Art. 11.
Alla nomina dell'operaio, in prova ed in ruolo, ed alle variazioni del suo inquadramento economico-professionale, si provvede con decreto del Ministro; alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di eta' si provvede con provvedimento del capo del personale.
Nel decreto di nomina sono indicate la categoria di inquadramento e la qualifica professionale.
Restano salve le particolari disposizioni previste per le amministrazioni ad ordinamento autonomo.
Alla nomina dell'operaio, in prova ed in ruolo, ed alle variazioni del suo inquadramento economico-professionale, si provvede con decreto del Ministro; alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di eta' si provvede con provvedimento del capo del personale.
Nel decreto di nomina sono indicate la categoria di inquadramento e la qualifica professionale.
Restano salve le particolari disposizioni previste per le amministrazioni ad ordinamento autonomo.