Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 604
CS
Rigetto
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Impugnabilità del parere endo-procedimentale

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il parere fosse un atto endo-procedimentale privo dei caratteri di definitività, non autonomamente impugnabile. Solo il provvedimento finale di diniego di condono avrebbe integrato la lesione effettiva della sfera giuridica del richiedente.

  • Rigettato
    Natura del provvedimento finale di diniego

    La legge n.47/85 prevede che il diniego debba essere espresso con motivato provvedimento, escludendo la configurabilità di un diniego implicito in caso di inerzia.

  • Rigettato
    Competenza dell'organo che ha espresso il parere

    Il Consiglio di Stato ha evidenziato che l'ufficio provinciale aveva attribuzioni limitate alla viabilità stradale e non era l'ente deputato al rilascio della sanatoria, conferendo de facto un potere di definizione del procedimento ad un organo privo di attribuzioni.

  • Rigettato
    Natura endo-procedimentale del parere

    Il Consiglio di Stato ha confermato la natura endo-procedimentale del parere, evidenziando che il tecnico si qualificava come 'responsabile dell'istruttoria' e che il parere lasciava un margine di opinabilità all'ufficio richiedente.

  • Rigettato
    Rimedi contro l'inerzia amministrativa

    Il Consiglio di Stato ha osservato che, in caso di arresto procedimentale, la parte avrebbe potuto attivare gli ordinari rimedi previsti contro l'inerzia dell'amministrazione, cosa che non risulta essere avvenuta.

  • Rigettato
    Travisamento dei presupposti e violazione dell'art.33 della L. n.47/85

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto il motivo infondato, poiché il vincolo di rispetto stradale esisteva sin dal 1968 e si riferiva anche alle strade comunali. In ogni caso, la distanza di 14 metri dall'immobile alla strada violava il parametro normativo.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e violazione delle norme in materia di partecipazione procedimentale

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto il motivo infondato, evidenziando che l'organo istruttore aveva effettuato verifiche documentali e sopralluoghi. Inoltre, è stato inviato un preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 a cui la parte non ha replicato, impedendole di allegare ulteriori elementi. Si è anche applicato l'art. 21 octies L. 241/90, ritenendo che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 604
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 604
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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