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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/09/2025, n. 2632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2632 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9038 del ruolo generale del contenzioso dell'anno
2021 avente per oggetto “solo danni a cose” discussa oralmente e decisa all'udienza del 23.09.2025
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv.to Enrico D'Ospina mandato in Parte_1
atti
ATTORE
.10.2014 E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cordella Maria, manato in Controparte_1 atti
CONVENUTO
1 CONCLUSIONI: le parti discuteva la causa come da verbale dell'udienza del 23.09.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo. Va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità
– così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (scrive
Cass. 27.7.2006 n. 17145: “La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c.,
e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito”); le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato alla controparte, conveniva in Parte_1 giudizio - innanzi a questo Tribunale – chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“accertare e dichiarare, per le ragioni innanzi rappresentate, che i malfunzionamenti dell'impianto termico presente nell'immobile di proprietà del ricorrente, in narrativa dettagliatamente descritti e risultanti dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio a firma dell'Ing. resa nel giudizio R.G. Persona_1
n. 9764/2020, sono ascrivibili in capo alla e, per l'effetto, condannare la stessa, in persona Parte_2 del sig. , a risarcire il relativo danno arrecato al sig. da quantificare nella Controparte_1 Parte_1 misura di Euro 7.112,00, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia dall'Ill.mo Giudice adito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- con riferimento alla regolamentazione delle spese della procedura esperita iscritta al R.G. n. 9764/2020 di Codesto Ill.mo
2 Tribunale (e di quelle necessarie alla stessa) condannare l'odierno resistente al risarcimento delle stesse da quantificare nella misura di Euro 1.995,44 + Euro 118,50 + Euro 27,00 (specifica professionale CTU
Ing. allegato n. 18 + Contributo Unificato + Marca da bollo) ed Euro 2.347,44 Persona_1
(specifica professionale Avv. Enrico D'Ospina allegato n. 19) per un importo complessivo pari ad Euro
4.488,38; - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che la ricorrente ha subito un danno non patrimoniale per fatto esclusivo del resistente e, per l'effetto, condannare la , Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire il relativo danno non patrimoniale arrecato al Sig.
prudenzialmente quantificabile nella misura di Euro 2.500,00, ovvero nella somma Parte_1 maggiore o minore che sarà determinata in via equitativa dall'Ill.mo Giudice adito, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre oneri e accessori come per Legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.4.2022 parte convenuta contestava in fatto ed in diritto le avverse pretese, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare in rito 1) Accertare e dichiarare il difetto dei presupposti del rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. ; 2) Dichiarare
l'inammissibilità del rito sommario attesa la complessità della materia trattata, le eccezioni e contestazioni sollevate che necessitano di una istruzione probatoria non sommaria e conseguentemente
3) Disporre con ordinanza il rito di cognizione ordinario con fissazione dell'udienza ex art. 183 cpc;
In via preliminare in merito 4) Accertare e dichiarare la domanda inammissibile per intervenuta decadenza dal'azione ex art. 1667 c.c. 2° comma per omessa denuncia dei vizi e/o difformità entro il termine di sessanta giorni;
5) Accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione ex art. 1667 c.c. 3° comma per essere trascorsi oltre due anni dalla fine dei lavori. In via principale nel merito 6) Rigettare la domanda per come formulata ed infondata in fatto e diritto e non provata;
7) Dichiarare, ai sensi della norma si cui all'art.698 c.p.c. ultimo comma inammissibili la CTU tecnica, tutti gli allegati, a firma dell'Ing.
in quanto non preceduti dal provvedimento di acquisizione e/o di ammissibilità da Persona_1 parte del Giudice così come di tutta la documentazione depositata relativamente all'espletamento della
CTU nel ricorso ex art. 696 bis ( RG n° 9764/2020) per violazione della norma di cui all'art.698 c.p.c. ultimo comma;
8) Ordinare al ricorrente di espungere tutte le parti del ricorso che si risolvono in richiami e/o illustrazioni delle risultanze della CTU utilizzati come argomenti difensivi svolti a proprio favore. 9) Accertare e dichiarare decaduto il ricorrente dalla formulazione di mezzi istruttori posto che ai sensi della norma di cui all' art.702 bis c.p.c. la parte ha l'onere di specificare i mezzi di prova richiesti sin dall'atto introduttivo.
Nel corso del giudizio veniva acquisito il fascicolo dell'ATP n. 9764/2020 e disposto il mutamento del rito.
La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta, interrogatorio formale e prova per testi.
3 Invitate le parti a precisare le conclusioni all'udienza dell'11.2.2025, all'odierna udienza le stesse – a cui erano stati concessi termini per deposito di note conclusive e repliche - venivano invitate a discutere oralmente la causa.
Sulla eccezione di decadenza e prescrizione
Tale eccezione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Il caso in esame rientra nella categoria dei cosiddetti vizi occulti.
La Corte di Cassazione ha più volte affrontato la questione relativa alle difformità e ai vizi dell'opera, con particolare riferimento ai vizi non immediatamente percepibili, soffermandosi sui termini di prescrizione e decadenza dell'azione di garanzia.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che, in presenza di vizi occulti o non conosciuti dal committente, il termine di prescrizione dell'azione decorre dal momento della scoperta dei difetti.
Tale scoperta si considera avvenuta quando il committente acquisisce un grado di conoscenza oggettiva e apprezzabile circa la gravità dei vizi e la loro riconducibilità causale all'imperfetta esecuzione dell'opera. Non sono sufficienti, a tal fine, manifestazioni di lieve entità o semplici sospetti.
In mancanza di elementi probatori anteriori e sufficientemente esaustivi, la conoscenza dei vizi si presume, di regola, acquisita a seguito dell'espletamento di una perizia da parte di un tecnico. (Si veda, in tal senso, Cass. civ., Sez. II, 27 settembre 2011, n. 19757).
Nel caso di specie, può ritenersi che il termine di prescrizione e decadenza abbia iniziato a decorrere in epoca prossima e antecedente alla messa in mora del 25 settembre 2020, con la quale il sig. Pt_1 comunicava al sig. di aver contattato alcune imprese per ottenere preventivi finalizzati al Pt_2 completamento dell'opera e alla rimozione dei vizi che ne avevano compromesso l'efficienza.
Deve infatti presumersi che è stato solo nel momento in cui l' ha ricevuto quei preventivi che Pt_1 si è reso conto della reale entità del problema.
La parte convenuta, peraltro, non ha fornito elementi idonei a dimostrare che il sig. fosse Pt_1 venuto a conoscenza dei vizi in epoca significativamente precedente. Come ribadito dalla Suprema
Corte, “sarebbe stato onere dei responsabili dimostrare che i committenti avevano avuto conoscenza dei vizi in data anteriore, specificando i fatti e le circostanze utili a tale scopo” (Cass. civ., n.
19757/2011).
4 Nel merito
Nella consulenza resa nel procedimento per ATP n. 9764/20 RG l'Ing. ha concluso Persona_1 ritenendo che “… In sede di sopralluogo entrambe le parti hanno riconosciuto e reso a Verbale che
"la tubazione di adduzione al deumidificatore effettivamente ha un diametro φ 16 е поп ф 20 come indicato nella tavola di progetto in atti". Acclarato ciò, si può desumere che, poiché la dimensione del diametro della tubazione di adduzione al deumidificatore utilizzata non è conforme alle previsioni progettuali, in particolare è inferiore a quella prevista nell'elaborato grafico "Piante distribuzione terminali", di conseguenza essa è da ritenersi non adeguata.”.
Inoltre rispondendo al quesito “2) "accertare che l'impianto è realizzato con n. 2 collettori da n. 6 vie cadauno (n. 12 vie in totale) e, pertanto, la distribuzione del caldo/freddo negli ambienti interni avviene mediante n. 13 terminali quindi sono stati accoppiati sulla stessa montante la linea del termoarredo in bagno e la linea del deumidificatore e, tale aspetto, assieme al fattore di cui al punto
I, compromette l'efficienza del deumidificatore e, di conseguenza, il comfort termico percepito dagli utenti in fase di raffrescamento" il CTU ha risposto “E' stata riscontrata la presenza di un collettore di distribuzione, inteso come nodo principale della rete di distribuzione, costituito da due componenti
(di cui uno per il flusso di mandata e l'altro per il flusso di ritorno), dove convergono le linee di alimentazione dei diversi circuiti radianti a servizio dei vari vani dell'abitazione. Al collettore risultano attestati n. 13 circuiti diversi. In particolare, la linea del termoarredo e quella del deumidificatore sono state accoppiate. Tanto è in difformità rispetto a quanto previsto nel progetto in cui, invece, il circuito del termoarredo è accoppiato con quello relativo al bagno, mentre la linea del deumidificatore è distinta. Si può affermare che tale soluzione adottata in fase esecutiva interferisce negativamente con la funzionalità del deumidificatore compromettendo la piena efficienza dello stesso.
Il CTU ha inoltre accertato che non è presente la centralina di controllo del deumidificatore.
Infine rispondendo all'ultimo quesito (“5) "accertare che il piano superiore non è servito da alcun impianto termico circostanza che compromette in parte l'efficienza dell'intero impianto (soprattutto in modalità raffrescamento) in quanto il piano terra e quello rialzato costituiscono ambienti collegati senza chiusura") il CTU ha dichiarato “In sede di sopralluogo entrambe la parti hanno riconosciuto
e reso a Verbale che il piano superiore, adibito a vano tecnico/lavanderia, non è servito dall'impianto termico. Dal momento che quest'ultimo è stato dimensionato per riscaldare, raffrescare e deumidificare i vani illustrati nella tavola di progetto, la presenza di un piano superiore collegato
5 internamente al piano terreno e con lo stesso direttamente comunicante, modifica in modo significativo l'equilibrio termico progettato per l'immobile”,
In sintesi, si può affermare che nel corso del giudizio sia emerso in modo chiaro che il in Pt_2 fase esecutiva si è discostato dal progetto che gli era stato sottoposto. Ed è anche emerso pacificamente che ciò ha ridotto l'efficienza dell'impianto. Motivo per il quale non è possibile imputare tale inefficienza alla presenza di un vano lavanderia non climatizzato — la cui esistenza era nota a tutte le parti coinvolte — poiché il giudice avrebbe potuto valutarne l'incidenza qualora l'impianto fosse stato realizzato conformemente alle indicazioni progettuali. In assenza di elementi probatori contrari, si deve presumere che, se l'impianto fosse stato eseguito secondo progetto, sarebbe stato in grado di compensare adeguatamente la presenza di tale vano.
Del resto, neppure le prove orali hanno fornito elementi sufficienti a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti.
Sul quantum
La difesa del sig. contesta i preventivi prodotti dal sig. sostenendo che essi si Pt_2 Pt_1 riferiscano a interventi migliorativi sull'impianto, mediante l'aggiunta di componenti non previste nel preventivo originariamente accettato dalle parti.
In particolare, il sig. dichiara: Pt_2
“Dall'esame della documentazione rilasciata dalla è emerso che i lavori indicati Parte_3 si riferiscono a una tipologia di impianto differente. Gli interventi previsti, per un importo di €
4.280,00 oltre IVA al 4%, non sono mai stati richiesti dalla committenza né oggetto di alcun accordo.”
A fronte di tale contestazione, e tenuto conto che — come accertato anche in sede di ATP —
l'impianto si è rivelato non correttamente funzionante a causa di errori commessi in fase esecutiva, la IT , in qualità di tecnico, avrebbe potuto fornire al giudice una propria stima Controparte_1 dei danni subiti, mediante computo metrico o relazione tecnica, al fine di costestare in modo puntuale le richieste avanzate dalla controparte.
Valutazione che invece non ha fornito, limitandosi ad affermare la non correttezza dei preventivi prodotti da controparte.
Non essendoci quindi motivi per discostarsi dai preventivi prodotti, si ritiene che il danno vada quantificato nella somma indicata dalla parte attrice, pari ad euro 7.112,60.
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Sul danno non patrimoniale
Non può essere riconosciuto alcun risarcimento per danno non patrimoniale, non avendo l'attore assolto l'onere probatorio previsto dall'art. 2697 c.c., né in ordine all'effettiva sussistenza del pregiudizio lamentato, né in relazione al nesso causale con l'inadempimento dedotto.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto così provvede:
- Accerta e dichiara responsabile del malfunzionamento dell'impianto Controparte_1 termico oggetto di causa;
- Per l'effetto condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di euro 7.112,60 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
- condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 3.600,00 Controparte_1 per competenze professionali (relative a questo giudizio e a quello per ATP), euro 250,00 per rimborso spese (per questo giudizio e quello per ATP), euro 1.995,44 per rimborso spese ATP, oltre accessori come per legge.
Sentenza letta in udienza ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Lecce, 23.9.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Merj Giuri
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