Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/06/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 6458/2022 R.G. (nonché n. 6476/22 e n. 6483/22 R.G.) avente ad
OGGETTO: impugnativa di licenziamento vertente TRA
, e , rapp. e dif. Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'Avv. Giuseppe Peluso, elett.te dom.te c/o il difensore, in c.so Colombo n. 1, Cerenzia
RICORRENTI E
in persona del l.r.p.t., rapp.e dif. dall'Avv. Mario Controparte_1
Gramegna e dall' Avv. Filippo Mario Gramegna, elett.te dom.to c/o i difensori, in P.zza Carità n. 32, Napoli
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con distinti ricorsi depositati in data 17/12/2022 e 19/12/22, successivamente riuniti, le ricorrenti in epigrafe premettevano di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal 5-01-2019 e fino al 30-06-2022; di essere state assunte con contratto part-time a tempo indeterminato, con la qualifica di “impiegata” di IV livello del Ccnl “Commercio, Distribuzione e Servizi” e di avere svolto mansioni di
“commessa” per n. 18 ore settimanali, secondo modalità ed orario comunicati con appositi ordini di servizio;
di essere state addette, tra l'altro, allo svolgimento delle attività di cassa senza aver mai percepito la relativa indennità; che, in particolare, in data 16 maggio 2022,
Crotone; di non aver mai opposto il rifiuto al maneggio di denaro contante in quanto rientrante nello svolgimento delle ordinarie attività di commessa cui le stesse erano adibite e, in ogni caso, di essersi limitate alla richiesta di una semplice regolarizzazione contrattuale al fine di ottenere maggiore tutela (nello specifico la ricorrente Parte_1
come da ricorso introduttivo recante rg. 6458/22) o, comunque, di trovarsi
[...] nell'impossibilità di contestare le accuse mosse da parte datoriale, non essendo stato avviato alcun preventivo procedimento disciplinare (nello specifico le ricorrenti Parte_2
e , come da ricorso introduttivo recante rg. 6476/22 e rg.
[...] Parte_3
6483/22).
Tutto ciò premesso, le ricorrenti deducevano l'illegittimità dei licenziamenti per insussistenza della giustificazione causale oltre che per ritorsività e concludevano nei seguenti termini:
“accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del licenziamento intimato in data 30/06/2022 nei confronti delle odierne ricorrenti, per i motivi in narrativa e per l'effetto ordinare alla società , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con sede legale alla Via dei Martiri di Nassirya, 118, in San
Giuseppe Vesuviano, di reintegrare la lavoratrice, P.IVA_1 [...]
, nel posto di lavoro, con condanna della Controparte_2 resistente a risarcire il lavoratore dei danni subiti, per un importo commisurato alle retribuzioni spettanti dalla data del licenziamento alla reintegra e comunque non inferiore a cinque mensilità calcolata sull'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal dipendente licenziato, al versamento dei contributi previdenziali sulle somme erogate
a titolo risarcitorio, ovvero per quella diversa somma che emergerà in corso di causa o di giustizia.
In via subordinata: condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con sede legale alla Via dei Martiri di Nassyria,118, in San
Giuseppe Vesuviano, a condannare il datore di lavoro al pagamento di P.IVA_1 una indennità risarcitoria di un importo comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, ovvero per quella diversa somma che emergerà in corso di causa o di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Costituitasi in giudizio, la società convenuta, titolare della gestione del punto vendita sito in Crotone, eccepiva la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alle ricorrenti in quanto, a seguito di un ammanco di cassa verificatosi nel maggio del 2022 e della comunicazione aziendale di voler procedere alla nomina di nr. 3 responsabili di cassa con riconoscimento della relatività indennità, tale da consentire la copertura di tutti i turni di lavoro alla presenza di almeno un responsabile di cassa, le ricorrenti comunicavano il proprio rifiuto a svolgere l'attività suddetta ed, in particolare, di volere svolgere tale mansione solo nel caso in cui l'azienda avesse limitato tutti i pagamenti dell'utenza al pubblico attraverso gli strumenti di moneta elettronica, dotati di apposito tracciamento;
di non aver percepito alcunché a titolo di rimborso per l'ammanco di cassa suddetto;
di non aver corrisposto l'indennità di cassa alle ricorrenti, per il periodo di lavoro dedotto, in quanto non spettante, dato lo svolgimento sporadico ed esclusivamente legato alle esigenze del punto vendita della relativa attività; di vedersi costretta, a seguito del rifiuto opposto dalle ricorrenti, ad interrompere il rapporto di lavoro.
Tanto premesso, la concludeva nel modo seguente: Controparte_1
“In via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio ai giudizi recanti r.g.
6458/2022 e 6483/2022 per tutti i motivi dedotti;
Nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto dichiarare la domanda inammissibile, improcedibile, insussistente, e infondata;
rigettare integralmente tutte le domande formulate nei confronti della condannare, pertanto, parte ricorrente Controparte_1
( ) al pagamento in favore della Controparte_2 [...]
in persona degli amministratori p/t spese, diritti ed onorari del presente CP_1 giudizio, oltre Iva e CPA come per legge oltre al rimborso per spese generali pari al 15% ex art. 13 L.P., con attribuzione in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c. per aver fatto anticipo di spese e non riscosso gli onorari”
Esperito invano il tentativo di conciliazione all'udienza del 06-02-2024, ammessa ed espletata la prova testimoniale, rinviata la causa per discussione, disposta la riunione dei giudizi, all'udienza del 10-6-2025, all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, il
Giudice decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della legittimità dei licenziamenti intimati alle ricorrenti, la cui causale, nelle rispettive comunicazioni di identico contenuto, viene così individuata: “a seguito della determinazione da Lei comunicata di non voler svolgere le attività connesse al ricevimento di danaro contante relativamente all'attività di cassa del punto vendita di Crotone ove allocata, la Sua attività lavorativa non può essere più proficuamente utilizzata dall'azienda. Rilevato che non è possibile, all'interno dell'azienda, reperire un'altra posizione lavorativa dove poterLa collocare, siamo costretti a licenziarla per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 L. 604/1996 e del CCNL di Categoria.”
Posto che si è dichiaratamente in presenza, in tutti e tre i casi, di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, va rilevato come non vi sono margini per una riqualificazione dello stesso nei termini di un licenziamento per giusta causa/giustificato motivo soggettivo, atteso che trattasi di ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro fondate su presupposti costitutivi ontologicamente diversi, pur potendo venire in rilievo in entrambe un rifiuto del prestatore, che in un caso rileverebbe nella sua oggettività ed in maniera scevra da un giudizio di disvalore disciplinare e nell'altro alla stregua di insubordinazione disciplinarmente rilevante.
Anche a livello empirico è facilmente apprezzabile il diverso rilievo che il rifiuto della prestazione lavorativa può assumere nell'una e nell'altra ipotesi, atteso che mentre nel licenziamento disciplinare lo stesso rileva nella sua dimensione attuale anche in considerazione dell'intralcio cagionato all'attività aziendale del datore di lavoro, nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo lo stesso rileva in chiave prospettica determinando l'inutilizzabilità per il futuro di quel lavoratore. Ne deriva la totale irrilevanza dell'eccezione sollevata dalle ricorrenti e del Pt_2 Pt_3 mancato invio di una previa contestazione disciplinare (contestazione che a ben vedere difetta anche quanto alla ricorrente , che riceveva unicamente un invito a ripianare Pt_1
l'ammanco verificatosi nel suo turno, scevro da alcuna valutazione di tipo disciplinare).
Le ricorrenti hanno censurato i licenziamenti per difetto del giustificato motivo oggettivo sub specie di insussistenza della giustificazione causale oltre che per violazione dell'obbligo di repechage ed hanno inoltre sostenuto la natura ritorsiva degli stessi. E' noto che ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della l. n. 604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (Cass. n. 24882/2017). Punctum dolens è innanzitutto rappresentato dall'accertamento da compiere in merito alla circostanza, addotta dalla società e recisamente contestata dalle ricorrenti, dell'essersi le stesse, da un certo momento, rifiutate di svolgere attività di maneggio di danaro contante.
Tale circostanza è stata poi meglio precisata dalla società in memoria di costituzione, dove la stessa ha dedotto di avere proposto, nel mese di maggio 2022, alle ricorrenti una modifica delle loro posizioni lavorative e del relativo trattamento economico, che le stesse avrebbero rifiutato (si legge in memoria “A seguito di tale evento, la , in CP_1 un'ottica di organizzazione aziendale comunicava alla dipendente … di voler procedere alla nomina di nr. 3 responsabili di cassa, a far data dal 1 giugno 2022, con riconoscimento della relatività indennità, tale da poter consentire di coprire tutti i turni di lavoro, alla presenza di almeno un responsabile di cassa. La sig.ra , Pt_1 unitamente alle altre nr. 2 lavoratrici e , comunicava il rifiuto di svolgere Pt_2 Pt_3
l'attività di cassa ed in particolare che avrebbero provveduto a svolgere tale mansione, solo nel caso in cui l'azienda limitasse tutti i pagamenti dell'utenza al pubblico, attraverso gli strumenti di moneta elettronica, dotati di apposito tracciamento.”).
Dalla lettura combinata della lettera di licenziamento e della memoria di costituzione, la causale del licenziamento va pertanto individuata nell'inutilizzabilità sopravvenuta delle lavoratrici determinata dal rifiuto delle stesse di svolgere mansioni di cassa quanto al maneggio del contante dietro riconoscimento della relativa indennità ex art. 218 CCNL (e non dunque da un qualsivoglia rifiuto).
Ai fini della valutazione della effettività e non pretestuosità della causale del recesso va allora innanzitutto accertato se il rifiuto delle lavoratrici nei termini dedotti dalla società abbia o meno trovato conferma nell'istruttoria espletata.
Ebbene, ad avviso del Giudice, le risultanze della prova orale non appaiono determinanti nel risolvere l'insanabile contrasto tra le contrapposte tesi delle parti, atteso che se le dichiarazioni delle testi e (quanto alla posizione delle colleghe rispetto Pt_2 Pt_1 alle quali erano chiamate a deporre), confermative della tesi attorea di totale negazione di qualsivoglia rifiuto, inevitabilmente scontano nei termini di una scarsa attendibilità il fatto di provenire da soggetti coinvolti nella stessa vicenda e dunque portatori di un interesse – sia pure di fatto- ad un determinato esito del giudizio, neppure quelle dei testi Tes_1
e legati da un rapporto lavorativo con la resistente in essere al Testimone_2 momento della deposizione- appaiono dimostrative del contrario, non essendo emerso dal tenore delle stesse un rifiuto delle ricorrenti allo svolgimento delle mansioni di cassa nei termini dedotti da parte datoriale.
Ed invero, pur avendo tali testi riferito di un diniego delle ricorrenti al maneggio di danaro contante, tale circostanza è stata dagli stessi posta in rapporto di diretta derivazione causale con l'episodio del maggio 2022, allorquando a seguito di un ammanco di cassa veniva chiesto dalla società di ripianarlo personalmente.
Si veda in tal senso la dichiarazione della teste che affermava “a maggio 2022 Tes_3 vi fu un ammanco di cassa nel negozio di Crotone ed io quando il sig. Persona_1 se ne accorse e chiamò le ragazze ero presente vicino a lui. ADR: non fu individuata una responsabile in particolare ma lo erano tutte e tre le dipendenti ivi addette, , Pt_1 Pt_3
e . ADR: Fu chiesto a tutte e tre di restituire i soldi, ma le ragazze non li Pt_2 restituirono e da quel momento non volevano più responsabilità di cassa quanto al danaro contante. ADR: noi dicemmo che chi era di turno doveva per forza prendersi questa responsabilità, perché le clienti pagavano a loro e per la maggior parte anche in contanti. ADR: Era addetto alla cassa chi era di turno, una di loro tre perché non vi erano altri addetti a quel punto vendita. ADR: le mansioni erano promiscue, vendita ed incasso, ciò per tutta la durata del rapporto. ADR: poi fu assunto personale per la cassa ma non ricordo se fu prima o dopo del licenziamento. ADR: Dopo l'accaduto la ricorrente e le altre due dipendenti si rifiutarono di fare cassa” e negli stessi termini quella del che a sua volta confermava “Il Menzione mi disse che a maggio 2022 Tes_2 vi era stato un ammanco nel turno delle tre ricorrenti che dicevano che non volevano più ricevere danaro contante alle casse dopo tale vicenda”.
Tali dichiarazioni, nel loro tenore cristallino, rendono palese che, anche a voler ritenere vero che in tale circostanza le ricorrenti comunicavano alla società di non voler svolgere le mansioni di quanto alle transazioni con il contante, ciò era dovuto al fatto che, Pt_4 all'epoca, le stesse non percepivano alcuna indennità e pertanto, allorquando la società pretendeva che ripianassero l'ammanco di tasca propria così mostrando di ritenerle finanziariamente responsabili della , le stesse avvertivano come iniqua la richiesta Pt_4 datoriale, il ché è ben distante da un'immotivata presa di posizione, come la società mostra di travisare. D'altraparte, non si spiegherebbe diversamente come mai le ricorrenti che pacificamente fino a quel momento si erano occupate del maneggio del denaro contante, improvvisamente si sarebbero rifiutate di farlo, tanto più alla luce della circostanza dedotta dalla società secondo la quale, prima del licenziamento, sarebbe stata loro proposta una modifica delle condizioni contrattuali con riconoscimento dell'indennità ex art. 218 CCNL e dunque comportante un sensibile miglioramento del trattamento economico in godimento, circostanza che nessuno dei testi escussi ha tuttavia confermato, né quanto alla proposta datoriale né quanto al rifiuto della stessa da parte delle lavoratrici.
Per completezza, si rileva che nulla di rilevante ai fini che occupano è emerso dalla deposizione del teste soggetto interessato dalle lavoratrici all'accaduto, ma che Tes_4 di fatto non assumeva un ruolo attivo nella vicenda.
Contestualizzato il dedotto rifiuto delle lavoratrici nei termini riferiti dagli stessi testi di parte resistente, emerge, già sul piano fattuale, la fallacia della prospettazione della società del presunto diniego delle stesse come una sorta di factum principis ineluttabile, essendo di contro evidente che, a tutto voler concedere, si trattava di una resistenza dovuta al mancato adeguamento delle loro condizioni economiche alle previsioni contrattuali, pretesa che era non solo in potere ma anche in dovere della società assecondare, così garantendosi l'esercizio di quell'attività di incasso da parte delle stesse, senza dovere ricorrere ad alcuna riorganizzazione aziendale con sostituzione delle lavoratrici.
Come è stato già rimarcato tuttavia la società, pur avendo genericamente dedotto in memoria di avere offerto alle ricorrenti un siffatto adeguamento (per il futuro), di fatto non ha poi fornito la relativa prova, atteso che nessuno dei testi ha confermato tale circostanza, per cui il presunto rifiuto delle stesse posto a base del licenziamento è da considerare quale legittima reazione delle dipendenti a fronte del perdurante mancato riconoscimento da parte del datore di lavoro di quanto ad esse spettante, che giammai potrebbe assurgere a giustificato motivo oggettivo del recesso.
Sia pure solo in via incidentale, va infatti rilevato come benché la società neghi che sino a quel momento alle ricorrenti sarebbe spettata l'indennità di cassa stante la natura non continuativa dell'esercizio delle relative mansioni, il fatto che le stesse fossero adibite a mansioni promiscue di vendita ed incasso (circostanza pacifica e confermata dai testi),
l'assenza presso il punto vendita di personale specificamente addetto alle operazioni di cassa (circostanza confermata dai testi) e la responsabilità delle stesse in caso di errori o ammanchi (come attesta l'episodio del maggio 2022) lasciano piuttosto trasparire che le rivendicazioni dalle stesse avanzate fossero a ben vedere fondate, così come era fondato il timore del perdurante mancato riconoscimento da parte della società del giusto trattamento retributivo.
Peraltro, benché la società abbia veicolato la presunta offerta alle lavoratrici dell'indennità ex art. 218 CCNL come conseguenza del fatto che dal 1-6-2022 le stesse, qualora avessero accettato, avrebbero rivestito il ruolo di responsabili di cassa, non si comprende in sostanza cosa sarebbe cambiato rispetto al passato, atteso che di fatto già si occupavano a turno delle operazioni di cassa in maniera continuativa, non potendo essere diversamente visto che è pacifico che non vi fosse personale ad hoc, anche effettuando la quadratura di cassa giornaliera (cfr. teste “La sera si firmava uno scontrino di chiusura Tes_2 cassa”) con assunzione della relativa responsabilità, elementi al cospetto dei quali non è sicuramente da porre in dubbio che le stesse già fossero responsabili della cassa indipendentemente da una formale investitura (Cass. Ordinanza 05 settembre 2019, n.
22294).
In conclusione, è evidente come, alla luce dell'istruttoria espletata, non possa dirsi raggiunta la prova della circostanza dedotta dalla società di un rifiuto delle lavoratrici all'espletamento delle mansioni di cassa relativamente al maneggio del contante pur con il riconoscimento alle stesse della relativa indennità contrattuale, essendo rimasto del tutto indimostrato che le ricorrenti, se fosse stato loro prospettato il riconoscimento del giusto trattamento economico, si sarebbero comunque rifiutate di espletare siffatte mansioni.
In conclusione, in ossequio alla regola di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 3 L
604/96, deve affermarsi l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo, atteso che la scelta aziendale di procedere ad una presunta riorganizzazione assumendo personale disposto ad espletare le predette mansioni non può che concretare una causale meramente pretestuosa del licenziamento.
Non ci si può esimere a questo punto dall'esame della censura di ritorsività mossa dalle ricorrenti al licenziamento, atteso che l'accoglimento della stessa consentirebbe loro di conseguire una tutela maggiore (cd. tutela reintegratoria forte, per quanto si dirà).
E' noto in linea di diritto, ed è stato recentemente ribadito con esauriente chiarezza ricostruttiva (Cass. 9 gennaio 2024, n. 741), che nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione, il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, è considerato un
“licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1418, secondo comma, e degli artt. 1345 e 1324 c.c.” (Cass. n. 17087 del 2011, in motivazione). Sicché, il
“motivo illecito” si colloca su un piano nettamente distinto dal (giustificato) motivo soggettivo e oggettivo di licenziamento, previsto dall'art. 3 della legge n. 604 del 1966; quest'ultimo, al pari della giusta causa (art. 2119 c.c.), costituisce presupposto del legittimo esercizio del potere (disciplinare o organizzativo) attribuito al datore di lavoro, la cui mancanza è causa di annullabilità del licenziamento. Esso deve avere efficacia determinativa e rileva “indipendentemente dal motivo formalmente addotto”, come recita l'art. 18, primo comma della legge 300 del 1970, nella versione modificata dalla legge n. 92 del 2012.
Pertanto, l'accoglimento della domanda di nullità del licenziamento esige la prova che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto (v. Cass. n. 26399 del 2022;
Cass. n. 26395 del 2022; Cass. n. 21465 del 2022; n. 9468 del 2019 da ultimo v. Cass. n.
6838 del 2023); dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 6838 del 2023 cit.; n. 5555 del 2011).
E “l'onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore” e si tratta “di prova non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole” (così
Cass. n. 17087 del 2011 cit., in motivazione). Poiché il motivo illecito attiene alla sfera dell'elemento psicologico o alla finalità dell'atto datoriale, la sua efficacia determinativa esclusiva va verificata in relazione all'assenza di altre motivazioni o ragioni astrattamente lecite, restando su un piano ancora diverso la valutazione di tali ragioni rispetto ai parametri normativi di giusta causa o giustificato motivo. Ciò premesso nel caso di specie si è in presenza di un licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo consistente nella inutilizzabilità delle lavoratrici scaturita dal loro rifiuto di espletare determinate mansioni, ma che di fatto già dal tenore letterale della lettera di recesso denunzia una diretta derivazione causale da una condotta delle lavoratrici stesse (id est il loro rifiuto) più che dalla conseguente riorganizzazione aziendale. Posta l'accertata insussistenza del giustificato motivo oggettivo per le considerazioni che precedono, occorre allora chiedersi se il recesso oltre ad essere ingiustificato è anche ritorsivo traendo – in realtà - la propria esclusiva e determinante ragione nel legittimo rifiuto delle lavoratrici di prestare l'attività richiesta loro senza la giusta remunerazione, oltre che più in generale nelle precedenti azioni giudiziarie intraprese dalle stesse per rivendicare differenze retributive a vario titolo (ed in ragione delle quali la società ha in questa sede invocato l'istituto dell'abuso del processo).
Ad avviso del Giudice, tale domanda merita risposta affermativa in via più che presuntiva, alla luce del complesso di elementi emersi in corso di causa e segnatamente il tenore letterale della lettera di licenziamento, la circostanza che sino a quel momento le ricorrenti avevano sempre svolto siffatte mansioni (per cui è da escludere un loro aprioristico rifiuto), la prossimità con le loro doglianze all'indomani dell'episodio occorso alla
(maggio 2022) ed alle recenti azioni giudiziarie dalle stesse intraprese (le ultime Pt_1 delle quali recanti RG 4802/22, 4803/22 e 4807/22), infine la mancata dimostrazione che fosse stata loro rivolta in alternativa al licenziamento la preventiva offerta dell'adeguamento delle loro condizioni economiche.
Alla stregua di tali elementi e della macroscopica insussistenza del giustificato motivo oggettivo, appare evidente come quest'ultimo fosse piuttosto volto ad ammantare, in via del tutto artificiosa, un licenziamento il cui motivo determinante era la rappresaglia del datore di lavoro a fronte delle iniziative giudiziarie delle lavoratrici oltre che, da ultimo, delle istanze delle stesse volte a non sottostare alla pretesa datoriale dello svolgimento delle mansioni di cassa e maneggio di danaro senza la corresponsione dell'indennità contrattualmente prevista, dal ché l'indubitabile natura illecita dello stesso.
Quanto al profilo sanzionatorio, va considerato che il licenziamento ritorsivo è un licenziamento nullo perché illecito, siccome deriva dalla disciplina testuale (ai sensi dell'art. 1345 c.c.), rientrante tra i casi di nullità del licenziamento che conducono alla tutela reintegratoria piena. Ne deriva che, in applicazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo 23/2015 applicabile ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, andrà ordinata al datore di lavoro la reintegrazione delle lavoratrici nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e dal numero dei dipendenti occupati;
lo stesso andrà altresì condannato al risarcimento del danno subito corrispondendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. In difetto della relativa eccezione nulla andrà poi detratto a titolo di aliunde perceptum.
Le spese di lite vengono compensate per metà alla luce della complessità dell'accertamento compiuto e nel resto seguono la soccombenza come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: accerta la nullità dei licenziamenti intimati alle ricorrenti , Parte_1
e e per l'effetto ordina alla PR Parte_2 Parte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., di reintegrare le stesse nel Controparte_1 proprio posto di lavoro e condanna la società al pagamento in favore di ciascuna di esse di un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
compensa le spese per metà e condanna la società alla refusione della restante parte che liquida complessivamente in euro 3.300,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Nola, 10-6-2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Francesca Fucci