Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 25/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1862/2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Sabrina Carbini PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1862/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Biondi;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Storti;
CP_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M. nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
; Persona_1
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione all'udienza del 25.3.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da foglio depositato il 25.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.10.2024 ha promosso il presente Parte_1
giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
il 7.9.2002 a Urbino.
[...]
Si è costituita . CP_1 pagina 1 di 5
Ciò premesso, è documentato che (nato nel 1970) e Parte_1 CP_1
(nata nel 1975) hanno contratto matrimonio il 7.9.2002 a Urbino (doc.1 del
[...]
ricorrente). La coppia ha avuto un figlio, , nato il [...], Per_2
maggiorenne, studente. Con decreto emesso il 9.11.2021 il Tribunale di Pesaro ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate (doc.2 del ricorrente). Da allora i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze (doc. 5 e 6 del ricorrente).
Pertanto sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Le condizioni di divorzio concordate dalle parti risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico e vengono recepite dal Tribunale.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1862/2024
R.G. promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; CP_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra istanza disattesa;
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e il 7.9.2002 a Urbino, trascritto nei registri dello Stato
[...] CP_1
Civile del Comune di Urbino al n.40, parte II, serie A, anno 2002;
pagina 2 di 5 B) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di tale Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
C) dà atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti, qui integralmente trascritte:
“1) pronunciare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 n. 2 lett B della Legge
898/1970 così come modificato dalla legge n. 74/1987, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Urbino il 07/09/2002, atto registrato presso l'Ufficio di stato Civile del Comune di Urbino al n. 40 dell'anno 2022 parte II serie A con la perdita del cognome maritale da parte della sig.ra
[...]
CP_1
2) Sotto il profilo economico i coniugi si dichiarano autosufficienti e pertanto rinunciano ad ogni reciproca pretesa, sia presente che passata ed anche all'assegno divorzile.
3) Quanto al figlio, il sig. si obbliga a versare a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento ordinario di e fino alla conclusione del Per_2
percorso degli studi universitari del medesimo, direttamente alla sig.ra
[...] come indicato in sentenza di separazione, € 300,00 con rivalutazione, CP_1
oggi pari ad euro 340,88 mensile, in via anticipata entro il 15 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente come per legge in base alla variazione
ISTAT.
4) la sig.ra a sua volta si obbliga al versamento mensile della CP_1
suddetta somma direttamente su conto corrente e/o carta di credito o debito e/o prepagata intestata ad con obbligo per la stessa di esibire a Persona_3 richiesta del 'avvenuto versamento a favore del sig. Pt_1 Persona_3
5) In ordine alle spese straordinarie, queste sono poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
6) Il figlio potrà continuare a vivere presso l'abitazione della madre, in Per_2
Villa Ceccolini, via Lago di Como n. 53 Pesaro ed a propria discrezione, potrà inoltre soggiornare, anche presso l'abitazione del Parte_1
7) Ad integrale saldo del reciproco apporto economico alla conduzione della vita coniugale, alla formazione del rispettivo patrimonio personale ed a regolarizzazione di ogni reciproco dare/avere, nulla escluso, le parti dispongono che con il presente atto il si obbliga a trasferire in proprietà Parte_1
pagina 3 di 5 alla sig.ra – che si obbliga ad acquistare per il titolo qui CP_1 richiamato – la propria quota pari ad ½ della ex casa coniugale costituita dall'unità immobiliare, comprensiva di arredi e mobilio attualmente ivi presenti, nulla escluso, sita in Pesaro, località Villa Ceccolini, via Lago di Como n. 53, censita al Catasto fabbricati di detto Comune, sezione Ginestreto, alla sezione
G, foglio 8, particella 639, sub 15 e sub 6, comprensiva di ogni accessorio, parte comune/condominiale, anche non censibile, confini Via Lago di Como, proprietà salvo altri, meglio descritta nell'atto di acquisto del CP_2
30.01.2018 a rogito Notaio repertorio n.13.545, raccolta n.10.958, qui da Per_4
considerarsi richiamato e trascritto.
Nel contempo la sig. si obbliga a trasferire al favore del sig. CP_1
che espressamente l'accetta, la somma complessiva di euro Parte_1
102.500,00 (cento due mila cinque cento virgola zero zero) alle seguenti scadenze:
1. pagamento euro 40.000,00 entro 15 giorni dalla sentenza di divorzio e comunque all'atto della stipula dell'atto notarile di trasferimento;
i restanti
62.500,00 euro entro e non oltre il 31 luglio 2025.
Le parti precisano che contestualmente alla quota di proprietà sopra descritta il sig. si obbliga a trasferire alla sig.ra che Parte_1 CP_1
accetta, le di Lui quote del bonus fiscale, non ancora detratte, collegate alla ristrutturazione dell'unità immobiliare sopra descritta, compresa, per intero, la quota di detrazione relativa all'anno 2024.
8) Le parti precisano che, salvo quanto sopra, l'intera operazione è anche finalizzata a tacitare ogni eventuale pregressa ragione di dare ed avere maturata durante il matrimonio.
7) I trasferimenti qui perfezionati verranno formalizzati in atto pubblico avanti a
Notaio, a scelta dalla sig.ra Si precisa che le spese degli atti CP_1
pubblici e quelle per tasse e imposte, relative alle superiori operazioni verranno ripartire come per legge.
8) Le parti precisano che, in caso di mancata formalizzazione in atto pubblico, nel termine sopra indicato e salvo proroga, la parte non inadempiente potrà agire ex art. 2932 c.c. in sede giudiziaria per ottenere sentenza che produca gli effetti degli accordi qui raggiunti.
pagina 4 di 5 9) Ogni altra questione economica nonché la divisione dei restanti beni comuni, salvo i beni di cui il sig. ha richiesto di poter prelevare con email Pt_1 dell'11.03.2025 a mezzo avv. Biondi, è stata già compiutamente regolata dalle parti, per cui, con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si liberano vicendevolmente da qualsiasi obbligo di natura economico-patrimoniale anche relativa alle pregresse richieste di rimborso dell'assegno di mantenimento di e dichiarano di nulla dovere l'uno all'altro, anche per titoli qui non Per_2
richiamati. Le parti precisano che ovviamente per quanto maturato successivamente alla data di sottoscrizione della presente scrittura, anche per le spese di mantenimento straordinarie, valgono i presenti patti.
10) Le parti, per quanto occorrer possa, si danno reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio.
11) Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.”
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, in Pesaro il 25 marzo
2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Sabrina Carbini atto sottoscritto digitalmente pagina 5 di 5