Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/2001, n. 8734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8734 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
A N A I L A T I 4 A O 7 IC L 3 L . L O N B B , B E 1 U 9 E P 9 N E 1 - O I 1 N Z 1 G - A 1 A R 2 P T S I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I D G 9 E E 3 R C A CORTE SUPREMAOI CASSAZIONE I D 6 D 87SECOND IVILE Oggetto 4 E U pergarrento . T L T N Q T E R S fore 2 20 E E A N compravendita . T .mi Sigg.ri Magistrati: Composta dagli S I Dott. Vincenzo Presidente CALFAPIETRA R.G.N. 3193/99 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Cron. 19918 - Rel. Consigliere Rep. Dott. Giovanna Consigliere Ud. 19/01/01 SCHERILLO Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMAUTO SRL, in persona dell'Amm.re legale rapp.te MORO Silvano, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato SABBADINI GIANCARLO, che lo difende unitamente all'avvocato VIANI FILIBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
BO ALESSANDRA, domiciliata in ROMA elettivamente VIA P DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato CONTALDI MARIO, che la difende unitamente all'avvocato 2001 91 TROCCOLO GIOVANNI, giusta delega in atti;
-1
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 89/98 del Giudice di pace di TAGGIA, depositata il 24/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/01 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato SABBADINI Giancarlo difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato RICCI Romano per delega dell'Avv.CONTALDI, depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Comaubordo r.g. n°3193/99 ogg: compravendita Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 27 luglio 1997 la Comauto s.r.l. - pre- messo che il 12 marzo di quell'anno aveva venduto ad Alessandra Bordo, rice- vendo l'intero prezzo, l'autovettura Opel Astra della "potenza" di hp 68, oggetto della trattativa;
che la “casa produttrice" aveva inviato un veicolo dello stesso tipo ma che al momento della immatricolazione risultò essere della “potenza” di hp 82 e, pertanto, di un prezzo superiore di £ 1.970.000 rispetto a quello già pattuito con l'acquirente; che la consegna di detta autovettura, di potenza superiore a quel- la convenuta, fu accettata dalla acquirente la quale, ricevuto l'autoveicolo, negó poi di essere creditrice del maggior prezzo. -convenne in giudizio, dinanzi al giudi- ce di pace di Taggia, la Bordo perché costei fosse condannata al pagamento della somma di £.
1.970.000 oltre agli interessi. ed al risarcimento del danno da svaluta- zione monetaria. Costituitasi nel giudizio, la convenuta negò fondamento all'avversa pretesa e ne chiese il rigetto. All'esito dell'istruttoria, compiuta con l'acquisizione documentale e l'espletamento del mezzo di prova testimoniale, il giudice adito, con sentenza del 24 ottobre 1998, ha rigettato la domanda della società che ha condannato al paga- mento del spese processuali liquidate in £.
3.150.000 di cui £.
2.000.000 per diritti, £.
1.000.000 per onorari e £.150.000 per esborsi. Ha osservato il giudice del merito che la controversia avrebbe potuto esse- re risolta sulla base della documentazione acquisita, in particolare della "ricevuta a 3 педи saldo" rilasciata dalla Comauto alla Bordo e dalla quale avrebbe potuto ritenersi definito ogni rapporto "inter partes"; tuttavia doveva ai sensi dell'art. 2723 c.c., ammettersi il mezzo di prova testimoniale chiesto dalla società concernente la sti- pulazione di una modificazione o aggiunta verbale al contenuto di quel documento in considerazione della verosimiglianza della circostanza oggetto di quel mezzo di prova. Il suo esito non aveva adiuvato l'assunto della Comauto della stipulazione di un patto aggiunto al contenuto della "ricevuta a saldo". La società pertanto, prima della immatricolazione dell'autovettura ricevuta. dalla casa produttrice, avrebbe dovuto informare l'acquirente della sopravvenuta impossibilità di consegnarle il veicolo della “potenza" pattuita, onde consentirle un'eventuale recesso. Per la cassazione di detta pronunzia, sulla base di quattro motivi di do- glianza poi illustrati con una memoria, ricorre la Comauto s.r.l.; resiste con con- troricorso la Bordo. Motivi della decisione Preliminare alla disamina delle censure esposte nel ricorso è la verifica del- la sua ammissibilità che la resistente nega perché proposto avverso una decisione resa dal giudice di pace in una controversia del valore superiore a lire due milioni, quindi resa secondo diritto ed appellabile;
ciò perché l'odierna ricorrente aveva chiesto al giudice di pace una pronunzia di condanna al pagamento della somma di £.
1.970.000 incrementata dalla misura degli interessi e della svalutazione moneta ria.
4. La questione va risolta nel senso dell'ammissibilità del ricorso. Il regime delle impugnazioni delle sentenze del giudice di pace va individu secondo la giurisprudenza di questa Corte consolidatasi con la pronunzia tato in funzione del valore della domanda, la cui determina-delle ss.uu. n° 9493/98 - 11 zione va effettuata sulla scorta degli artt. 10 e segg. c.p.c. In particolare, il capoverso dell'art. 10 in proposito dispone che gli interessi scaduti ed i danni si sommano con il capitale se anteriori alla domanda. Nella specie la disamina dell'atto introduttivo del giudizio di merito rileva al suo esito aver l'odierna ricorrente chiesto a giudice di pace la condanna della convenuta al pagamento della somma di £ 1.970.000 oltre agli interessi “maturan- di" ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, con la finale precisa- zione "il tutto dalla domanda sino al saldo”: il che rende palese la richiesta di de- terminazione di questi crediti ulteriori dal giorno della notificazione della domanda e la non cumulabilità del loro ammontare con il capitale indicato in una misura prossima ma inferiore ai due milioni. Il valore della controversia sulla quale ha pronunziato il giudice di pace non eccede lire due milioni e la relativa sentenza è, pertanto, impugnabile con il so- lo ricorso per cassazione (artt. 113, II comma, 323, 339, III comma, c.p.c.). Con il primo ed il terzo motivo, in relazione al n°3 dell'art. 360 c.p.c., la società denunzia la violazione e comunque la falsa applicazione degli artt.2721 2722 e 2723 c.c. Il giudice del merito osserva la ricorrente - ha rilevato che alla luce della "ricevuta a saldo” da essa rilasciata all'odierna intimata avrebbe potuto ritenersi 5 e h T definito ogni rapporto "inter partes" e che la parte attrice non aveva fornito la pro- va convincente "circa la stipulazione di una patto aggiunto al contenuto della ricevuta a saldo". Non si è avveduto quel giudice della idoneità di detta ricevuta a provare il trasferimento di una certa cosa dal debitore al creditore ma non a fornire la certez- za della definizione di tutti i rapporti fra i medesimi. Erronea, in particolare, è l'applicazione dell'art. 2723 c.c. nel presupposto che si intendesse provare con testi l'esistenza di fatti posteriori alla formazione del documento né si è avveduto il giudice di pace che l'odierna ricorrente non intende- va provare l'esistenza di un patto aggiunto al contenuto della "ricevuta” ma quella di una nuova pattuizione,autonoma rispetto alla precedente Con il secondo motivo. in relazione al n° 5 dell'art.360 c.p.c. la Comauto s.r. denunzia i vizi di motivazione insufficiente, apparente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia. Il giudice del merito - sostiene la società - ha ritenuto l'odierna ricorrente inadempinete all'obbligo di informare, prima della “immatricolazione", l'acquirente dell'impossibilità di consegnare il veicolo della potenza pattuita. Non si è avveduto quel giudice aver la parte venditrice, al contrario, osser- vato i doveri di correttezza;
infatti: solo al momento della consegna del veicolo alla acquirente era emerso trattarsi di un autovettura di potenza superiore a quella pat- tuita, di tanto era stata informata l'acquirente che aveva "ritirato" il veicolo impe- gnandosi a pagare la maggiorazione dei prezzo. 16 Con il quarto motivo, in relazione al n° 4 dell'360 c.p.c., la ricorrente de- nunzia la nullità della sentenza conseguente all'inosservanza del II comma dell'art 113 c.p.c. Se il giudice di pace si sostiene - avesse tenuto conto del valore della controversia avrebbe deciso non secondo diritto ma secondo equità e si sarebbe così avveduto che la Bordo si era indebitamente arricchita della somma di £. ✓ società al pagamento delle spese 1.970.000, né, comunque, avrebbe condannato processuali in misura "assolutamente insolita". La Corte rammenta che la pronunzia che il giudice di pace deve rendere nelle cause il cui valore non eccede, come della specie si è sopra rilevato, il valore di fire due milioni, è di equità c.d. formativa, sostitutiva e non integrativa. Tanto si evince dal rilievo del non aver la nuova formulazione del secondo comma dell'art. 113 c.p.c. ( introdotta con l'art.21 della legge 21 novembre 1991 n° 374) riprodotto la locuzione aggiuntiva“ osservando i principi regolatori della materia" dettata ( dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984 n°339) per il modello deci- sionale del conciliatore. Ne consegue che in dette controversie il giudice non deve procedere alla previa individuazione della Já norma di diritto in concreto applicabile, che un giudi- zio di tipo sillogistico colloca come premessa maggiore, ma deve pronunziare fa cendo immediata applicazione di criteri desunti dai correnti valori sociali, siano questi coincidenti o non con quelli positivamente apprezzati dall'ordinamento giu- ridico. Operando l'equità nell'ambito del momento della decisione sul merito della controversia detto giudice è tenuto all'osservanza delle norme processuali, il che è dato desumere dalla formula dell'art. 311 c.p.c., nonché di quelle in cui la regola di giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia ad una norma sostanzia- le. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal giudice di pace in una controversia il cui valore non eccede ( come nella specie) lire due milioni, costitui- sce impugnazione di una pronunzia di equità ed è ammissibile ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 dell'art.360 c.p.c. per le ipotesi di violazione della legge processuale nel senso sopra indicato. Le censure di violazione o di falsa applicazione di legge, n° 3 dell'art. 360 c.p.c., trattandosi di equità sostitutiva della norma di diritto, sono ammesse sola- mente se concernono norme costituzionali, alle quali ogni giudice deve ossequio, o norme comunitarie che come le prime siano di rango superiore a quella ordinaria i- stitutiva del giudizio di equità. Quanto alla motivazione, il ricorso per cassazione è ammesso solo quando questa si riveli materialmente o giuridicamente inesistente, per mancanza del segno grafico o per essere le ragioni in fatto intrinsecamente contraddittorie o meramente ripetitive del criterio equitativo (vedasi in proposito anche la pronunzia delle ss.uu. di questa corte n° 716/99). Queste considerazioni inducono a ritenere inammissibili le censure esposte nel primo e nel terzo motivo con le quali si denunziano violazioni di norme sostan- ziali. 8 A non diverse conclusioni induce la disamina del secondo e del quarto mo- tivo. Questi, con l'apparente denunzia di norme processuali, si risolvono in cen- sure rivolte al potere istituzionale proprio del giudice del merito selettivo e di ap- prezzamento delle risultanze processuali, del quale costui ha reso adeguata ragio- ne, e, pertanto, si traducono nell'inammissibile, in sede di legittimità, attesa di un diverso esito della lite, anche per quanto concerne il regolamento delle spese pro- cessuali. Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato. Quanto alle spese, nella reciproca soccombenza delle parti, quella della re- sistente sulla questione pregiudiziale idonea ad esaurire questo giudizio, la Corte per la ravvisa un giusto motivo della loro integrale compensazione.
p. q. m.
la Corte rigette il ricorso, compensa interamente le spese del giudizio di legittimità. Roma, il 19 gennaio 2001. Il Presidente (dr Vincenzo Calfapietra) Il Consigliere estensore C 4 ) 7 (dr Enrico Spagna Musso) 3 E . 1 C 2 , A 1 P 9 I 9 N 1 D - 1 IL CANCELLIERE C1 E 1 A - C 1 I Francesco Catania 2 S D U DEPOSITATO CONCENT 9 G E 3 Roma 2.6 GIU. 2001 T E N E T N S . T E T R S IL A I Fan4 ( 9