Decreto cautelare 1 marzo 2025
Ordinanza cautelare 26 marzo 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 23/07/2025, n. 14652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14652 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14652/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02836/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2836 del 2025, proposto da NS Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Barreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento della Questura di Roma del 13 febbraio 2025, notificato in data 26 febbraio 2025, con cui è stata ordinata la rimozione dello sportello bancomat ATM all’interno dell’esercizio sito in Roma, via -OMISSIS-, ove si svolge la raccolta del gioco tramite apparecchi ex art. 110, comma 6, lettera b, del TULPS.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame la società ricorrente ha adito questo Tar per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 13 febbraio 2025, notificato in data 26 febbraio 2025, con cui la Questura di Roma, accertata la violazione dell’art. 6, comma 1, del Regolamento del Comune di Roma del 9 giugno 2017 sulle sale da gioco e i giochi leciti (n. 31/2017) e un “abuso del titolo goduto” da parte del procuratore speciale della stessa NS Italia S.r.l., sig. -OMISSIS-, ha ordinato a quest’ultimo la rimozione immediata dello sportello bancomat ATM sito all’interno dell’esercizio “NS” sito in Roma via -OMISSIS-, ove si svolge la raccolta del gioco tramite apparecchi ex art. 110, comma 6, lettera b, del TULPS.
2. Rappresenta in punto di fatto la ricorrente:
- di gestire la citata sala dedicata alla raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento in Roma;
- che, in data 19 ottobre 2024, personale appartenente al III Distretto di P.S. Fidene-Serpentara si è recato all’interno dell’attività in oggetto specificata, ove è stata riscontrata la presenza di un bancomat ATM della BBC Provincia Romana, regolarmente in funzione;
- ritenendo illegittima la presenza di tale bancomat ATM, la Questura ha trasmesso in data 21 novembre 2024 una comunicazione di avvio di procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’autorizzazione di PS del 6 novembre 2024 ex art. 88 TULPS, assumendo la violazione dell’art. 6, comma 1, del Regolamento del Comune di Roma del 9 giugno 2017, che vieta l’installazione di bancomat ATM all’interno delle sale giochi;
- di aver evidenziato in sede procedimentale che l’attività di sala giochi con annesso sportello ATM è stata autorizzata nel 2011 in base all’accordo di gestione di apparecchiature ATM tra l’allora gestore di sala, DG PL S.r.l., e la NC RE di PU e AT, dunque in epoca antecedente all’adozione della legge regionale n. 5/2013 e del Regolamento del Comune di Roma del 2017, che ha inserito gli sportelli bancari e i bancomat tra i luoghi “sensibili” all’esercizio dell’attività di gioco lecito, sottolineando che detto Regolamento comunale è stato in parte qua sostituito dall’art.6 della legge regionale Lazio n. 16 del 2022;
- ciò non di meno la Questura ha emanato il provvedimento impugnato, con cui, pur non applicando alcuna sanzione, ha imposto alla ricorrente l’immediata rimozione del distributore ATM di causa.
3. In allegato al ricorso parte ricorrente ha depositato tra l’altro copia dell’accordo di gestione apparecchiature ATM bancomat tra DG PL S.r.l. e NC RE di PU e AT del 7 luglio 2011 (sottoscritto unicamente da DG PL) e copia del successivo accordo di gestione del 19 febbraio 2013 tra il medesimo gestore e NC di IT OO di NO (sottoscritto da entrambe le parti).
4. Avverso il gravato provvedimento la ricorrente ha, dunque, dedotto le seguenti censure:
I. Violazione degli artt. 7-8 e 10 bis della legge 241/90. Sostiene la ricorrente che il procedimento di cui trattasi è stato avviato ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Regolamento del Comune di Roma del 9 giugno 2017 . In sede di osservazioni procedimentali la ricorrente avrebbe replicato: a) che la sala giochi in questione è operativa ed aperta dal 2011; b) che il distributore di banconote ATM è installato anch’esso dal 2011; c) che l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento comunale è successivo (2017) a detta installazione e che non può avere efficacia retroattiva; d) che la legge Regionale Lazio n. 16/22 ha modificato la disciplina in materia (riscrivendo l’art. 4 della legge della Regione Lazio 5 agosto 2013, n. 5), non prevedendo alcun divieto di installazione di ATM presso le sale giochi; e) che, ciò nonostante, la Questura di Roma ha erroneamente sostenuto che il dispositivo ATM sarebbe riferibile a società diversa da quella che aveva installato il bancomat e che lo stesso bancomat sarebbe di nuova installazione e dunque ricadente nell’ambito di applicazione del richiamato Regolamento comunale del 2017; f) che in sede di provvedimento finale sarebbe contestata per la prima volta una condotta sleale nei confronti delle altre sale giochi (non dotate di tale distributore) per effetto dell’installazione del citato ATM con ripercussioni sull’ordine e la sicurezza pubblica e con la primaria esigenza di contrasto alla ludopatia.
II. Eccesso di potere per travisamento di fatto - illogicità. Deduce la ricorrente che la Questura avrebbe errato nel ritenere che il contratto di gestione del bancomat ATM del 2011 faccia capo a soggetti diversi (GD PL RL e NC RE di PU e AT) rispetto alla ricorrente NS RL e BCC Provincia Roma; difatti, GD PL RL sarebbe stata acquisita da NS giusta cessione del 10 marzo 2015, mentre l’ATM sarebbe stato acquisito per effetto di una fusione per incorporazione da BCC Provincie Romane senza soluzione di continuità dal 2011. La fattispecie non ricadrebbe pertanto nell’ambito di applicazione del Regolamento comunale del 2017, in quanto antecedente allo stesso.
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, per violazione del principio di legalità. Caducazione del Regolamento Comunale. Violazione delle norme sulla prevalenza delle fonti normative. Violazione e falsa applicazione della legge reg. Lazio n. 16/22. Afferma la ricorrente: a) che il Regolamento comunale del 2017, sulla cui base è stato emesso il provvedimento gravato, è stato superato dalla legge regionale n. 16/2022, il cui art. 6 ha riscritto l’art. 4 della legge regionale n. 5/2013, eliminando ogni riferimento alle distanze tra postazioni Bancomat e luoghi “sensibili” ; b) che non vi sarebbe alcun divieto di installazione di tali Bancomat all’interno delle sala giochi; c) che sarebbe confermata dall’art. 11 bis l’irretroattività delle previsioni sulle “distanze” rispetto alle sale da gioco preesistenti già autorizzate. La Questura avrebbe, quindi, operato un’illegittima applicazione del Regolamento comunale del 2017 alla fattispecie di causa.
IV. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione art. 3 e 41 Cost. Eccesso di potere per arbitrio. Violazione della legge 16/22. Eccesso di potere per sviamento . In ragione della successione temporale dei citati atti normativi, l’ordine di “rimozione” immediata del Bancomat da parte della Questura sarebbe palesemente illegittimo.
5. Con decreto monocratico -OMISSIS- questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente, sospendendo inaudita altera parte il provvedimento di rimozione dell’ATM di causa, ma disponendone il divieto di utilizzo sino alla valutazione collegiale dell’istanza medesima.
6. In data 4 marzo 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma per resistere al ricorso, depositando documentazione relativa al procedimento de quo ed una memoria difensiva nella quale si evidenzia, tra l’altro, che da un controllo effettuato in data 4 marzo 2025 dal III Distretto di P.S. Fidene Serpentara sarebbe emersa la presenza di un secondo sportello ATM, in funzione all’interno dell’esercizio commerciale di che trattasi.
7. Con memoria depositata in data 22 marzo 2025 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare in sede collegiale.
8. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- questa Sezione ha richiesto alla Questura di Roma di accertare l’effettiva corrispondenza dello sportello bancomat in sequestro a quello oggetto dell’accordo di gestione del 19 febbraio 2013, menzionato da parte ricorrente, e concernente un’“ Apparecchiatura ATM Bancomat Cash Out…a marchio Ncr modello 6626, s/n 44554818 ”; nelle more, è stata sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato limitatamente all’obbligo di rimozione dell’apparecchio, fermo restando il divieto di utilizzo dello stesso.
9. In data 7 maggio 2025, in esecuzione della citata ordinanza n. -OMISSIS-, il Ministero ha depositato la nota del 30 aprile 2025 con la quale la Questura di Roma ha comunicato l’intervenuta apposizione dei sigilli allo sportello ATM di causa.
10. Con memoria depositata in data 24 maggio 2025 la società ricorrente, nel ribadire le proprie argomentazioni, ha altresì rappresentato di aver trasmesso in data 14 maggio 2025 una PEC alla Questura con cui si richiedeva la rimozione dei sigilli dall’ATM, misura non richiesta con la citata ordinanza n. -OMISSIS-; che in data 16 maggio 2025 la Questura ha rilevato il numero di serie del bancomat, identificato con il n. 6626 (matricola) 44554818, ossia lo stesso descritto nel contratto d’installazione/gestione bancomat del 19 febbraio 2013.
11. Con nota della Questura di Roma del 23 maggio 2025, depositata in giudizio in data 5 giugno 2025, l’Amministrazione ha confermato che, dall’ispezione dell’ATM di causa svolta in esecuzione dell’ordinanza n. -OMISSIS-, risulta che il modello e la matricola dello sportello in questione corrispondono a quanto indicato dalla società ricorrente.
12. All’udienza pubblica del 24 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
14. Precisa in primo luogo il Collegio che il giudizio di causa riguarda lo sportello ATM installato nella sala VLT dell’esercizio “NS Italia S.r.l.” in Roma, via -OMISSIS-, interno 1, oggetto del controllo effettuato dal personale del III Distretto di P.S. “Fidene – Serpentara” in data 19 ottobre 2024, e non anche il secondo ATM, la cui presenza è stata accertata dal personale del medesimo Distretto di P.S. durante il controllo svolto in data 4 marzo 2025 presso l’interno 2 di via -OMISSIS-.
15. Tanto premesso, dalle verifiche svolte nel corso del giudizio, e in particolare, dall’esito dell’ispezione svolta dall’Amministrazione resistente - in esecuzione della citata ordinanza n. -OMISSIS- - di cui alla citata nota della Questura di Roma del 23 maggio 2025, depositata in giudizio in data 3 giugno 2025, risulta che lo sportello ATM sottoposto a sequestro corrisponde per modello e matricola a quello oggetto dell’accordo di gestione del 19 febbraio 2013 tra l’allora gestore di sala, DG PL S.r.l. e la NC di IT OO di NO, versato in atti dalla società ricorrente.
16. Ritiene sul punto il Collegio che, così come precisato nella citata ordinanza n. -OMISSIS-, debba farsi correttamente riferimento all’accordo di gestione del 2013 e non anche a quello del 2011, come invece sostenuto parte ricorrente, in ragione del fatto che solo il primo accordo (quello del 19 febbraio 2013), come risulta dalla documentazione in atti, riporta la sottoscrizione di entrambe le parti del contratto.
17. In ragione delle cessioni aziendali dedotte da parte ricorrente, l’ATM di causa è stato assorbito, in virtù della fusione tra la BCC di LL e GN NO e la BCC di NO (a sua volta subentrata nella NC RE di PU e AT assorbendone gli sportelli nel Lazio), dalla neo istituita BBC della Provincia Romana. La società odierna ricorrente ha poi acquisito l’originario gestore dell’accordo di ATM bancomat DG PL S.r.l. in forza dell’atto di cessione del 10 marzo 2015.
18. Il che significa che la presenza dell’ATM di causa nella sala giochi di che trattasi, così come dedotto dalla ricorrente tanto in sede procedimentale quanto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, risulta autorizzata, appunto in forza dell’accordo di gestione di apparecchiature ATM del 19 febbraio 2013 e della richiamata continuità aziendale, in epoca antecedente all’entrata in vigore del Regolamento comunale n. 3/2017, richiamato dal provvedimento gravato come base giuridica dell’intervento questorile.
19. Sul piano normativo, seguendo la prospettazione di parte ricorrente, occorre ricordare che la legge regionale n. 5 del 5 agosto 2013, recante “ Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico ”, ha previsto quanto segue.
20. L’art. 4, comma 1, della legge regionale n. 5/2013, rubricato “ Collocazione delle sale da gioco. Agevolazioni dei comuni ”, dispone che “ Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, l’apertura di nuove sale gioco è consentita a condizione che: a) siano ubicate ad un raggio non inferiore a 250 metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o luoghi di culto ”. I commi 1 bis e 1 ter 1 bis hanno poi precisato che “ I comuni possono individuare ulteriori limitazioni a quelle previste al comma 1, tenendo conto dell’impatto sul territorio, della distribuzione oraria, della sicurezza urbana, dei problemi connessi con la viabilità, dell’inquinamento acustico e delle esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica ” (comma 1 bis) e che “ In caso di contrasto tra le disposizioni di cui al comma 1 e le disposizioni comunali, si applicano le norme più restrittive ” (comma 1 ter).
21. Con deliberazione n. 31/2017 il Comune di Roma, vista la citata legge regionale n. 5/2013, ha adottato il c.d. “ Regolamento Sale da Gioco e Giochi leciti ”, il quale, all’art. 6 comma 1, ha disposto che “ Nelle more della definizione delle distanze da parte della normativa statale o regionale, i locali delle sale da gioco con installazione di VLT, delle agenzie per la raccolta di scommesse e degli esercizi che installano giochi con vincita in denaro, devono rispettare una distanza dai luoghi sensibili di seguito indicati, di almeno 350 metri all’interno del perimetro dell’“Anello Ferroviario” di cui alla Zona 2 del PGTU e di almeno 500 metri al di fuori di esso: a. istituti scolastici di qualsiasi grado; b. luoghi di culto; c. centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani; d. strutture residenziali o semiresidenziale operanti in ambito sanitario o socioassistenziale; e. centri anziani. Al fine di tutelare la salute pubblica ed evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco ed ulteriore fattore di rischio per il giocatore compulsivo, all'interno del locale in cui sono installati apparecchi per il gioco con vincita in denaro non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat ”.
22. L’articolo 14 del Regolamento, nel prevedere disposizioni transitorie e finali, ha dunque specificato che “1 . Il presente Regolamento si applica a far data dalla sua entrata in vigore per l'apertura delle nuove attività. Per gli esercizi precedentemente autorizzati disporrà la Giunta Capitolina ovvero l'Assemblea Capitolina con apposito provvedimento da emettersi entro 120 giorni dall'approvazione del presente Regolamento ”.
23. Con delibera dell’Assemblea capitolina n. 92/2019 l’articolo 14 è stato poi modificato come segue: “1 . Il presente Regolamento si applica a far data dalla sua entrata in vigore. Per l'apertura delle nuove attività il presente Regolamento trova applicazione in ogni sua parte, ivi compresa la disciplina prevista dall'art. 6, comma 1. Per le attività precedentemente autorizzate, il presente Regolamento trova applicazione in ogni sua parte, salvo le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1, che, tuttavia, trovano applicazione in caso di trasferimento di sede o ampliamento dei locali con apertura di nuovo od ulteriore ingresso al pubblico. Quanto disposto nel presente articolo si applica salvo diversa disposizione di legge ”.
24. L’art. 4, comma 1, della legge regionale n. 5/2013 è stato a sua volta sostituito, dall’art. 6, comma 1, lett. a), della legge n. 16 dell’11 agosto 2022, con la seguente formulazione: “ 1. Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, l’apertura di nuove sale gioco è consentita a condizione che:
a) siano ubicate ad un raggio non inferiore a 250 metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o luoghi di culto;
b) rispettino le seguenti prescrizioni:
1) riduzione della frequenza delle singole giocate a non meno di una giocata ogni trenta secondi per gli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931;
2) separazione dello spazio dedicato agli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931 dalla restante struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, mediante installazione di pannelli o pareti divisorie, e distanziamento minimo di due metri tra i suddetti apparecchi;
3) pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell’apparecchio di gioco da parte del singolo cliente;
4) interdizione dal gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 691 del codice penale;
5) divieto di fumo nei luoghi dove sono installate le postazioni per il gioco e collocazione delle postazioni installate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione in luoghi dove siano assenti o disattivati gli impianti per l’aspirazione del fumo generato dall’uso di tabacchi o succedanei lavorati, combusti, riscaldati o vaporizzati;
6) interruzione dell’attività degli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931 nelle fasce orarie individuate dai comuni, prevedendo una durata complessiva delle interruzioni non inferiore a otto ore al giorno;
7) fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del r.d. 773/1931, divieto di ubicazione delle apparecchiature di gioco all’interno di istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri sportivi, luoghi di aggregazione giovanile di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e successive modifiche, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto”.
25. Il successivo art. 11 bis, “ Disposizioni transitorie ”, ha poi previsto che “1 . Agli esercizi pubblici e commerciali nonché alle sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), e si applicano esclusivamente le limitazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b). 2. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, gestiscono apparecchi per il gioco d’azzardo collocati all’interno di esercizi pubblici commerciali o di sale da gioco ovvero i titolari di concessioni si adeguano, entro centocinquanta giorni successivi a tale data, a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera b)”.
26. Tanto considerato, va evidenziato che l’ATM di causa non rientra nel divieto di cui al Regolamento n. 31/2017 già solo per il fatto che l’art. 14 dello stesso prevede l’applicazione della normativa comunale “ a far data dalla sua entrata in vigore per l'apertura delle nuove attività. Per gli esercizi precedentemente autorizzati disporrà la Giunta Capitolina ovvero l'Assemblea Capitolina con apposito provvedimento da emettersi entro 120 giorni dall'approvazione del presente Regolamento ”.
27. Irretroattività del Regolamento confermata dalla delibera dell’Assemblea capitolina n. 92/2019, che ha modificato il richiamato articolo 14, precisando che “ Per l'apertura delle nuove attività il presente Regolamento trova applicazione in ogni sua parte, ivi compresa la disciplina prevista dall'art. 6, comma 1. Per le attività precedentemente autorizzate, il presente Regolamento trova applicazione in ogni sua parte, salvo le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1, che, tuttavia, trovano applicazione in caso di trasferimento di sede o ampliamento dei locali con apertura di nuovo od ulteriore ingresso al pubblico. Quanto disposto nel presente articolo si applica salvo diversa disposizione di legge”, e financo dall’art. 6, comma 1, lett. a), della legge n. 16/2022, che ha modificato l’art. 4, comma 1, della legge regionale n. 5/2013 .
28. In forza dell’accordo del 2013 e in ragione delle successioni societarie dedotte dalla ricorrente, l’ATM di causa – materialmente coincidente, come da ispezioni dei luoghi, con quello oggetto del citato accordo di gestione del 2013 - non configura infatti alcuna “ apertura di una nuova attività ”, quanto piuttosto una attività autorizzata in epoca antecedente all’entrata in vigore del citato Regolamento comunale del 2013; il che è sufficiente ad escludere l’applicazione nei confronti della citata apparecchiatura del divieto di installazione “ all'interno del locale in cui sono installati apparecchi per il gioco con vincita in denaro ” di cui al citato art. 6, comma 1, del Regolamento del Comune di Roma n. 31/2017.
29. Per dette ragioni, il provvedimento gravato è illegittimo, posto che l’Amministrazione resistente non ha correttamente valutato che l’installazione dello sportello di causa è stata autorizzata nel 2013 in base all’accordo di gestione di apparecchiature ATM tra l’allora gestore di sala, DG PL S.r.l., e il Banco di IT operativo di NO, dunque in epoca antecedente all’adozione della legge regionale n. 5/2013 e del Regolamento del Comune di Roma del 2017, che ha poi inserito gli sportelli bancari e i bancomat tra i luoghi “sensibili” all’esercizio dell’attività di gioco lecito.
30. Pertanto, il ricorso va accolto nei sensi di cui sopra, con conseguente annullamento del provvedimento gravato.
31. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO