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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/12/2025, n. 4644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4644 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa SE Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 12578/2024 R.G. promossa da:
, rapp. e dif. dall'avv. ENZO GASPARE LAMURAGLIA;
Parte_1
RICORRENTE
Contro
, rapp. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/10/2024, il ricorrente in epigrafe indicato - premesso di essere stato riconosciuto dall' invalido al 100% CP_1 con totale e permanente inabilità lavorativa con decorrenza dalla domanda amministrativa del 31/07/2023 e che, in data 10/09/2023, compiva 67 anni di età; di aver richiesto, avendone i requisiti, l'erogazione della pensione di inabilità civile;
che l con provvedimento del 14/10/2023, ha CP_1 rigettato la domanda di pensione di inabilità civile stante il superamento dei limiti reddituali per l'erogazione della suddetta prestazione che, ai sensi degli artt. 2 e 12 della l. n. 118/71, corrispondono ad € 17.920,00 per l'anno 2023 e ad € 19.461,12 per l'anno 2024; che ai fini dell'erogazione della pensione di inabilità civile, invece, doveva considerarsi il reddito imponibile al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del TU escludendosi dunque da tale importo i contributi previdenziali ecc;
che anche il ricorso amministrativo è stato respinto dall per le medesime ragioni;
per tutto quanto Controparte_2 innanzi, ha agito in giudizio per sentir: “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 fino al compimento del sessantasettesimo anno di età nonché dell'assegno sociale da invalidità civile ex art. 19 della medesima legge dal momento del compimento del sessantasettesimo anno di età; -per l'effetto, condannare l in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n.
41 ed in Roma al Piazzale delle Nazioni (EUR), al pagamento in suo favore delle suddette prestazioni dal mese successivo alla domanda amministrativa di invalidità civile (01/08/2023) sino a tutt'oggi, con ratei a maturarsi sino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari”, con distrazione.
Si costituiva l domandando il rigetto delle avverse pretese. CP_1
All' esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Ai fini della decisione del caso in esame, giova premettere che ai sensi dell'art. 12 L.118/1971, “Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato
e a cura del una pensione di inabilità di lire Controparte_3
234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità.
Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici.
La pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza.
A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione è ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. (3) (4)
Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di lire 18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.
In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità, la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte”.
Inoltre, il successivo art. 19 dispone che “in sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno dal mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12 della presente legge, la differenza di lire 6 mila, tra l'importo della pensione sociale e quello della pensione di inabilità, viene corrisposta, con onere a carico del
[...]
, con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti. L dà CP_3 CP_1 comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o dell'assegno, salva l'applicazione della disposizione di cui al precedente comma. L sarà tenuto a rimborsare agli ECA quanto CP_1 anticipato agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età”; requisito anagrafico che è stato portato a 67 anni come da ss.mm.ii.
Tanto premesso, nel caso de quo parte ricorrente (invalido civile 100%) contesta la reiezione, da parte dell' , della domanda di pensione di CP_1 inabilità del 31.07.2023 per l'asserito superamento dei limiti reddituali fissati per legge (€ 17.920,00 per l'anno 2023, ed € 19.461,12 per l'anno
2024). Al riguardo, il ricorrente ha rappresentato che l - ai fini del CP_1 riconoscimento del beneficio de quo - avrebbe dovuto considerare il reddito imponibile al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del TU tra cui rientrano tra l'altro i contributi previdenziali. Infine, l'istante ha evidenziato di aver compiuto 67 anni, in data
10/09/2023, maturando altresì il requisito anagrafico di cui all'art. 19 ai fini della trasformazione automatica, ove riconosciuta, della pensione di inabilità in assegno sociale.
D'altro canto, invece, l ha rappresentato la legittimità del rigetto CP_1 della domanda in quanto l'istante risulta titolare, come da modello 730/24, di ulteriori redditi (tra cui: reddito da altra pensione (VOCOM 021-0900-
36048865) per un importo annuo nel 2023 di euro 15.018,51; reddito da fabbricati per euro 1.406,00; nonché ulteriore reddito derivante da canone di locazione, con regime di cedolare secca, per euro 1.800,00) per un totale di Euro 18.224,51, ben al di sopra della soglia limite fissata, ai fini dell'accesso alla prestazione de qua, per il 2023 in 17.920,00 euro.
Ebbene, sul punto la Suprema Corte ha più volte evidenziato che “ai fini del riconoscimento della pensione d'invalidità civile occorre fare riferimento al reddito "imponibile" e pertanto, secondo la formulazione dell'art. 3 del d.P.R. n. 917 del 1986, (TU), alla base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini Irpef, costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del
TU (quali tra gli altri le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi); la funzione della prestazione assistenziale di sostegno a fronte di una situazione di bisogno impone, infatti, ove non previsto diversamente, di fare riferimento al reddito nell'effettiva disponibilità dell'assistibile, né induce a diverso avviso l'art. 2 del d.m. n. 553 del 1992 - emanato in forza della delega di cui all'art. 3, comma 2 della l. n. 407 del 1990 - laddove prevede che debbano essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef o esenti da detta imposta, trattandosi di disciplina individuativa di oneri formali, che non può, quindi, avere alcun carattere interpretativo in ordine al requisito reddituale” (Cass. 21529/16); -“In tema di pensione di inabilità, ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione, in quanto l'art. 12 della legge n. 118 del 1971, rinvia per le condizioni economiche, all'art. 26 della legge n. 153 del 1969, che, per la pensione sociale, esclude dal computo il reddito della casa di abitazione. Né rileva, in senso contrario, la previsione di cui all'art. 2 del d.m. n. 553 del 1992, che impone, ai fini assistenziali, la denuncia dei redditi "al lordo degli oneri deducibili", in quanto la casa di abitazione, non costituisce, a tal scopo, un onere deducibile, ma una voce di reddito” (Cass. 5479/12).
Tale orientamento, come altresì evidenziato dalla parte ricorrente, è stato recepito dall'Istituto Previdenziale con il messaggio n. 1688/22 (in atti), il quale ha chiarito che: “
1. Prestazioni di invalidità civile collegate al reddito ad eccezione dell'indennità di accompagnamento (legge n. 18/80), dell'indennità di accompagnamento per cieco assoluto (Legge n. 406/1968 –
Legge n. 508/1988), dell'indennità speciale (Legge n. 508/88) e dell'indennità di comunicazione (Legge n. 508/88), le prestazioni di invalidità civile sono riconosciute in presenza di requisiti reddituali posseduti dal richiedente al momento della domanda.
Nella determinazione del reddito rilevante sono computati tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini IRPEF (art. 14 – septies, quarto comma, legge 29 febbraio 1980, n. 33).
Tali redditi devono essere sempre computati al netto degli oneri deducibili
e delle ritenute fiscali.
Non sono quindi ricomprese nella valutazione del reddito le seguenti prestazioni economiche:
l'importo stesso della prestazione di invalidità; le rendite Inail;
le pensioni di guerra;
l'indennità di accompagnamento;
il reddito della casa di abitazione (circolare n. 74 del 2017). CP_1
2. Redditi da considerare in fase di prima liquidazione
Le norme vigenti in materia indicano i redditi utili per il calcolo della prima liquidazione della prestazione assistenziale e quelli considerati, successivamente alla prima liquidazione, in costanza di erogazione della prestazione.
In particolare, l'articolo 35, comma 9, della legge n. 14 del 2009, come successivamente modificato e integrato dall'articolo 13 della legge n. 122 del 2010, stabilisce che, in sede di prima liquidazione, devono essere presi in considerazione i redditi dell'anno in corso, cioè dell'anno solare nel quale ricade la decorrenza della prestazione. L'interessato, pertanto, è tenuto a rilasciare una dichiarazione, in via presuntiva, dei redditi che percepirà nell'anno di riferimento.
Per gli anni successivi al primo, invece, sia per le liquidazioni, sia per le eventuali ricostituzioni, va necessariamente operata una distinzione tra
i redditi da pensione e altre tipologie di redditi.
2.1 Redditi da considerare per gli anni successivi o in fase di ricostituzione Redditi da pensione
Il comma 8, del citato art. 35, della legge n. 14/2009, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 6, lett. a) e b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, dispone che “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario
e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971 n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni.”
In base a tali criteri, la verifica del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento viene effettuata, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno (e fino al 31 dicembre del medesimo anno), tenendo conto: dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni, conseguiti nello stesso anno;
dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente.
In sostanza, è necessario tener conto dei redditi da pensione conseguiti dal beneficiario della prestazione assistenziale nello stesso anno.
Altri redditi
Per tutte le altre tipologie di reddito, ovvero a titolo esemplificativo redditi da lavoro dipendente, redditi da terreni, fabbricati e altri redditi soggetti a IRPEF, devono essere considerati, invece, gli importi conseguiti nell'anno solare precedente. Questi ultimi redditi devono essere comunicati ogni anno dall'interessato con apposito modello Red.
2. Gli oneri deducibili Per il raggiungimento del limite di reddito si considerano solo i redditi valutabili ai fini IRPEF (art. 14 – septies, comma 4, della legge 29 febbraio 1980, n. 33), vale a dire assoggettati a detta imposta e costituenti la base imponibile.
Secondo quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
(TU), la base imponibile, da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF, è costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TU:
“Dal reddito complessivo si deducono, se sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente……”.
Sulla questione, si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che, per la determinazione del requisito reddituale previsto per
l'assegno di invalidità e per la pensione di inabilità civile, di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R. (cfr. Cass.
n. 4158/2001; Cass. n. 11582/2015; Cass. n. 21529/2016; Cass. n.
26473/2016; Cass. n. 5450/2017; Cass. n. 5962/2018; Cass. n. 30567/2019).
La stessa Corte ha precisato che è proprio la funzione di sostegno, cui assolve il sistema assistenziale a fronte di una situazione di bisogno, a imporre, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento all'effettiva disponibilità di reddito dell'interessato.
Pertanto, gli oneri deducibili, abbattendo direttamente e immediatamente la base imponibile, vanno dedotti dal reddito, che concorre a determinare il limite per l'erogazione delle prestazioni indicate dagli articoli 12 e 13 della legge n. 118/71: assegno mensile di assistenza e pensione di inabilità, nonché pensione per cieco, sordo e indennità di frequenza
(ovvero tutte le prestazioni INVCIV collegate al reddito del titolare).
Come evidenziato dall'articolo 10 del TU, tra gli oneri deducibili rientrano i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, gli assegni periodici corrisposti al coniuge, i contributi pagati al personale domestico, i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative, ecc […]”. Ebbene, alla luce di quanto suesposto, risulta fondata la doglianza di parte ricorrente.
Ferma restando la legittima inclusione nel reddito imponibile, ai fini dell'accesso alla prestazione de qua, degli ulteriori redditi di cui risulta pacificamente titolare il ricorrente, l'Istituto, tuttavia, non ha tenuto conto degli oneri deducibili, di cui all'art. 10 del T.U.I.R., versati dal ricorrente “a titolo di contributi ed assistenziali” per un importo pari ad € 1.731,00 di cui al rigo E21, modello 730/24 in atti.
Sicché, l avrebbe dovuto determinare il reddito imponibile del CP_1 ricorrente, ai fini della prestazione de qua, al netto dei suindicati oneri deducibili. Quindi, dagli ulteriori redditi del ricorrente di circa €
18.224,51 andavano decurtati tali oneri deducibili, per € 1.731,00, per la determinazione del reddito rilevate ai fini della prestazione de qua, ottenendosi così un reddito imponibile per € 16.493,51. Pertanto, il reddito imponibile del ricorrente – al netto degli oneri deducibili suddetti – risulta essere inferiore ai limiti fissati per legge (per il
2023 in 17.920,00 euro). La domanda risulta quindi fondata.
Peraltro, nel caso de quo, risulta pacifico tra le parti che il ricorrente abbia compiuto 67 anni di età in data 10.09.2023, dunque pochi mesi dopo aver presentato la domanda amministrativa per la prestazione cui si discute.
Quindi, il ricorrente, stante il conseguimento del requisito anagrafico di cui all'art. 19 della L.118/71, domanda altresì in questa sede di accertarsi il diritto all'assegno sociale, ai sensi dell'art. 19 summenzionato, dal momento del compimento del sessantasettesimo anno di età.
Come osservato sul punto dalla Suprema Corte, “ove gli elementi costitutivi del diritto alla pensione di inabilità siano maturati prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età e la relativa domanda amministrativa sia stata proposta prima di tale data (come nell'ipotesi in esame), la sostituzione della pensione di inabilità con la pensione sociale opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno (ora 67), anche se ciò comporta che non venga pagato neanche un rateo della pensione di inabilità e si debba corrispondere direttamente la pensione (ora assegno) sociale” (cfr. Cass.,
n. 26050/2013; Cass., SS.UU., n. 25204/2015).
Alla luce di tutto quanto suddetto, facendo applicazione al caso in esame del suindicato principio della Suprema Corte, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a percepire la liquidazione della pensione di inabilità, in quanto invalido civile 100%, con decorrenza dalla domanda amministrativa
(31.07.2023) e la sua sostituzione con l'assegno sociale a decorrere dal sessantasettesimo anno di età, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge;
per l'effetto, l'amministrazione deve essere condannata a provvedere in tal senso.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite, tenuto conto della natura documentale della controversia, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la liquidazione della pensione di inabilità, in quanto invalido civile 100%, con decorrenza dalla domanda amministrativa
(31.07.2023) e la sua sostituzione con l'assegno sociale, a decorrere dal sessantasettesimo anno di età, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge;
per l'effetto, condanna l'amministrazione a provvedere in tal senso;
-condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite CP_1 che si liquidano in € 2.000,00, oltre oneri di legge, con distrazione.
Bari, 02.12.2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa
SE Angiuli)