Art. 3. Pensioni di inabilita' e indiretta 1. Fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge, ove non sussistano le condizioni di eta' di iscrizione o reiscrizione alla Cassa previste dall' articolo 4, primo comma, lettera b), della legge 20 ottobre 1982, n. 773 , la pensione di inabilita' o indiretta spetta con la riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o reiscrizione alla Cassa a decorrere dal compimento del quarantesimo anno di eta'.
2. La riduzione di cui al presente articolo e' cumulabile con le altre previste dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773 .
3. Il trattamento previsto dal presente articolo viene corrisposto nei confronti di coloro che non siano beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale, e loro superstiti, che matureranno il diritto a pensione di inabilita' o indiretta o che lo abbiano maturato successivamente ai termini di cui all' articolo 26, secondo e terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 .
Note all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 4 della legge n. 773/1982 si vedano le precedenti note all'art. 1.
- Il testo dell' art. 26, secondo e terzo comma, della legge n. 773/1982 e' il seguente:
"Art. 26 (Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie). - Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianita' che maturano dal primo giorno del mese successivo alla sua entrata in vigore.
Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente; cosi' anche le relative pensioni di reversibilita' e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia deceduto prima della stessa data.
Sono concesse secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidita' per le quali i presupposti si siano verificati, e la domanda sia stata presentata, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni intervenute.
A decorrere dalla data di cui al primo comma, nei confronti di coloro che si sono avvalsi della riduzione del contributo secondo l' articolo 27 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 , la pensione viene liquidata in base alla presente normativa, ma con la riduzione prevista dal secondo comma dell'articolo 16 della citata legge.
Fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di cui al primo comma, le pensioni minime previste dal quinto comma dell'articolo 2 sono calcolate in base a sei volte il contributo minimo per gli iscritti alla Cassa, vigente nel mese indicato dal primo comma medesimo".
2. La riduzione di cui al presente articolo e' cumulabile con le altre previste dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773 .
3. Il trattamento previsto dal presente articolo viene corrisposto nei confronti di coloro che non siano beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale, e loro superstiti, che matureranno il diritto a pensione di inabilita' o indiretta o che lo abbiano maturato successivamente ai termini di cui all' articolo 26, secondo e terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 .
Note all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 4 della legge n. 773/1982 si vedano le precedenti note all'art. 1.
- Il testo dell' art. 26, secondo e terzo comma, della legge n. 773/1982 e' il seguente:
"Art. 26 (Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie). - Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianita' che maturano dal primo giorno del mese successivo alla sua entrata in vigore.
Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente; cosi' anche le relative pensioni di reversibilita' e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia deceduto prima della stessa data.
Sono concesse secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidita' per le quali i presupposti si siano verificati, e la domanda sia stata presentata, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni intervenute.
A decorrere dalla data di cui al primo comma, nei confronti di coloro che si sono avvalsi della riduzione del contributo secondo l' articolo 27 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 , la pensione viene liquidata in base alla presente normativa, ma con la riduzione prevista dal secondo comma dell'articolo 16 della citata legge.
Fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di cui al primo comma, le pensioni minime previste dal quinto comma dell'articolo 2 sono calcolate in base a sei volte il contributo minimo per gli iscritti alla Cassa, vigente nel mese indicato dal primo comma medesimo".