli immobili e al pagamento di ogni altra imposta e tassa e spesa ordinaria relativa agli immobili.
4. Affidare la figlia RE ad entrambi i genitori in maniera condivisa con residenza anagrafica
Per_3 presso il padre.
5. Statuire, quanto al diritto di visita, che la SI.ra potrà vedere e Parte_2 tenere con sé la figlia ogni qualvolta vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e
Per_3 ludici della figlio RE, e comunque dal lunedì al venerdì, dalle ore 17:30 alle ore 20:30, salvo eventuali variazioni di giorni ed orari da concordare preventivamente fra i coniugi;
ogni quindici giorni la madre potrà vedere e tenere con sè la figlia dalle ore 13:00 del sabato fino alle
Per_3 ore 20:30 della domenica. Nel periodo natalizio ad anni alterni, dal 24/12 ore 10.00 al 27/12 ore
20.00 e dal 01/01 ore 10.00 al 03/01 ore 20.00; Durante le festività pasquali, sempre ad anni alterni, la madre terrà con sè la figlia dalle ore 10:00 della domenica di Pasqua alle ore 20:00 Per_3 del lunedì in Albis. Nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei Per_3 due genitori due settimane, rispettivamente: con il padre dal 16 al 31 agosto di ogni anno e con la madre dal 16 al 31 luglio di ogni anno, salvo eventuali variazioni ed accordi diversi da comunicarsi entro il 15 giugno dell'anno di riferimento, e comunque non appena è stato deciso e/o approvato il piano ferie dal datore di lavoro. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro dove trascorrerà le vacanze con il figlio RE. Per tutte le altre festività e per il giorno del compleanno della figlia RE si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. In ogni caso la figlia trascorrerà Per_3 con la madre il giorno del suo compleanno (05 novembre), mentre con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo (21 marzo), o altro diverso giorno se impossibilitati a festeggiare per impegni lavorativi o diversi. In ogni caso, entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente ad assicurare la massima elasticità degli orari e dei giorni di visita, specie in considerazione della flessibilità dei turni ed orari di lavoro del SI. .
6. Il SI. verserà in Parte_1 Parte_1 favore della moglie SI.ra , entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, a titolo di Parte_2 mantenimento, un importo mensile pari ad € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
7. La SI.ra verserà in favore del SI. Parte_2
, a titolo di mantenimento per la figlia RE , la somma di € 150,00 Parte_1 Per_3
(euro centocinquanta/00) entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
8. Entrambi i coniugi contribuiranno, ciascuno in misura del 50%, alle spese mediche
(non coperte dal servizio sanitario), scolastiche, ludiche e comunque a tutte le spese straordinarie necessarie per la figlia RE , purché debitamente documentate.
9. Il SI. Per_3 [...]
continuerà a percepire in maniera esclusiva l'intero Assegno Unico erogato da Inps per Parte_1
i figli e la SI.ra si impegna ed obbliga, ove necessario, a prestare consenso Parte_2 anche scritto. 10. Di tutte le detrazioni fiscali fruirà al 100% il SI. . 11. Statuire che Parte_1 la SI.ra cederà/venderà (datio in solutum) la propria quota del 50% del diritto di Parte_2 proprietà dell'appartamento sito in Rapolla alla G. Carducci n. 19 (già n. 17), riportato al Catasto dei Fabbricati al Foglio 16, mappale numero 748, sub. 11, Cat. A/2, cl. 2, vani 5,5, r.c.f. € 397,67, e il locale garage di pertinenza corrente in Rapolla alla Via E. Montale n. 1, riportato al Catasto
Fabbricati al Foglio 16, mappale numero 748, sub 9, Cat. C/6, cl. 4, mq 24, r.c. € 45,86, in favore del marito SI. , così estinguendo il debito di € 28.000,00 che la moglie ha nei confronti Parte_1 del marito. 12. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sè stessi e per la figlia RE . 13. I coniugi dichiarano che con il presente accordo Per_3 di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica in essere tra loro e, pertanto, con la cessione/vendita (datio in solutum) della quota del 50% dell'abitazione e del locale garage di proprietà della moglie in favore del marito, dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo o ragione.”.
All'udienza del 06.03.2025, in presenza dei coniugi e del difensore, esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno precisato che le figlie maggiorenni, e sono Per_1 Per_2 economicamente indipendenti e che la prima vive in Forlimpopoli mentre la seconda coabita con il padre, . Hanno quindi chiesto emettersi sentenza di omologa della separazione ai patti Parte_1 ed alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, sopra riportate e precisate in udienza.
Il Tribunale ha quindi riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse della figlia minore, a giovarsi della responsabilità Per_3 congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la sua vita, la sua salute e la sua formazione, nonché all'interesse delle figlie e alla stabilità abitativa ed al Per_2 Per_3 mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse della minore a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico della madre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Rapolla per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso del 26.10.2024, così provvede: Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Rapolla (PZ) trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Rapolla dell'anno 1995, Atto nr. 4, Parte 2, Serie A.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) Dispone l'affidamento congiunto della figlia minore, ad entrambi i genitori, con Per_3
collocamento presso il padre;
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Rapolla per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 06.03.2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni