Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1263/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Angelo Scarpati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1263/2022 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento del danno per lesioni personali da cose in custodia
TRA
E nella qualità di esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sul minore , elettivamente domiciliati in Castellammare di Stabia, alla Persona_1 via Petrarca n.65, presso lo studio dell'avvocato Nicola Basile, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
E
in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliato in S. Controparte_1
Antonio Abate, alla piazza Don Mosè Mascolo, presso l'avvocatura del ove è stato CP_1 incaricato l'avvocato Amedeo Guerretti, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHE'
1
Mario Morgantini n.3, presso lo studio dell'avvocato Stefano Carnevale, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: azione di risarcimento del danno a persona da cose in custodia.
Conclusioni: come da documentazione depositata in atti e da verbale d'udienza del 6.3.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e nella Parte_1 Parte_2 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , evocavano in giudizio Persona_1 dinanzi a questo Tribunale il , per sentir dichiarare la sua Controparte_1 responsabilità esclusiva in ordine alla determinazione dell'evento ivi descritto, e vederlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite dal minore, in data 22-08-
2019, alle ore 19.00 circa, in , alla via Casa Rustillo, che quantificavano in Controparte_1 euro 39.482,96, come da consulenza di parte, o di quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
A tal fine, premettevano che: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, Per_1
percorreva a piedi la via Casa Rustillo per rientrare a casa, allorquando rovinava al suolo
[...]
a causa della presenza di un dissesto del manto stradale, dovuto alla presenza di lavori;
a seguito dell'evento, il minore riportava “frattura scomposta metafisi distale di radio”, come diagnosticato dai sanitari dell'Ospedale “Santobono - Pausilipon”, di Napoli, ove veniva accompagnato. Ricorrevano, quindi, i presupposti dell'art. 2051 c.c. in combinato disposto con l'art. 2043 c.c..
Il , in persona del sindaco p.t., costituitosi regolarmente Controparte_1 in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, ai sensi del D.lgs. n.132 del 12-09-2014, nonché, sempre in via preliminare, chiedeva chiamare in causa la poiché CP_2 responsabile dei difetti del manto stradale dovuti ai lavori da essa svolti;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto, dichiarando che le presunte lesioni riportate dal minore erano dovute a caso fortuito o forza maggiore, con condanna degli attori alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo con decreto del 08-06-2022, si costituiva regolarmente in giudizio la in persona del legale rappresentante p.t., negando la CP_2 propria responsabilità in ordine alla causazione dell'evento lesivo verificatosi, e chiedendo a
2 propria volta la chiamata in causa della società Idroambiente s.r.l., avendo essa effettuato materialmente i lavori;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con distrazione in favore dello scrivente avvocato.
Il giudice, all'udienza del 22-11-2022, rigettata l'istanza di chiamata in causa della società Idroambiente s.r.l., avanzata dalla assegnava alle parti il termine di quindici CP_2 giorni per la comunicazione dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita,
a cui gli istanti davano seguito come emerso da documentazione depositata in atti.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. (con decorrenza dal 06-03-2023), assunte le deposizioni testimoniali, il giudicante, all'udienza del 06-03-2025, riservava la causa in decisione con i termini di legge.
2. In via principale, gli attori hanno proposto la domanda, ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato. Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (Cass. civ., n. 1064/2018; Cass. civ.,
n. 11526/2017).
Per quanto riguarda la responsabilità della p.a., in particolare, deve evidenziarsi che l'orientamento formatosi a partire dal 2006 (Cass. 3651/2006; 15383 e 15384/2006;
20427/2008), ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (contra Cass. 2308/2007, secondo cui si verserebbe in ipotesi di responsabilità presunta).
Nella specie gli attori hanno lamentato che il sinistro si è verificato per il dinamismo intrinseco della cosa (ovvero per la conformazione della sede stradale) e per la pericolosità dovuta alla insidiosità della res, derivante da fattori esterni (assenza segnalazioni, tale da renderla non visibile).
2.1. Nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte e dal riscontro emergente dal contenuto degli ulteriori atti acquisiti (verbale di accettazione P.S. AORN
Santobono-Pausilipon n. 20190065531 del 22-08-2019 ore 20.20, lettera di costituzione in mora del 03-03-2020, documentazione fotografica e ulteriore medica) può dirsi provato che l'evento si sia verificato secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo.
Ed infatti, il testimone escusso ( ha riferito di aver visto, alle ore Testimone_1
19.00 circa di un giorno di fine agosto, in via Casa Rustillo, in , il minore Controparte_1
3 , in compagnia della madre, cadere nel punto in cui vi era un tombino dell'acqua Persona_1 che non era livellato rispetto al manto stradale e non era segnalato;
inoltre, nel verbale di pronto soccorso è indicata, quale circostanza del trauma, “incidente in strada”, e la lettera di costituzione in mora e la documentazione fotografica riconosciuta dal teste, unitamente a quella medica ulteriore prodotta, dimostrano la verificazione dell'evento.
Sulla scorta delle descritte emergenze, tuttavia, il tribunale ritiene che l'anomalia lamentata fosse visibile e quindi percepibile dal minore danneggiato che avesse percorso la strada con la diligenza media, ragione per la quale avrebbe potuto e dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare il sinistro de quo.
La verificazione dell'evento è avvenuta in condizioni di buona luce naturale (ore 19.00 circa, del mese di agosto) e nei pressi dell'abitazione degli attori, come peraltro confermato dalle dichiarazioni rese al pronto soccorso dov'è precisato nella diagnosi che il danno era dovuto a “caduta accidentale nei pressi del proprio domicilio per manto stradale sconnesso”.
Ed infatti, il teste, presente al momento della caduta, ha dichiarato, a conferma della visibilità della suddetta anomalia, che “non vi era erba o altro sedime a copertura del cennato tombino”.
Le peculiarità di quanto accaduto, per come emerso in istruttoria, evidenziano che l'insidia dedotta era, dunque, ben visibile e prevedibile in assenza di barriere o ostacoli di sorta che impedissero di vedere e percepire anticipatamente il pericolo, come invero si desume ictu oculi dai rilievi fotografici prodotti, tenuto conto che l'evento si è verificato a poca distanza dall'abitazione degli attori e, quindi, il minore – e i genitori, obbligati alla sua sorveglianza - fossero presuntivamente ben a conoscenza dell'esistenza del dislivello presente sulla strada percorsa.
Per i motivi su esposti, quindi, si può senz'altro escludere che l'anomalia del tratto di strada in questione non fosse visibile da parte del danneggiato o che vi fossero condizioni della strada che ne impedissero la prevedibilità.
La circostanza che il danneggiato fosse minore di anni 10 non inficia le conclusioni illustrate, in quanto ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso causale, rileva il comportamento oggettivo della vittima e non l'elemento psicologico.
Si ritiene, invero, in giurisprudenza: “allorquando la vittima di un fatto illecito abbia concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno, l'obbligo del responsabile di risarcire quest'ultimo si riduce proporzionalmente, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, anche nel caso in cui la vittima fosse incapace di intendere e di volere, in quanto l'espressione “fatto colposo” che compare nel citato art. 1227, non va intesa come riferentesi all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza. L'accertamento in ordine allo stato di capacità naturale della vittima e delle circostanze riguardanti la verificazione dell'evento, anche in ragione del comportamento dalla stessa vittima tenuto, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice del merito” (Cass. civ., sez. un., 351/1964; Cass. civ., 1736/1978, Cass. civ., 2704/2005; Cass. civ., 14548/2009; Cass. civ., 3242/2012).
4 In questa complessiva ottica (ossia della verifica di sussistenza dell'incidenza causale della condotta della minore, in stato di capacità naturale o meno, nella verificazione dell'evento di danno), la S.C. ha statuito chiaramente il seguente principio: “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere oggettivamente prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze (secondo uno standard di comportamento correlato, dunque, al caso concreto), tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del suo comportamento imprudente (in quanto oggettivamente deviato rispetto alla regola di condotta doverosa cui conformarsi) nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
L'accertamento delle anzidette circostanze materiali, rilevanti ai fini della verifica di sussistenza del nesso causale tra fatto ed evento dannoso, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice del merito” (Cass. civ., ordinanza n. 2483 dell'1-
2-2018; conf., Cass. civ., ordinanza n. 4178 del 19-2-2020; v. anche, Cass. civ., ordinanza n.
3557 del 13-2-2020).
Ne consegue che gli attori non hanno provato il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento allegato (e cioè che la caduta sia stata determinata proprio dalla conformazione dei luoghi), essendo invece ricollegabile all'incauta condotta avuta dal minore nel percorrere il tratto stradale in questione senza adottare le dovute cautele (aggirando il pericolo, arrestandosi innanzi al dislivello, ecc.), per cui deve ritenersi che l'evento sia stato causato dalla esclusiva condotta imprudente e negligente del danneggiato ovvero di chi in quel momento esercitava la responsabilità e vigilanza sul minore danneggiato.
3. Alla luce delle osservazioni fin qui esposte, la domanda non può essere accolta.
Conseguentemente, risultando assorbita, alcuna statuizione deve essere emessa in ordine alla domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della CP_1 CP_2
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai parametri minimi, tenuto conto del valore della causa, del pregio delle difese, della natura della controversia e delle questioni affrontate, secondo il criterio del disputatum (v. Cass. n.
28417/2018), (scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000).
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite nei rapporti con CP_2 che vanno poste a carico degli attori, si osserva che in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 31889 del 6-12-2019, conf., Cass. civ., ordinanza n. 18710 dell'1-7-2021; v. anche, Cass. civ., ordinanza n. 10364 del 18-4-2023).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, in persona del Giudice monocratico, dott.
Angelo Scarpati, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
A. Rigetta la domanda attorea;
B. Condanna e nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore , al pagamento, in solido fra loro, in favore Persona_1 del , in persona del sindaco p.t., delle spese di lite che liquida in Controparte_1 euro 518,00 per spese vive ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso generale delle spese al 15% ed oltre iva e cpa se dovuti;
C. Condanna e nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore , al pagamento, in solido fa loro, in favore Persona_1 della in legale rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida in euro 0,00 per CP_2 spese vive ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso generale delle spese al 15% ed oltre iva e cpa se dovuti, con attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata, il 1.6.2025
Il giudice monocratico dott. Angelo Scarpati
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