Articolo 1 della Legge 6 dicembre 1965, n. 1369
Articolo 2
Versione
5 gennaio 1966
Art. 1. null amento, il presidente, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, dispone, sempre che l'aula d'udienza sia all'uopo attrezzata, che le dichiarazioni o deposizioni indicate nell'articolo 495 siano in tutto o in parte riprodotte mediante apparecchi di registrazione.
Le registrazioni, racchiuse in apposite custodie numerate e sigillate, sono unite agli atti del procedimento.
Ciascuna custodia deve essere, a sua volta, racchiusa in un involucro, sul quale viene ritrascritto il numero ed indicato il nome della persona o delle persone, alle quali si riferiscono le dichiarazioni registrate.
Per il funzionamento dei registratori il cancelliere ha facolta' di farsi assistere da personale ausiliario.
La registrazione delle dichiarazioni sopra indicate mediante apparecchi non elimina l'obbligo del cancelliere di redigere il verbale ai sensi dell'articolo 495.
Tale verbale fa prova nel caso che le registrazioni disposte non abbiano, per qualsiasi motivo, avuto effetto ovvero non siano chiaramente intellegibili.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1966
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