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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1443/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MA ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, EL
NI AN, UD
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4052/2021 depositato il 05/07/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3185/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 10/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 242516 TARSU/TIA 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Resistente_1 impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina intimazione di pagamento per T.i.a. relativa all'anno 2006, quale notificatale addì 8 gennaio 2019 dalla A.t.o. Me 1 s.p.
a. Il ricorso denunciò la maturata prescrizione per vano decorso di un quinquennio.
Si costituì la Società emittente.
Il UD adìto, dopo avere riconosciuto ammissibile il ricorso grazie a documento riproduttivo di schermata internet di Poste Italiane – non contestata – ove figura la data di recapito dell'intimazione impugnata, ha accolto il ricorso per maturata prescrizione del credito giacché non v'era prova, tra gli atti di causa, di atti interruttivi del decorso prescrizionale.
La Società emittente ha proposto appello, eccependo l'inammissibilità del ricorso originario e, quanto al merito, argomentando la superfluità della notificazione delle fatture giacché i contribuenti sono perfettamente consapevoli del debito per T.i.a. a prescindere dalla ricezione delle relative fatture.
L'Appellata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente respinge l'eccezione d'inammissibilità del ricorso originario, quale sollevata in ragione della mancata prova della data di notificazione dell'intimazione alla Ricorrente. Così va statuito a causa della mancata specifica contestazione della motivazione addotta dal UD per riconoscere l'ammissibilità del ricorso. In ogni caso, infondata sarebbe la doglianza giacché il documento recante la schermata internet di Poste Italiane, quale rassegnante le vicende della spedizione dell'intimazione, non fu contestato in primo grado.
Per quanto attiene al merito, la Corte rileva che l'Appellante non ha depositato, neppure nel presente grado, atti interruttivi del decorso prescrizionale.
Inconferente – e, come tale, trascurabile – è la tesi impugnatoria per la quale le fatture non sono indispensabili in materia di crediti per T.i.a. Ciò perché avrebbe dovuto dimostrarsi, a contestazione della sentenza,
l'avvenuta notificazione di atti interruttivi del decorso prescrizionale, quale che fosse la loro natura e indefettibilità giuridica.
L'assenza in giudizio dell'Appellata esime la Corte da pronuncia in ordine alle spese.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 4052/2021 r.g., lo rigetta. Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il EL Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MA ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, EL
NI AN, UD
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4052/2021 depositato il 05/07/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3185/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 10/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 242516 TARSU/TIA 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Resistente_1 impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina intimazione di pagamento per T.i.a. relativa all'anno 2006, quale notificatale addì 8 gennaio 2019 dalla A.t.o. Me 1 s.p.
a. Il ricorso denunciò la maturata prescrizione per vano decorso di un quinquennio.
Si costituì la Società emittente.
Il UD adìto, dopo avere riconosciuto ammissibile il ricorso grazie a documento riproduttivo di schermata internet di Poste Italiane – non contestata – ove figura la data di recapito dell'intimazione impugnata, ha accolto il ricorso per maturata prescrizione del credito giacché non v'era prova, tra gli atti di causa, di atti interruttivi del decorso prescrizionale.
La Società emittente ha proposto appello, eccependo l'inammissibilità del ricorso originario e, quanto al merito, argomentando la superfluità della notificazione delle fatture giacché i contribuenti sono perfettamente consapevoli del debito per T.i.a. a prescindere dalla ricezione delle relative fatture.
L'Appellata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente respinge l'eccezione d'inammissibilità del ricorso originario, quale sollevata in ragione della mancata prova della data di notificazione dell'intimazione alla Ricorrente. Così va statuito a causa della mancata specifica contestazione della motivazione addotta dal UD per riconoscere l'ammissibilità del ricorso. In ogni caso, infondata sarebbe la doglianza giacché il documento recante la schermata internet di Poste Italiane, quale rassegnante le vicende della spedizione dell'intimazione, non fu contestato in primo grado.
Per quanto attiene al merito, la Corte rileva che l'Appellante non ha depositato, neppure nel presente grado, atti interruttivi del decorso prescrizionale.
Inconferente – e, come tale, trascurabile – è la tesi impugnatoria per la quale le fatture non sono indispensabili in materia di crediti per T.i.a. Ciò perché avrebbe dovuto dimostrarsi, a contestazione della sentenza,
l'avvenuta notificazione di atti interruttivi del decorso prescrizionale, quale che fosse la loro natura e indefettibilità giuridica.
L'assenza in giudizio dell'Appellata esime la Corte da pronuncia in ordine alle spese.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 4052/2021 r.g., lo rigetta. Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il EL Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone