Sentenza 6 ottobre 2016
Massime • 1
Il Comune organizzatore di una manifestazione artistica è responsabile per le lesioni riportate da un avventore in conseguenza dell'accalcarsi degli spettatori presso la porta d'ingresso ad un "auditorium", luogo di suo svolgimento , ove il sinistro sia prevedibile ed evitabile adottando idonee misure e cautele (quali transenne o presenza di personale incaricato), in relazione alle concrete circostanze del caso (costituite, nella specie, dalla aspettativa di un considerevole afflusso di pubblico in un luogo con gradini e scarsa illuminazione), salva la prova che l'evitabilità del danno fosse perseguibile solo con l'impiego di mezzi straordinari, ovvero che il danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo connotato da eccezionalità ed imprevedibilità tali da interrompere il nesso di causalità, facendo un uso anormale della cosa, così singolare, da non poter essere neppure prevedibile e prevenibile. (Così statuendo, la S.C. ha escluso che potesse ritenersi eccezionale ed imprevedibile il comportamento del danneggiato che, nonostante l'età matura, la non agevole situazione dei luoghi e la folla impaziente, non si era tenuto in disparte, ma aveva cercato di conseguire comunque un posto da cui assistere comodamente allo spettacolo).
Commentario • 1
- 1. LA REPONSABILITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'INADEGUATA ORGANIZZAZIONE O GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHENicola De Rossi · https://www.bloggiuridico.it/ · 14 dicembre 2017
Quando la P.A. può essere chiamata a rispondere dei danni alle cose e soprattutto alle persone La celebrazione di una manifestazione pubblica – intesa come come evento di carattere sportivo, culturale, musicale, di intrattenimento, ecc., con prevedibile elevato afflusso di persone – implica l'adempimento da parte della Pubblica Amministrazione di molteplici compiti di natura organizzativa e gestionale, finalizzati a garantire le migliori condizioni di sicurezza e di ordine pubblico. In particolare, con la circolare del 7 giugno 2017 n. 555/OP/0001991/2017/1, inviata a tutti i soggetti preposti all'indomani dei gravi incidenti successi in piazza San Carlo, a Torino, durante la finale di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/10/2016, n. 19993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19993 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2016 |
Testo completo
ORIGINALE 19993 /2 016 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA Responsabilità IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del Comune LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE organizzatore per caduta TERZA SEZIONE CIVILE determinata dalla folla Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: accalcatasi all'ingresso Presidente Dott. ANGELO SPIRITO dell'Auditorium -comunale Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA Concorso di colpa del Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Rel. Consigliere danneggiato -Rilevanza Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO Fondamento - Condizioni Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA Limiti ha pronunciato la seguente R.G. N. 25995/2013 Cron. 19993 SENTENZA Q.l sul ricorso 25995-2013 proposto da: Rep. elettivamente ud. 14/04/2016 DORE MARIA FRANCESCA [...], domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo pu studio dell'avvocato CONCETTA TROVATO, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO LAI giusta procura speciale in calce al ricorso;
ricorrente 2016 contro 818 COMUNE ITTIRI FONDIARIA SAI SPA;
'
- intimati -
avverso la sentenza n. 141/2013 della CORTE D'APPELLO SEZ DIST. DI SASSARI, depositata il 02/04/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2/4/2013 la Corte d'Appello di Cagliari, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società Fondiaria Sai s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Sassari n. 169/2011, ha dichiarato la concorrente responsabilità, nella misura del 75%, della danneggiata ed originaria attrice sig. MA FR DO nella causazione del sinistro avvenuto il 6/1/2002, dell'Auditoriumallorquando mentre stava salendo i gradini comunale di Ittiri, sospinta dalla folla che si accalcava al suo ingresso e, anche a causa della carenza d'illuminazione dell'area e della mancanza di personale di sorveglianza che consentisse un regolare flusso nell'ingresso dei numerosi era caduta sulla scalinata, procurandosi gravi spettatori, lesioni da cui erano residuati a suo carico anche postumi invalidanti permanenti>>. Con conseguente riduzione risarcimento del danno liquidato in favore dell'ammontare di della medesima dal giudice di 1^ cure. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la DO propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il 1° motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione>> degli artt. 1917 c.c., 32, 103, 105, 106 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1 ° co. n. 3, c.p.c.; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione>> 3 su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente qualificato come di garanzia propria, anziché impropria, chiamata della compagnia assicuratrice Fondiaria l'effettuata Sai s.p.a. Con il 2° motivo denunzia violazione e falsa applicazione>> degli artt. 2043, 1227 c.c., 40, 41 c. p., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ed immotivatamente ritenuto il suo concorso di colpa nella causazione del sinistro, per di più nella preponderante misura del 75%. Il 2° motivo, che va preliminarmente esaminato in quanto logicamente prioritario, è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati. E' rimasto nella specie accertato che la caduta dell'odierna ricorrente, nel mentre attendeva con altre persone l'apertura dell'ingresso dell'auditorium in cui doveva tenersi lo spettacolo del comico EN Urgu>>, è avvenuta a causa della folla che si era accalcata all'ingresso, per poter accedere ai posti migliori, e dalla quale era stata sospinta>>. Dopo avere sottolineato la correttezza dell'avviso del giudice di prime cure per avere evidenziato la condotta colposa del Comune organizzatore dell'evento per non avere predisposto alcun servizio per disciplinare l'afflusso degli spettatori alla struttura, non potendosi infatti escludere, necessariamente con una valutazione ex ante, l'opportunità di tale servizio in relazione alla "modestia" dell'evento, e dovendo, invece, porsi in risalto che l'ingresso libero, il ridotto numero di posti a disposizione e la notorietà locale personaggio chiamato ad esibirsi avrebbe dovuto far del propendere l'amministrazione per l'approntamento dell'indicato servizio>>, nonché per avere sottolineato come la presenza di idonee misure (transenne o corridoi di accesso obbligati) e di personale incaricato avrebbe potuto, quanto meno, contenere la calca degli spettatori ed evitare condizioni di rischio per traendone la conclusione che dal relativoquest'ultimi>>, mancato apprestamento deriva la responsabilità dell'Amministrazione comunale>>, la corte di merito nell'impugnata sentenza invero pervenuta a disattendere i suindicati principi. In particolare là dove ha affermato che l'odierna ricorrente si è volontariamente esposta al rischio di subire danni fisici>> in quanto, nel dato pacifico che l'appellata all'epoca dei fatti non era più giovane, avendo compiuto 63 anni, è agevole rilevare che la stessa una volta preso atto della situazione che si era via via venuta a verificare per il considerevole afflusso di spettatori, per le carenze di illuminazione e per la presenza nel piazzale di gradini che potevano determinarle problemi di equilibrio, avrebbe dovuto 5 puramente e semplicemente sottrarsi alla calca e tenersi in disparte in attesa della apertura della porta di ingresso, in modo tale da accedere alla struttura con modalità tali da non rischiare spintoni o strattoni;
ed invece, al fine, ritenuto per essa prevalente, di conseguire comunque un posto da cui comodamente allo spettacolo, siassistere è consapevolmente rischio di subire spintoni da parte degli altriesposta al impazienti e accaniti avventori e di cadere a terra>>. Pervenendo quindi a concludere che questa sua volontaria esposizione al rischio di caduta, sebbene non determini una completa Cesura del nesso causale tra evento e condotta colposa del Comune, ha concorso in modo preponderante allo stesso evento>>, stimando nel 75% il concorso della vittima. Orbene, atteso che il nesso di causalità indica la derivazione di un evento dannoso da una condotta ( dolosa come nella specie ) colposa in quanto il primo non si sarebbe verificato in assenza di quest'ultima { cfr., con riferimento a diverse fattispecie, Cass., 22/2/2016, n. 3428; Cass., 6/5/2015, n. 9008 ), l'erroneità dell'assunto della corte di merito si coglie invero con tutta evidenza là dove, dopo avere correttamente ascritto la caduta alla negligente, imprudente ed imperita organizzazione dello spettacolo da parte del Comune, ergo alla colpa del medesimo (per non avere predisposto idonee misure (transenne corridoi di accesso obbligati) >> né la presenza di personale incaricato>>, che avrebbe potuto, quanto meno, contenere la calca degli 6 spettatori ed evitare condizioni di rischio per pervenuta а sostanzialmente svuotare di quest'ultimi>>), è tale conclusione apoditticamente ed illogicamente contenuto ascrivendo la caduta dell'odierna ricorrente pressoché in via esclusiva alla sua stessa colpa. На in particolare ritenuto colposa la condotta della danneggiata in quanto, benché non più giovane, avendo compiuto 63 anni>>, in spregio delle circostanze di tempo e di luogo (stante < il considerevole afflusso di spettatori>>, le carenze di illuminazione>>, la presenza nel piazzale di gradini che potevano determinarle problemi di equilibrio >>) si è nel caso ostinata a voler conseguire comunque un posto da cui assistere comodamente allo spettacolo>>, a tale stregua consapevolmente esponendosi al rischio di subire spintoni da parte degli altri impazienti e accaniti avventori e di cadere a terra>>, anziché sottrarsi alla calca e tenersi in disparte in attesa della apertura della porta di ingresso>>. Afferma in sostanza la corte di merito nell'impugnata sentenza che se l'odierna ricorrente fosse stata più prudente, come le circostanze di tempo e di luogo imponevano, al pari degli altri spettatori non sarebbe caduta. Ergo, conclude tale giudice, è la condotta imprudente, e pertanto colposa, della cliente odierna ricorrente ad essere nella specie assurta a causa pressoché esclusiva del danno, ponendosi come interruttiva -pur se non completamente- del nesso di causalità tra evento dannoso e condotta colposa del 7 Comune organizzatore ( sebbene non determini una completa Cesura del nesso causale tra evento e condotta colposa del Comune>> ). Va al riguardo tuttavia Osservato che, ben nota la situazione dei luoghi (le carenze di illuminazione>>, la presenza nel piazzale di gradini>> che potevano determinare agli avventori problemi di equilibrio>>) nonché agevolmente afflusso di spettatori>>>,prevedibile il considerevole emerge viceversa con tutta evidenza la diretta derivazione del sinistro ( la caduta, con conseguenti gravi lesioni personali della spettatrice odierna ricorrente ) alla condotta colposa proprio del Comune organizzatore non improntata alla diligenza, prudenza e cautela dovute in relazione alle concrete circostanze di luogo e del caso. Il comportamento mantenuto dall'odierna ricorrente non risulta d'altro canto connotato da carattere di eccezionalità ed imprevedibilità, a tale stregua non configurandosi come con riferimento a interruttiva del nesso di causalità ( cfr., 29/2/2016, n. 3983; Cass., diverse fattispecie, Cass., 22/2/2016, n. 3428 ). In altri termini, rimasto accertato che la caduta della danneggiata odierna ricorrente è stata nella specie causata dalla ressa di persone affollatasi nella piazza antistante 1'Auditorium in ragione degli spintoni degli impazienti 49 e accaniti avventori>>, il Comune organizzatore non ha invero dimostrato che l'evento dannoso presentasse i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno fosse perseguibile solamente con l'impiego di mezzi straordinari ( cfr. Cass., 9/6/2016, n. 11802. E già Cass., 20/2/2006, n. 3651 ); che l'infortunata abbia fatto un uso anormale della cosa così singolare da non poter essere neppure prevedibile e prevenibile (cfr. Cass., 8/5/2008, n. 11227), nulla avendo al riguardo indicato la corte di merito. Va per altro verso sottolineato che, ove ritenuta ( sulla base di precisi indici rivelatori di negligenza, imprudenza, regole e imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, non integrati dalla suindicata discipline, certamente possibilità di rinunziare a fare la fila in attesa dell'apertura delle porte dell'Auditorium dalla corte di merito nell'impugnata sentenza illogicamente argomentata in base alla mera circostanza che la danneggiata avesse già compiuto 63 anni>> ) nella specie colposa anche la condotta della vittima, in ordine (anche) alla determinazione della proporzione del relativo concorso con quella del danneggiante deve essere dal giudice fornita congrua motivazione, con specifica indicazione dei criteri e degli indici all'uopo considerati, non potendo limitarsi, come invero nell'impugnata sentenza, ad una mera del tutto apodittica indicazione. Dell'impugnata sentenza, rigettato il 1° motivo ( giacché come dalle Sezioni Unite di questa Corte posto in rilievo in caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione -esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta- giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c., dovendosi litisconsorzio necessario comunque ravvisare un'ipotesi di processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo estendere dell'accertamento relativo al rapporto principale,chiamato, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione: V. Cass., Sez. Un., 4/12/2015, n. 24707 ), s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari, che in diversa composizione procederà а nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
10 La Corte accoglie p.q.r. il 2° motivo di ricorso, rigettato il 1°. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Cagliari, in diversa composizione. Roma, 14/4/2016 Il Presidente. Il Consigliere est. lll Funzionario Giudiziarie Innocenzo BATTISTA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 6.OTT. ZUID Funzionario Gudiziarie Oggi Innocanze 11