Articolo 11 della Legge 13 maggio 1975, n. 157
Articolo 10Articolo 12
Versione
18 giugno 1975
Art. 11.
Alla nomina dell'operaio, in prova ed in ruolo, ed alle variazioni del suo inquadramento economico-professionale, si provvede con decreto del Ministro; alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di eta' si provvede con provvedimento del capo del personale.
Nel decreto di nomina sono indicate la categoria di inquadramento e la qualifica professionale.
Restano salve le particolari disposizioni previste per le amministrazioni ad ordinamento autonomo.
Entrata in vigore il 18 giugno 1975