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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/09/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice EL lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi ELl'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 1250 EL 2025 EL R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
(C.F.: ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 (NA) ivi residente a[...], rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Orrico (C.F.: ) e (C.F.: ), presso il cui C.F._2 Parte_2 C.F._3 studio in OR Annunziata (NA) al corso Umberto I n. 208, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.3.2025, la ricorrente in epigrafe esponeva: di aver presentato domanda di assegno universale per i figli a carico (secondo figlio
) in data 20.10.2023 (v. all. n. 1); C.F._4 che l' non provvedeva ad erogare le somme spettanti per i mesi da luglio CP_1 2023 a novembre 2023, nonostante i continui solleciti, per un ammontare di euro 1.229,80 quantificato dallo stesso Istituto previdenziale con pec di riscontro;
CP_ che l' previdenziale, a seguito dei detti solleciti, con risposta EL 06.02.2024 (v. all. n. 2), dichiarava quanto di seguito: “le somme dovute sono già calcolate come conguaglio per un importo totale di 1229,80 €. Occorre attendere l'erogazione dei conguagli che avverrà a fine” Tanto precisato, dedotta la fondatezza ELla pretesa, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice EL lavoro, chiedendo l'accoglimento ELle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto ELla sig.ra alla corresponsione Parte_1 ELl'Assegno Unico e Universale a decorrere dal mese di luglio 2023 fino al mese di novembre 2023, con la conseguente condanna ELl in persona EL legale rapp.te p.t., CP_1 al pagamento ELla relativa prestazione per un totale di € 1.229,80, ovvero ELla diversa somma valutata in corso di giudizio;
condannare l' in persona EL legale rapp.te. CP_1 p.t. al pagamento ELle spese EL presente procedimento, ivi comprese le competenze legali, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta. All'esito ELlo scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi EL novellato art. 429 c.p.c..
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1 La ricorrente adiva questo Tribunale al fine di far accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione ELl'Assegno Unico e Universale a decorrere dal mese di luglio 2023 e fino al mese di novembre 2023, con la conseguente condanna ELl' al
CP_1 pagamento ELla relativa prestazione, per un totale di Euro 1.229,80, ovvero ELla diversa somma valutata in corso di giudizio. L' , costituendosi, rilevava che il pagamento ELla prestazione per cui è causa,
CP_1 così come quantificata dalla ricorrente, non era stato eseguito per un'anomalia EL sistema, che era stata segnalata al supporto tecnico e chiedeva un differimento per verificare il pagamento. Con le note depositate in data 10.9.2025, l deduceva: “la prestazione richiesta
CP_1 da controparte viene gestita a livello centrale, ossia dalla sede di Roma, non è,
CP_1 quindi, possibile per l di OR EL GR (ufficio competente per territorio
CP_1 all'istruzione ELla pratica) provvedere al pagamento diretto ELla prestazione. L di
CP_1 OR EL GR ha più volte sollecitato la sede centrale affinché provvedesse, ma, purtroppo, ad oggi nulla è ancora stato pagato a controparte. Atteso un tanto e al fine di evitare lungaggini processuali, l chiede che la causa venga decisa. “
CP_1 Ciò posto, essendo incontestato il diritto ELla ricorrente e la relativa quantificazione ed essedo pacifico il mancato pagamento, deve essere disposta la condanna ELl' . CP_3 Spese secondo soccombenza.
PQM
Il giudice EL lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento EL ricorso, condanna l' al pagamento, in favore ELla ricorrente ELla CP_1 somma di € 1.229,80, per la causale di cui in motivazione, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo alla domanda e sino al soddisfo;
condanna l' al pagamento, in favore ELla ricorrente, ELle spese di lite, liquidate in € CP_1 1.312, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione. Si comunichi. OR Annunziata, 15.9.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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