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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/04/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 293/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata in [...] il [...]. Parte_2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. ANDRACCO MARCO del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a SANREMO (IM) in data 11/03/2004;
• hanno avuto , maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione. Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 Parte_2
SANREMO l'11/03/2004, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 2004, parte 1, atto n. 13), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati e a fissare la loro residenza ove meglio riterranno opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano che i rapporti economici e patrimoniali intercorrenti fra gli stessi sono stati definiti da tempo con reciproca soddisfazione.
Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di SANREMO (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Con separata ordinanza si dispone per il prosieguo del giudizio, relativamente alla domanda di divorzio.
Imperia, deciso il 16/04/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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