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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/10/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 396/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.Marcello Castiglione - Presidente rel.
Dott.Franco Davini - Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello n.396/2025 R.G. V.G. contro la sentenza del Tribunale di Genova in data 02.04.2025 n.919 promossa da:
elettivamente domiciliato in Genova via Roma 5/8 nello Parte_1 studio dell'Avv.Enrico Grego che lo rappresenta e difende per mandato in atti
- APPELLANTE
c o n t r o elettivamente domiciliata in Genova via Corsica 2/5 nello Controparte_1 studio dell'Avv.Paola Lercari che la rappresenta e difende per mandato in atti
- APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale – Sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE: Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, previe le declaratorie del caso,respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa,in modifica di quanto disposto in sentenza n. 919/2025 emessa dal Tribunale di
Genova,R.G. n. 6812/2024, notificata il 9.4.2025: 1. revocare la condanna di a “restituire immediatamente alla Parte_1
Signora i 650 beni rimasti nell'abitazione del convenuto ed Controparte_1 elencati nel verbale di inventario del Cancelliere del Tribunale di Genova indicati in motivazione per i motivi esposti in parte motiva.
2. dichiarare l'addebito della separazione in capo ad Controparte_1 confermando comunque la sua indipendenza economica;
3. revocare l'ammissione al gratuito patrocinio di e/o Controparte_1 disporre la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Entrate e/o alla Procura competente affinchè proceda per il reato meglio ritenuto;
4. condannare alle spese di entrambi i gradi di giudizio”. Controparte_1
PER L'APPELLATA: “Respingere l'appello confermando la sentenza impugnata”.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Genova con la sentenza oggetto di impugnazione ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, respingendo le reciproche domande di addebito della separazione;
ha respinto la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla moglie contro il marito;
ha condannato il
[...]
a restituire immediatamente alla moglie i 650 beni rinvenuti Pt_1 nell'abitazione coniugale ed elencati nei verbali di inventario del Cancelliere del
Tribunale di Genova. Il ha proposto appello contro la sentenza del Parte_1
Tribunale, col quale chiede di dichiarare l'addebito della separazione alla moglie e revocare la condanna alla restituzione dei beni. La resiste CP_1 all'impugnazione, opponendosi al suo accoglimento. Le parti hanno discusso la causa all'udienza del 08.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
La domanda di addebito della separazione alla moglie, respinta dal Tribunale e riproposta con l'atto di appello, è destituita di fondamento. La crisi del rapporto coniugale, come affermato dal Tribunale, deve imputarsi a disaccordi esistenti tra i coniugi già prima del matrimonio. Lo stesso appellante non nega l'esistenza di questi contrasti in epoca anteriore al matrimonio. I fatti specifici, che addebita alla moglie come causa diretta della separazione, non sono provati.
Quanto alla restituzione dei beni, costituiti da effetti personali della moglie, essi sono indicati e descritti nei verbali del Cancelliere, onde non v'è questione sulla loro precisa individuazione. Il non ha contestato di detenere i Parte_1 beni nella sua abitazione e ha dichiarato espressamente che essi sono di proprietà della moglie. Si oppone alla restituzione, condizionandola al rilascio da parte della moglie di una liberatoria totale con riferimento a qualsiasi ulteriore pretesa di contenuto economico. Questa pretesa, che nasce da un preteso accordo intervenuto tra le parti, non è giustificata, non rinvenendosi in atti l'asserito verbale del 13.08.2024 nel quale sarebbe contenuto l'accordo delle parti.
Mentre respinge l'appello, intanto conferma la sentenza del Tribunale, liquida a carico dell'appellante le spese del presente grado del giudizio in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così decide:
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 3.000,00, a favore dell'Erario.
Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente respinto.
Genova, 22 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.Marcello Castiglione - Presidente rel.
Dott.Franco Davini - Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello n.396/2025 R.G. V.G. contro la sentenza del Tribunale di Genova in data 02.04.2025 n.919 promossa da:
elettivamente domiciliato in Genova via Roma 5/8 nello Parte_1 studio dell'Avv.Enrico Grego che lo rappresenta e difende per mandato in atti
- APPELLANTE
c o n t r o elettivamente domiciliata in Genova via Corsica 2/5 nello Controparte_1 studio dell'Avv.Paola Lercari che la rappresenta e difende per mandato in atti
- APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale – Sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE: Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, previe le declaratorie del caso,respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa,in modifica di quanto disposto in sentenza n. 919/2025 emessa dal Tribunale di
Genova,R.G. n. 6812/2024, notificata il 9.4.2025: 1. revocare la condanna di a “restituire immediatamente alla Parte_1
Signora i 650 beni rimasti nell'abitazione del convenuto ed Controparte_1 elencati nel verbale di inventario del Cancelliere del Tribunale di Genova indicati in motivazione per i motivi esposti in parte motiva.
2. dichiarare l'addebito della separazione in capo ad Controparte_1 confermando comunque la sua indipendenza economica;
3. revocare l'ammissione al gratuito patrocinio di e/o Controparte_1 disporre la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Entrate e/o alla Procura competente affinchè proceda per il reato meglio ritenuto;
4. condannare alle spese di entrambi i gradi di giudizio”. Controparte_1
PER L'APPELLATA: “Respingere l'appello confermando la sentenza impugnata”.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Genova con la sentenza oggetto di impugnazione ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, respingendo le reciproche domande di addebito della separazione;
ha respinto la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla moglie contro il marito;
ha condannato il
[...]
a restituire immediatamente alla moglie i 650 beni rinvenuti Pt_1 nell'abitazione coniugale ed elencati nei verbali di inventario del Cancelliere del
Tribunale di Genova. Il ha proposto appello contro la sentenza del Parte_1
Tribunale, col quale chiede di dichiarare l'addebito della separazione alla moglie e revocare la condanna alla restituzione dei beni. La resiste CP_1 all'impugnazione, opponendosi al suo accoglimento. Le parti hanno discusso la causa all'udienza del 08.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
La domanda di addebito della separazione alla moglie, respinta dal Tribunale e riproposta con l'atto di appello, è destituita di fondamento. La crisi del rapporto coniugale, come affermato dal Tribunale, deve imputarsi a disaccordi esistenti tra i coniugi già prima del matrimonio. Lo stesso appellante non nega l'esistenza di questi contrasti in epoca anteriore al matrimonio. I fatti specifici, che addebita alla moglie come causa diretta della separazione, non sono provati.
Quanto alla restituzione dei beni, costituiti da effetti personali della moglie, essi sono indicati e descritti nei verbali del Cancelliere, onde non v'è questione sulla loro precisa individuazione. Il non ha contestato di detenere i Parte_1 beni nella sua abitazione e ha dichiarato espressamente che essi sono di proprietà della moglie. Si oppone alla restituzione, condizionandola al rilascio da parte della moglie di una liberatoria totale con riferimento a qualsiasi ulteriore pretesa di contenuto economico. Questa pretesa, che nasce da un preteso accordo intervenuto tra le parti, non è giustificata, non rinvenendosi in atti l'asserito verbale del 13.08.2024 nel quale sarebbe contenuto l'accordo delle parti.
Mentre respinge l'appello, intanto conferma la sentenza del Tribunale, liquida a carico dell'appellante le spese del presente grado del giudizio in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così decide:
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 3.000,00, a favore dell'Erario.
Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente respinto.
Genova, 22 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE