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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.13467/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I.
Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 13/12/2024 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art 127 ter c.p.c e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito -, promossa da:
nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Ylenia Petrelli
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avvocato Salvatore Graziuso CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto ad assegno mensile di invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 12/12/2022, il ricorrente in epigrafe chiede il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità
o, in subordine, all'assegno di invalidità ex L.118/71, negato in sede amministrativa, e la CP_ condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, parte ricorrente ha contestato l'elaborato peritale deducendo che, contrariamente a quanto rilevato dal CTU, la medesima, sin dal momento della domanda amministrativa, presenterebbe un quadro patologico tale da giustificare il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta. CP_ Si è costituito in giudizio l' , contestando in fatto e diritto gli avversi assunti e concludendo per il rigetto del ricorso.
Tali risultando le richieste delle parti, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 445- bis c.p.c., intitolato “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si
è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. 3 .La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. 4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. 5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo
196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, ritiene il giudicante l'ammissibilità della domanda proposta in questo giudizio, anche sotto il profilo dell'accertamento del diritto alla prestazione.
Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. introduce un giudizio ordinario che ha ad oggetto l'accertamento del diritto ad una delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.
La formulazione letterale dell'art. 445-bis c.p.c., infatti, fa riferimento -al comma 1- alla proposizione di una domanda giudiziale volta a far valere un diritto e non a far valere l'accertamento di un mero stato di fatto, sicché appare ragionevole ritenere che, con il
“ricorso introduttivo del giudizio” di cui al comma 6 debba essere proposta proprio quella domanda giudiziale (”per il riconoscimento dei propri diritti”) che la parte aveva intenzione di proporre ai sensi del citato primo comma.
Tanto premesso, il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
2 Ed infatti, la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità spettano ai mutilati e invalidi civili rientranti nelle previsioni degli artt. 2, 12 e 13 della legge n. 118/71 e successive modificazioni ed integrazioni, che delimitano l'ambito soggettivo di applicabilità del beneficio sia sotto il profilo della specifica indicazione delle minorazioni congenite o acquisite rilevanti a tal fine, sia sotto il profilo delle condizioni economiche dell'inabile o dell'invalido.
Orbene, il C.T.U. Dott. , nominato nella presente fase processuale, nella Persona_1 relazione depositata il 30/11/2024, ha accertato a carico dell'istante un complesso quadro patologico, che, alla luce dell'anamnesi fisiologica e patologica e dell'esame obiettivo, ha determinato nella medesimo una invalidità del 78% a decorrere da Gennaio
2021 (vedasi relazione peritale definitiva, ove il perito risponde alle osservazioni di parte ricorrente affermando che “Preso atto di quanto riportato nelle note redatte dal dr.
, ho riesaminato tutta la documentazione relativa alle patologie di cui è affetto il Per_2 sig. ed allegate agli atti di causa. Sulla base dei dati documentali quindi si Pt_1 conferma la percentuale del 78%. Circa la decorrenza l'esame della documentazione sanitaria ci permette di evidenziare che all'epoca della revoca 2021 le menomazioni accertate erano già presenti e pertanto a correzione di quanto espresso in precedenza riteniamo che la percentuale del 78% debba decorrere dal Gennaio 2021 epoca della revoca.)
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, conclusioni nelle quali si è tenuto conto delle osservazioni di parte ricorrente (sebbene il verbale impugnato nel caso in esame abbia ad oggetto una visita di primo accertamento e non una visita di revisione come affermato nella perizia).
Per tutto quanto detto, sussistono i requisiti sanitari previsti per legge per il riconoscimento del diritto ad assegno mensile di invalidità civile con decorrenza da
Gennaio 2021.
A tal proposito, si deve osservare che la Corte di Cassazione con sentenza n.27010 del
24/10/2018 ha chiarito che “Nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”.
In considerazione della data di decorrenza del diritto azionato rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa (proposta il 17/7/2020 secondo quanto si legge nel verbale di visita del 27/1/2021 allegato al ricorso per ATP) e rispetto alla data di CP_ presentazione del presente ricorso giudiziario, le spese di giudizio tra ricorrente e vanno regolamentate come da dispositivo, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
3 CP_ Le spese di CTU, poste provvisoriamente a carico dell' , devono porsi definitivamente a carico dell' resistente. CP_2
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Dichiara sussistente il requisito sanitario integrante il diritto del ricorrente in epigrafe ad assegno mensile di invalidità civile con decorrenza da Gennaio 2021. CP_ Compensa le spese processuali tra le parti per metà e pone a carico di la parte residua di spese, liquidata in € 1.582,50, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione. CP_ Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato decreto.
Lecce, li 13 Dicembre 2024 - 9 Gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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