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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 20/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 132 /2022 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 11/12/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. ALAGNA ANTONINO
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO CP_1
GIANTONY
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. PARLA ALESSANDRA verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “ad integrazione delle note di Parte_1
trattazione scritta depositate in data 07/12/2024, con le presenti note, in riferimento alla CP_ costituzione dell' ed ai documenti prodotti, fermo restando la loro inutilizzabilità perché tardivamente prodotti, nel ribadire l'inesistenza e/o nullità della notifica a mezzo pec degli avvisi di addebito nn. 59120150001546737000, 59120170001840154000, 59120180001951434000, atti presupposti e prodromici rispetto all'intimazione di pagamento impugnata perchè stati trasmesse da indirizzo non ufficiale e non censito nei pubblici registri
CP_ ( t), allega due comunicati pubblicati sul sito internet Email_1
datati 15/02/2015 (periodo nel quale sarebbero stati asseritamente notificati gli avvisi di addebito)
e 25/07/2019, con i quali l'Istituto informa che vi era in corso una campagna di diffusione di malware (programma malvagio o codice maligno/nocivo), tramite mail apparentemente inviate
CP_ dall'
Pertanto, in tali comunicati l' raccomandava di non aprire mail che non provenissero da CP_3
indirizzi mail non presenti nei pubblici registri. Chiede pertanto che il Tribunale, nell'ambito dei suoi poteri istruttori officiosi, acquisisca al CP_ fascicolo tali due comunicati pubblicati sul sito internet datati 15/02/2015 (periodo nel quale sarebbero stati asseritamente notificati gli avvisi di addebito) e 25/07/2019.
In particolare il comunicato del 25/07/2019 è ancora consultabile al seguente link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/ufficio-stampa/comunicatistampa/dettaglio.comunicati- stampa.2019.07.false-comunicazioni-di-addebito-alleaziende-attra_2619.html
Per quanto sopra dedotto e per quanto già argomentato con le note di trattazione scritta depositate in data 07/12/2024, si insiste nell'accoglimento del ricorso con conseguente rigetto delle difese ed CP_ eccezioni svolte dall' e dall' Controparte_4
.
[...]
Salvo ogni altro diritto.
Si allegano: CP_ Comunicato pubblicato sul sito in data 13/02/2015;
CP_ Comunicato pubblicato sul sito in data 25/02/2019; vista la nota depositata dal procuratore dell' “ribadisce integralmente tutte le eccezioni, CP_1
argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive.
Tanto premesso, l' richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui CP_3
come integralmente ritrascritte» vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_2
“insite nelle difese dedotte nella memoria di costituzione e risposta, rilevando la legittimità della procedura di riscossione e il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine agli avvisi di addebito contesta e si oppone alle domande proposte da parte ricorrente perché infondate in CP_1
fatto e in diritto e chiede che la causa venga posta in decisione. oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.1.2022, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29120229000001702000, notificata il 18.01.2022, con cui l' ha richiesto il pagamento della complessiva somma di € 6.978,90 Controparte_2
dovuta in forza di n. 7 cartelle di pagamento e n. 3 avvisi di addebito.2912011002124634300.
Ha fondato l'opposizione sulle seguenti motivazioni:
1. difetto assoluto di notifica all'odierno ricorrente degli avvisi di addebito nn.
59120150001546737000, 59120170001840154000, 59120180001951434000. Ha precisato che l'intimazione di pagamento oggi impugnata, si fonda anche su n. 7 cartelle di pagamento aventi carichi di natura tributaria ed ha rilevato che :
- la cartella di pagamento n. 29120180012958401 notificata il 08/01/2019, è stata annullata con la
Sentenza della CTP di Agrigento n. 1503/2021 – RGR n. 1218/2019 - che si allega;
- la cartella di pagamento n. 29120190002548646, notificata il 25/03/2019, è stata ritualmente impugnata e per il quale è pendente, innanzi la CTP di Agrigento il giudizio riportante RGR n.
2359/2019, in attesa della fissazione dell'udienza di trattazione.
Tali circostanze determinano la irrimediabile nullità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti presupposti relativamente ai carichi di natura previdenziale, e comunque sua inidonietà all'esecuzione tenuto conto che la cartella di pagamento n. 29120180012958401 è stata annullata con provvedimento giudiziario e che per la cartella di pagamento n.29120190002548646 vi è un giudizio pendente, che inibisce la possibilità di esecutare l'intero credito vantato, potendo eventualmente iscrivere a ruolo solo una quota pari ad 1/3 dell'imposta richiesta.
2. Intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti asseritamente vantati dall' relativi agli CP_1
avvisi di addebito n. 59120150001546737000, 59120170001840154000, 59120180001951434000, stante l'intervenuto decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, della Legge
n. 335 del 08/08/1995.
Ha formulato istanza di sospensione.
Si è costituita, tardivamente, l' contestando quanto Controparte_5
dedotto ed eccepito.
1. Sulle violazioni di disposizioni normative dedotte da parte ricorrente, nonché sull'irregolarità della notifica degli atti sottesi all'avviso di intimazione di pagamento.
L ha rilevato la regolarità della procedura di riscossione, in quanto, il medesimo Ente, ha CP_6
posto in essere tutti gli atti necessari al regolare svolgimento della stessa.
Dal predetto avviso di intimazione è possibile riscontrare che tutti i provvedimenti sottesi, aventi natura tributaria sono stati impugnati da controparte avanti la competente Autorità Giudiziaria e, ad oggi pendenti, come riferito da controparte e, pertanto, regolarmente notificati al contribuente, secondo le modalità previste in materia di notificazione dalle normative vigenti.
Per quanto riguarda, invece, i provvedimenti portanti i seguenti numeri: 59120130000401861;
9120150001546737; n.59120170001840154 e n. 591201900051434, si tratta di avvisi di addebito
, la cui notifica al contribuente viene curata direttamente dall'Ente Impositore. CP_1
Ha contestato l'eccepita prescrizione e ha evidenziato che i n.3 avvisi di addebito impugnati andavano proposti esclusivamente nei confronti del solo ente impositore e non congiuntamente contro che disconosce del rapporto intercorrente tra l'odierna Controparte_2
ricorrente e l' . CP_1
Si è costituito, tardivamente, l' Controparte_7
contestando quanto asserito e dedotto.
Ha eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di nullità e/o mancata notifica degli avvisi di addebito, nonché delle altre eccezioni attinenti a vizi formali del titolo;
conseguente inammissibilità di tutte le questioni di merito non proposte nel termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. n.
46/1999.
Ha dedotto che gli avvisi di addebito - 59120150001546737000; - 59120170001840154000; -
59120180001951434000, sono stati debitamente notificati ed ha prodotto le pec.
E' spirato per controparte il termine di cui all'art. 617 c.p.c.
2. In subordine, cautelativamente. Irrilevanza delle eccezioni richiamate al superiore punto 1. ai fini del decidere. In ulteriore subordine, loro infondatezza.
Manifesta infondatezza delle questioni prospettate da controparte.
Nessun dubbio, infatti, può sorgere sulla validità delle notifiche degli avvisi di addebito.
Infondata doglianza relativa alla mancata notifica preliminare di un avviso bonario, essendo noto che tale adempimento costituisce mera facoltà dell'ente previdenziale.
Altrettanto infondata è l'eccezione che protesta un asserito difetto di motivazione dell'atto, essendo evidente, dalla lettura dei titoli contestati, che gli elementi del credito sono tutti delineati e riconoscibili.
3. Inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per il periodo precedente la notifica degli avvisi di addebito, siccome volta a contestare il merito della pretesa contributiva, per mancata proposizione del ricorso nel termine di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. N. 46/1999.
Stante la mancata opposizione di merito ex art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999, ogni questione di merito antecedente la formazione del paragiudicato resta definitivamente preclusa sia alle parti sia al Giudice.
4. Infondatezza dell'eccezione di prescrizione relativamente al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito, la cui responsabilità è per legge affidata al concessionario per la riscossione.
Ha segnalato che, in caso di mancata prova della notifica degli atti posti sotto la responsabilità dell'Agente della Riscossione o di mancato riscontro all'emananda ordinanza di esibizione l'Istituto non sarà comunque in condizioni di procedere allo sgravio, perché il richiamato art. 19 D.Lgs. n.
112/1999 prevede, per il caso in esame, la procedura di discarico di partite inesigibili, la quale, ai sensi del comma 1, deve essere compulsata dall'Agente della Riscossione. Solo a conclusione di tale procedura, ai sensi del comma 3, “i crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore”, mentre, ai sensi del comma 6-bis, “l'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui e' parte l'agente della riscossione”; da tale assetto si ricava che il credito non può essere eliminato dalle scritture patrimoniali dell' fino a completamento della procedura di discarico, sicché i CP_3 provvedimenti che l' può adottare “nelle more” del discarico, in esecuzione di eventuali CP_3
sentenze, sono provvedimenti necessariamente interinali (sospensione del ruolo).
5. Ancora sull'efficacia interruttiva della prescrizione degli atti unilaterali recettizi.
6. Nel merito. Mancata specifica contestazione del merito del credito.
La causa, disposti diversi rinvii e sostituzioni di giudici, è stata istruita in via documentale ed è stata discussa e decisa, all'udienza del 11/12/2024– tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente si da atto della tardiva costituzione dell' e Controparte_5 dell' ma visto l'articolo 421 c.p.c, ritenutane la necessità, si dispone l'acquisizione della CP_1
documentazione allegata nella memoria dell' . CP_1
In via del tutto pregiudiziale deve essere affermata la giurisdizione dello scrivente solo per i crediti di natura previdenziali e nel caso che ci occupa oggetto del giudizio è l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29120229000001702000 asseritamente (non essendovi prova della notifica ma neppure contestazione) notificata il 18/01/2022, con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn.59120150001546737000, 59120170001840154000, 59120180001951434000.
Parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli avvisi anzidetti e in sede di conclusioni ha contestato la regolarità della notifica perchè trasmesse da indirizzo non ufficiale e non censito nei pubblici registri ( t), portando a supporto due comunicazioni Email_1 dell' . CP_1
Tale doglianza non merita accoglimento, invero, i requisiti di validità e probatori della notifica via pec di atti impositivi seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m., che sono rette da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, nel quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuto dal destinatario. Sul punto si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la condivisibile motivazione resa dai
Tribunali di Roma (Sent. n. 3342 del 16.6.2020) e Forlì (Sent n. 249 del 03/11/2021) che hanno puntualizzato che «L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta.
In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”. La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inerire nel registro INI-78/2010, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo pec del mittente. [..].
Dal canto suo, il D.P.R. n. 68 del 2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di
PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 e l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n.
53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 e 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata -
a monte – l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex L. n. 53 del 1994, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notificazione dell'avviso di addebito [..]». Inconferente è l'allegato prodotto dal ricorrente su un comunicato dell' del 13.2.2015 CP_1
contenente avviso su malware o codice maligno, che in realtà contiene solo un indice dei servizi
, risalente peraltro al 2015 e che non documenta la mancata ricezione della pec. CP_1
Dalla documentazione acquisita dalla produzione dell' risultano le regolari notifiche degli CP_1 avvisi di addebito oggetto dell'intimazione oggi impugnata.
Riguardo all'eccezione di prescrizione ritiene questo decidente che la domanda debba essere parzialmente accolta solo per l'avviso di addebito n.59120150001546737000 notificato l'11/11/2015
e per il quale non risultano prodotti da atti interruttivi, va, invece rigettata per gli avvisi CP_6
59120170001840154000, 59120180001951434000, notificati rispettivamente in data 15/12/2017 e
6/12/2018 per i quali alla data del 18/01/2022 la prescrizione non si era ancora maturata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 132/2022 R.G., respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e dichiara la prescrizione della pretesa creditoria indicata nell'intimazione di pagamento n.59120150001546737000 notificato l'11/11/2015;
- rigetta il ricorso per gli avvisi 59120170001840154000, 59120180001951434000, notificati rispettivamente in data 15/12/2017 e 6/12/2018;
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 600,00 nei confronti Parte_1 dell' ; CP_1
- compensa le spese tra nei confronti dell' Parte_1 CP_6
Sciacca, 19/03/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 11/12/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. ALAGNA ANTONINO
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO CP_1
GIANTONY
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. PARLA ALESSANDRA verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “ad integrazione delle note di Parte_1
trattazione scritta depositate in data 07/12/2024, con le presenti note, in riferimento alla CP_ costituzione dell' ed ai documenti prodotti, fermo restando la loro inutilizzabilità perché tardivamente prodotti, nel ribadire l'inesistenza e/o nullità della notifica a mezzo pec degli avvisi di addebito nn. 59120150001546737000, 59120170001840154000, 59120180001951434000, atti presupposti e prodromici rispetto all'intimazione di pagamento impugnata perchè stati trasmesse da indirizzo non ufficiale e non censito nei pubblici registri
CP_ ( t), allega due comunicati pubblicati sul sito internet Email_1
datati 15/02/2015 (periodo nel quale sarebbero stati asseritamente notificati gli avvisi di addebito)
e 25/07/2019, con i quali l'Istituto informa che vi era in corso una campagna di diffusione di malware (programma malvagio o codice maligno/nocivo), tramite mail apparentemente inviate
CP_ dall'
Pertanto, in tali comunicati l' raccomandava di non aprire mail che non provenissero da CP_3
indirizzi mail non presenti nei pubblici registri. Chiede pertanto che il Tribunale, nell'ambito dei suoi poteri istruttori officiosi, acquisisca al CP_ fascicolo tali due comunicati pubblicati sul sito internet datati 15/02/2015 (periodo nel quale sarebbero stati asseritamente notificati gli avvisi di addebito) e 25/07/2019.
In particolare il comunicato del 25/07/2019 è ancora consultabile al seguente link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/ufficio-stampa/comunicatistampa/dettaglio.comunicati- stampa.2019.07.false-comunicazioni-di-addebito-alleaziende-attra_2619.html
Per quanto sopra dedotto e per quanto già argomentato con le note di trattazione scritta depositate in data 07/12/2024, si insiste nell'accoglimento del ricorso con conseguente rigetto delle difese ed CP_ eccezioni svolte dall' e dall' Controparte_4
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[...]
Salvo ogni altro diritto.
Si allegano: CP_ Comunicato pubblicato sul sito in data 13/02/2015;
CP_ Comunicato pubblicato sul sito in data 25/02/2019; vista la nota depositata dal procuratore dell' “ribadisce integralmente tutte le eccezioni, CP_1
argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive.
Tanto premesso, l' richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui CP_3
come integralmente ritrascritte» vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_2
“insite nelle difese dedotte nella memoria di costituzione e risposta, rilevando la legittimità della procedura di riscossione e il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine agli avvisi di addebito contesta e si oppone alle domande proposte da parte ricorrente perché infondate in CP_1
fatto e in diritto e chiede che la causa venga posta in decisione. oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.1.2022, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29120229000001702000, notificata il 18.01.2022, con cui l' ha richiesto il pagamento della complessiva somma di € 6.978,90 Controparte_2
dovuta in forza di n. 7 cartelle di pagamento e n. 3 avvisi di addebito.2912011002124634300.
Ha fondato l'opposizione sulle seguenti motivazioni:
1. difetto assoluto di notifica all'odierno ricorrente degli avvisi di addebito nn.
59120150001546737000, 59120170001840154000, 59120180001951434000. Ha precisato che l'intimazione di pagamento oggi impugnata, si fonda anche su n. 7 cartelle di pagamento aventi carichi di natura tributaria ed ha rilevato che :
- la cartella di pagamento n. 29120180012958401 notificata il 08/01/2019, è stata annullata con la
Sentenza della CTP di Agrigento n. 1503/2021 – RGR n. 1218/2019 - che si allega;
- la cartella di pagamento n. 29120190002548646, notificata il 25/03/2019, è stata ritualmente impugnata e per il quale è pendente, innanzi la CTP di Agrigento il giudizio riportante RGR n.
2359/2019, in attesa della fissazione dell'udienza di trattazione.
Tali circostanze determinano la irrimediabile nullità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti presupposti relativamente ai carichi di natura previdenziale, e comunque sua inidonietà all'esecuzione tenuto conto che la cartella di pagamento n. 29120180012958401 è stata annullata con provvedimento giudiziario e che per la cartella di pagamento n.29120190002548646 vi è un giudizio pendente, che inibisce la possibilità di esecutare l'intero credito vantato, potendo eventualmente iscrivere a ruolo solo una quota pari ad 1/3 dell'imposta richiesta.
2. Intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti asseritamente vantati dall' relativi agli CP_1
avvisi di addebito n. 59120150001546737000, 59120170001840154000, 59120180001951434000, stante l'intervenuto decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, della Legge
n. 335 del 08/08/1995.
Ha formulato istanza di sospensione.
Si è costituita, tardivamente, l' contestando quanto Controparte_5
dedotto ed eccepito.
1. Sulle violazioni di disposizioni normative dedotte da parte ricorrente, nonché sull'irregolarità della notifica degli atti sottesi all'avviso di intimazione di pagamento.
L ha rilevato la regolarità della procedura di riscossione, in quanto, il medesimo Ente, ha CP_6
posto in essere tutti gli atti necessari al regolare svolgimento della stessa.
Dal predetto avviso di intimazione è possibile riscontrare che tutti i provvedimenti sottesi, aventi natura tributaria sono stati impugnati da controparte avanti la competente Autorità Giudiziaria e, ad oggi pendenti, come riferito da controparte e, pertanto, regolarmente notificati al contribuente, secondo le modalità previste in materia di notificazione dalle normative vigenti.
Per quanto riguarda, invece, i provvedimenti portanti i seguenti numeri: 59120130000401861;
9120150001546737; n.59120170001840154 e n. 591201900051434, si tratta di avvisi di addebito
, la cui notifica al contribuente viene curata direttamente dall'Ente Impositore. CP_1
Ha contestato l'eccepita prescrizione e ha evidenziato che i n.3 avvisi di addebito impugnati andavano proposti esclusivamente nei confronti del solo ente impositore e non congiuntamente contro che disconosce del rapporto intercorrente tra l'odierna Controparte_2
ricorrente e l' . CP_1
Si è costituito, tardivamente, l' Controparte_7
contestando quanto asserito e dedotto.
Ha eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di nullità e/o mancata notifica degli avvisi di addebito, nonché delle altre eccezioni attinenti a vizi formali del titolo;
conseguente inammissibilità di tutte le questioni di merito non proposte nel termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. n.
46/1999.
Ha dedotto che gli avvisi di addebito - 59120150001546737000; - 59120170001840154000; -
59120180001951434000, sono stati debitamente notificati ed ha prodotto le pec.
E' spirato per controparte il termine di cui all'art. 617 c.p.c.
2. In subordine, cautelativamente. Irrilevanza delle eccezioni richiamate al superiore punto 1. ai fini del decidere. In ulteriore subordine, loro infondatezza.
Manifesta infondatezza delle questioni prospettate da controparte.
Nessun dubbio, infatti, può sorgere sulla validità delle notifiche degli avvisi di addebito.
Infondata doglianza relativa alla mancata notifica preliminare di un avviso bonario, essendo noto che tale adempimento costituisce mera facoltà dell'ente previdenziale.
Altrettanto infondata è l'eccezione che protesta un asserito difetto di motivazione dell'atto, essendo evidente, dalla lettura dei titoli contestati, che gli elementi del credito sono tutti delineati e riconoscibili.
3. Inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per il periodo precedente la notifica degli avvisi di addebito, siccome volta a contestare il merito della pretesa contributiva, per mancata proposizione del ricorso nel termine di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. N. 46/1999.
Stante la mancata opposizione di merito ex art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999, ogni questione di merito antecedente la formazione del paragiudicato resta definitivamente preclusa sia alle parti sia al Giudice.
4. Infondatezza dell'eccezione di prescrizione relativamente al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito, la cui responsabilità è per legge affidata al concessionario per la riscossione.
Ha segnalato che, in caso di mancata prova della notifica degli atti posti sotto la responsabilità dell'Agente della Riscossione o di mancato riscontro all'emananda ordinanza di esibizione l'Istituto non sarà comunque in condizioni di procedere allo sgravio, perché il richiamato art. 19 D.Lgs. n.
112/1999 prevede, per il caso in esame, la procedura di discarico di partite inesigibili, la quale, ai sensi del comma 1, deve essere compulsata dall'Agente della Riscossione. Solo a conclusione di tale procedura, ai sensi del comma 3, “i crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore”, mentre, ai sensi del comma 6-bis, “l'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui e' parte l'agente della riscossione”; da tale assetto si ricava che il credito non può essere eliminato dalle scritture patrimoniali dell' fino a completamento della procedura di discarico, sicché i CP_3 provvedimenti che l' può adottare “nelle more” del discarico, in esecuzione di eventuali CP_3
sentenze, sono provvedimenti necessariamente interinali (sospensione del ruolo).
5. Ancora sull'efficacia interruttiva della prescrizione degli atti unilaterali recettizi.
6. Nel merito. Mancata specifica contestazione del merito del credito.
La causa, disposti diversi rinvii e sostituzioni di giudici, è stata istruita in via documentale ed è stata discussa e decisa, all'udienza del 11/12/2024– tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
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Preliminarmente si da atto della tardiva costituzione dell' e Controparte_5 dell' ma visto l'articolo 421 c.p.c, ritenutane la necessità, si dispone l'acquisizione della CP_1
documentazione allegata nella memoria dell' . CP_1
In via del tutto pregiudiziale deve essere affermata la giurisdizione dello scrivente solo per i crediti di natura previdenziali e nel caso che ci occupa oggetto del giudizio è l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29120229000001702000 asseritamente (non essendovi prova della notifica ma neppure contestazione) notificata il 18/01/2022, con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn.59120150001546737000, 59120170001840154000, 59120180001951434000.
Parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli avvisi anzidetti e in sede di conclusioni ha contestato la regolarità della notifica perchè trasmesse da indirizzo non ufficiale e non censito nei pubblici registri ( t), portando a supporto due comunicazioni Email_1 dell' . CP_1
Tale doglianza non merita accoglimento, invero, i requisiti di validità e probatori della notifica via pec di atti impositivi seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m., che sono rette da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, nel quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuto dal destinatario. Sul punto si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la condivisibile motivazione resa dai
Tribunali di Roma (Sent. n. 3342 del 16.6.2020) e Forlì (Sent n. 249 del 03/11/2021) che hanno puntualizzato che «L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta.
In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”. La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inerire nel registro INI-78/2010, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo pec del mittente. [..].
Dal canto suo, il D.P.R. n. 68 del 2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di
PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 e l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n.
53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 e 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata -
a monte – l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex L. n. 53 del 1994, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notificazione dell'avviso di addebito [..]». Inconferente è l'allegato prodotto dal ricorrente su un comunicato dell' del 13.2.2015 CP_1
contenente avviso su malware o codice maligno, che in realtà contiene solo un indice dei servizi
, risalente peraltro al 2015 e che non documenta la mancata ricezione della pec. CP_1
Dalla documentazione acquisita dalla produzione dell' risultano le regolari notifiche degli CP_1 avvisi di addebito oggetto dell'intimazione oggi impugnata.
Riguardo all'eccezione di prescrizione ritiene questo decidente che la domanda debba essere parzialmente accolta solo per l'avviso di addebito n.59120150001546737000 notificato l'11/11/2015
e per il quale non risultano prodotti da atti interruttivi, va, invece rigettata per gli avvisi CP_6
59120170001840154000, 59120180001951434000, notificati rispettivamente in data 15/12/2017 e
6/12/2018 per i quali alla data del 18/01/2022 la prescrizione non si era ancora maturata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 132/2022 R.G., respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e dichiara la prescrizione della pretesa creditoria indicata nell'intimazione di pagamento n.59120150001546737000 notificato l'11/11/2015;
- rigetta il ricorso per gli avvisi 59120170001840154000, 59120180001951434000, notificati rispettivamente in data 15/12/2017 e 6/12/2018;
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 600,00 nei confronti Parte_1 dell' ; CP_1
- compensa le spese tra nei confronti dell' Parte_1 CP_6
Sciacca, 19/03/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini