Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/06/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. R.G. CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Chiara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d.
"RiformaCartabia"). nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11030/2024 R.G. promossa da:
C.F. e P. VA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Alfredo Rivara ed elettivamente domiciliata in Chiavari Via Nino Bixio n. 13A/4 presso lo studio del difensore;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
contro
:
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Chiesa e con elezione di domicilio presso l'indirizzo PEC
ovvero presso lo studio dell'Avv. Giulia Gavioli (C.F. Email_1
) in Genova (16121 GE) Viale Sauli n. 5, C.F._1
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“ Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito,
- in via preliminare: ricorrendone i gravi motivi di cui in narrativa sospendere in ogni caso l'efficacia esecutiva del titolo indicato in premessa con ordinanza non impugnabile;
- nel merito, per le ragioni di cui in narrativa - disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata – previo accertamento e declaratoria di risoluzione del contratto n. 7181/C1 sottoscritto in data 23 febbraio 2011 con l'allora fra la e l'allora Controparte_2 Parte_1 CP_2
pagina 1 di 4
n. 7181/C1 del 23 febbraio 2011;
- per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o rendere privo di effetti il precetto notificato in data 09 ottobre 2024 e conseguentemente dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla Parte_1 già alla convenuta opposta per le ragioni esposte in narrativa.
[...] Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi di lite e con riserva di articolare in corso di causa nei termini di legge i mezzi istruttori”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia dei titoli non sussistendone le condizioni;
in via principale, rigettare l'opposizione presentata dalla società in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto per i motivi meglio indicati in atti e per l'effetto confermare il credito di nonché l'atto di precetto CP_1 opposto, con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 cpc da liquidarsi in via equitativa.
In via istruttoria, ci si riserva di ulteriormente dedurre, capitolare, indicare testi, produrre nei termini previsti dall'art. 171-ter n. 2, c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze di causa, anche del sub-procedimento relativo alla sospensiva.”
FATTO E DIRITTO
La ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in Parte_1 data 9.10.2024 e con il quale la società ha intimato il pagamento della complessiva somma CP_1 di euro 24.325,84, a titolo di capitale, oltre interessi legali e moratori sino al saldo effettivo e alle spese di notifica e a tutte le successive occorrende, in forza dei titoli esecutivi costituiti dal decreto ingiuntivo n. 23/2022 (Rg 76/2022), decreto ingiuntivo n. 649/2022 (RG 2325/2022) e decreto ingiuntivo n.
279/2023 (RG 831/2023), tutti emessi dal GdP di Ferrara rispettivamente in data 13.1.2022, 12.7.2022 e 16.3.2023, nonché della sentenza n. 2064 del 11.7.2024 del Tribunale di Genova, avente ad oggetto il rigetto della già proposta opposizione, con contenuto identico alla presente, ai suddetti decreti ingiuntivi.
L'opponente ha preliminarmente chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli posti alla base del precetto e l'istanza è stata rigettata con ordinanza del 22.1.2025, che si richiama integralmente.
Nel merito, la società opponente ha affermato di non essere tenuta al pagamento di quanto richiesto con il precetto eccependo che la società non avrebbe adempiuto alle proprie obbligazioni CP_1 contrattuali.
Costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.12.2024, la convenuta ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione e contestato in ogni caso nel merito la fondatezza della domanda.
Alla prima udienza per il merito nessuno è comparso per l'opponente e la causa è stata rinviata per discussione orale su richiesta di parte opposta. A seguito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c.
L'opposizione è inammissibile per i motivi che seguono.
pagina 2 di 4 A fondamento della domanda la società non ha eccepito vizi propri dei titoli esecutivi Parte_1 ma argomentazioni di merito da farsi valere esclusivamente in sede di opposizione a ciascun decreto ingiuntivo e, pertanto, inammissibili in questa sede.
I titoli esecutivi posti alla base dell'esecuzione sono infatti costituiti dai decreti ingiuntivi del GdP di Ferrara n. 23/2022 n. 649/2022 n. 279/2023 e, quindi, da provvedimenti giudiziali esecutivi.
Nessun vizio è stato eccepito anche con riferimento alla sentenza del Tribunale di Genova che, nel rigettare la precedente opposizione al primo precetto notificato il 6.11.2023, ha condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite sia della fase di merito che della fase cautelare.
Sul punto, è pacifico in giurisprudenza: - che nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale ma non il suo contenuto decisorio pena l'inammissibilità dell'opposizione (in senso conforme Cass. n. 22402/2008); - che con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo esecutivo (in senso conforme Cass. n. 8928/2006).
Le eccezioni circa il mancato adempimento della alle proprie obbligazioni contrattuali (ella, in CP_1 tesi dell'opponente, non avrebbe aggiornato, nonostante le richieste in tal senso, l'indirizzo internet e l'indirizzo email presenti sulla grafica del pannello pubblicitario come previsto dal contratto sottoscritto tra le parti per la realizzazione e posa in opera di un pannello pubblicitario monofacciale) dovevano infatti essere proposte in sede di merito, nell'ambito di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.
Più in generale, infatti, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un'esecuzione intrapresa sulla base di decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. a quel decreto, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti. Sul punto la Suprema Corte ha affermato che laddove “l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, è limitata all'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia, in quanto l'opposizione all'esecuzione è rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo esecutivo può essere neutralizzata solo con la deduzione di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscono il contenuto o di circostanze che in quanto verificate in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero ancora essere fatte valere nel procedimento di cognizione” (Cass. n. 3277/2015).
Tornando al caso concreto, dunque, ritenendo sussistente un inadempimento di la società CP_1 avrebbe dovuto promuovere opposizione a ciascuna ingiunzione ex art. 645 c.p.c.: non Parte_1 avendolo fatto, i decreti ingiuntivi sono passati in giudicato con la conseguenza che, in sede di opposizione all'esecuzione, non possono essere più dedotti fatti (come l'eccepito inadempimento di
[...]
anteriori alla formazione di quei titoli e, a maggior ragione, alla sentenza che si è pronunciata CP_1 sulla opposizione all'esecuzioni fondata su quei titoli.
Per quanto sopra, anche la presente opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Né muta tale conclusioni il richiamo, effettuato dall'opponente in alcuni punti dell'atto introduttivo, al codice del consumo, atteso che il contratto in questione, posto alla base delle richieste ed ottenute ingiunzioni, è stato pacificamente stipulato tra persone giuridiche (BBC & C. Srl, che poi ha affittato l'azienda a e poi divenuta e per scopi CP_1 Controparte_3 Parte_1 pagina 3 di 4 commerciali (pubblicizzare l'attività commerciale della Committente), con la conseguente inapplicabilità del suddetto Codice.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate, in conformità al D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022 e successive modifiche, come segue: per la fase cautelare, tipologia procedimenti cautelari, valore della causa compreso nello scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.000.00, onorari corrispondenti ai parametri minimi ed escluse le fasi di trattazione e decisionale e così € 496,00 per la fase di studio della controversia ed € 336,00 per la fase introduttiva del giudizio, per un totale pari ad € 832,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, c.p.a. e accessori di legge;
per la fase di merito, tipologia giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore della causa compreso nello scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.000.00, onorari corrispondenti ai parametri medi per le prime due fasi e minimi per quella decisionale ed esclusa la fase di trattazione e così € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 851,00 per la fase decisionale, per un totale pari ad € 2.547,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, c.p.a. e accessori di legge.
Va invece rigettata la richiesta di condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. sia alla luce del fatto che la presente opposizione, se pur di identico contenuto, ha ad oggetto un precetto diverso dalla precedente, sia del fatto che, già dalla fase cautelare, l'opponente aveva effettuato, anche se “salvo ripetizione”, il pagamento intimato, con ciò dimostrando l'assenza di mala fede o del “chiaro intento di procrastinare un pagamento comunque dovuto” come sottolineato da parte opposta a pag. 12 della comparsa di costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano in € 832,00 per la fase cautelare ed € 2.547,00 per la fase di merito, il tutto oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Genova, 5.6.2025.
Il Giudice
Chiara Monteleone
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