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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/04/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 11436/2020, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. MICHELA DI NARDO (CF: ), con domiciliazione digitale presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato nell'atto introduttivo
PARTE ATTRICE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. TERESA CORSO (CF:
), con domiciliazione digitale presso l'indirizzo PEC indicato C.F._3 nella comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la SI.ra ha convenuto il per sentire Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che i fatti di causa sono avvenuti così come descritti in premessa, e quindi la responsabilità del convenuto P. Iva Controparte_2
C.F. in persona del Sindaco p. t. nella causazione dei P.IVA_1 P.IVA_2 danni per lesioni subiti dall'attrice, e per l'effetto condannare lo stesso
[...]
P. Iva C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Sindaco p. t., al risarcimento dei danni subiti in favore dell'istante, al pagamento della somma di € 100.000,00 o a quella somma minore o maggiore che il Giudice riterrà anche secondo equità, per le lesioni tutte patite dalla SI.ra
[...]
(…) Parte_1
2. In linea di premessa, parte attrice riferisce: a) che in data 4.9.2018, alle ore 10.30/10.40, mentre percorreva a piedi la via S.ANTELLO, sul lato destro della carreggiata, cadeva al suolo “a causa del manto stradale divelto-rialzato-sconnesso, coperto da cartacce e fogliame”; b) che la predetta insidia non era segnalata in alcun modo;
c) di aver riportato, a seguito della caduta, lesioni personali così specificate: frattura elicoide quarto interiore e malleolo perone dx – frattura malleolo tibiale e terzo malleolo;
d) che tali lesioni rendevano necessario il trasporto presso il P.S. San Giuliano di GIUGLIANO IN CAMPANIA.
3. A dire dell'attrice, la strada rientrando nella custodia dell convenuto, CP_3 sussistono i presupposti di cui all'art. 2051 c.c., donde le domande come sopra riportate.
4. Si è costituito il che ha contestato punto per punto Controparte_1
l'avverso dedotto, in specie evidenziando la non configurabilità della fattispecie invocata da parte attrice, e in ogni caso la mancanza di prove circa gli elementi costitutivi della domanda.
5. A seguito dell'assunzione della prova testimoniale e disposta una CTU, la causa veniva rinviata per la p.c. all'udienza del 21.11.2024.
6. Nell'ambito di tale udienza, celebrata ex art. 127-ter c.p.c. innanzi allo scrivente (subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024), le parti si riportavano ai rispettivi scritti concludendo in conformità.
7. La causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 7.1.2025.
8. Negli scritti conclusionali parte attrice ribadiva i propri asserti difensivi;
parte convenuta non depositava alcuno scritto.
9. La domanda va accolta per le ragioni che si vanno a dire.
10. Conviene muovere dalla esposizione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità rispetto alla fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., nel cui ambito – per come si vedrà, data l'accertata dinamica dei fatti – è senz'altro sussumibile il caso in esame:
1) “in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa” (in applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine alla condotta di guida diligente e prudente della vittima) [tra le tante, v. da ultimo Cass. 8.7.2024, n. 18518];
2) “in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'ente proprietario di una strada si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle condizioni della struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, ivi compresi i cosiddetti "dissuasori di sosta", salva la dimostrazione che l'installazione di tali manufatti sia avvenuta ad opera di terzi, in area a questi assegnata e in forza di uno specifico titolo abilitativo e con esclusione di qualunque potere di controllo da parte del custode proprietario, oppure, in difetto delle predette condizioni, con tempi talmente rapidi, rispetto alla verificazione del sinistro, da non consentire l'intervento dell'ente custode” (Cass. 24.4.2024, n. 11140);
e, per altro verso,
3) “in tema di responsabilità dell'ente proprietario o concessionario di autostrada per i danni conseguenti alla circolazione, riconducibile ad un rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode (nella specie il concessionario dell'autostrada) l'onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima” (tra le varie, v. di recente Cass. 18.12.2024, n. 33128);
“in tema di responsabilità da cose in custodia, la mancata individuazione della causa del danno perde rilevanza laddove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, così facendo venire meno il nesso eziologico con la res” (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti da un lavoratore rimasto schiacciato dal braccio di una gru, staccatosi per cause ignote, ritenendo la condotta altamente imprudente del danneggiato, consistita nell'accedere, non autorizzato, nell'area di manovra del mezzo, idonea ad elidere il nesso causale tra la cosa custodita ed il sinistro) [tra le tante, v. da ultimo Cass. 14.12.2024, n. 32546].
Tenuto conto di questi principi, ed in specie di quelli indicati sub 1) e 2): a) l'attore deve limitarsi ad allegare e provare che l'oggetto in custodia sia la causa del danno e non anche la propria assenza di colpa nel relazionarsi ad esso, nel mentre, in applicazione dei principi sub 3) e 4), è l'Ente a dover dimostrare, alla stregua di fatto impeditivo della responsabilità (che è oggettiva), che si tratti di un pericolo non controllabile ovvero che l'incidente sia causato (o concausato) dalla condotta negligente del danneggiato.
Peraltro, la stessa giurisprudenza di legittimità, in un caso assai simile al presente (dove però è stata esclusa la responsabilità del a cagione della “piena CP_1 visibilità” dell'ostacolo), ha ulteriormente chiarito che “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (nella specie è stata confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'Ente custode per i danni occorsi ad una donna che era inciampata in un residuo di cemento a ridosso di cassonetti dell'immondizia, atteso che la perfetta visibilità del residuo di cemento, la piena luminosità dell'ora diurna e la natura della struttura portavano a ritenere che una maggiore accortezza, scevra da disattenzione, avrebbe agevolmente consentito alla vittima di evitare l'evidente ostacolo) [Cass. 6.9.2023, n. 26013].
Alla luce di questi principi, deve osservarsi che: a) l'attore ha provato che l'evento derivò dalla cosa in custodia, la quale è stata identificata con il tratto di strada di cui alle premesse dell'atto introduttivo anche a seguito di riconoscimento del rilievo fotografico mostratole;
b) che le condizioni di visibilità dell'insidia erano ridotte (si v. la dichiarazione del teste escusso: ho visto che mia sorella inciampava col piede in una buca, coperto da erbacce e cartacce, che si trovava al termine della zona ricoperta dall'asfalto dove c'è del terreno in prossimità di un edificio con le mura deteriorate).
Al contrario, non è emerso: a) che il pericolo fosse estemporaneo e come tale non segnalato dal b) che il sinistro sia riconducibile, anche in via di concausa, CP_1 alla condotta poco attenta di parte attrice (circostanze che, si ribadisce, era l'Ente custode a dover provare, anche attraverso il ricorso a presunzioni).
In definitiva, per quanto qui accertato, deve ritenersi che il danno lamentato dall'attrice sia riconducibile alla cosa in custodia dell'Ente locale, che pertanto di tale danno deve (oggettivamente) rispondere.
11. Con riferimento al quantum debeatur viene in rilievo la CTU (invero, nella parte in cui si evidenzia la “compatibilità” dei danni accertati con il sinistro occorso, l'elaborato non fa che corroborare un profilo già emerso chiaramente all'esito della prova per testi e che, comunque, i convenuti non hanno mai messo in discussione quanto alla sua effettiva verificazione).
L'ausiliario del Tribunale, con valutazioni coerenti e resistenti alle confutazioni (peraltro circoscritte), ha concluso nel senso che: il Danno Biologico è quantizzabile nel 10-11% (dieci-undici) punti percentuali considerando la non fisiologica deambulazione, lo stato di parziale limitazione della articolarità. Il periodo di ITT può essere valutato in 7 (sette) giorni, il periodo di ITP come segue: 30 (trenta) giorni al 75%, 30 (trenta) giorni al 50% e 40 (quaranta) giorni al 25%
12. Utilizzando le c.d. tabelle milanesi, il risarcimento va quantificato in complessivi euro 37.014,00 (calcolando il valore medio tra il risultato prodotto dall'applicazione di 11 punti percentuali e di quello prodotto dall'applicazione di 10 punti percentuali).
13. Alla predetta somma vanno aggiunti interessi e rivalutazione nel senso appresso specificato.
14. Va infatti osservato, da un lato, che non sono emersi elementi idonei ad applicare il parametro della personalizzazione massima (v. sul punto Cass. 3.3.2023, n. 6378 secondo cui “la quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”); dall'altro, quanto ad interessi e rivalutazione, che, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (4.9.2018), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
15. Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
16. Le spese seguono la soccombenza e, dato il principio di causalità, sono poste ad esclusivo carico del . Controparte_1
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e le allegate tabelle, individuato lo scaglione di riferimento e tenuto conto dell'attività compiuta, le stesse vanno quantificate in complessivi euro 7.616,00. Tali spese vanno versate a favore dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte vittoriosa, salva la liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato alla presentazione della relativa istanza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 11436/2020, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto condanna il al Controparte_1 pagamento, in favore della SI.ra , della somma Parte_1 complessiva di euro 37.014,00 a titolo di risarcimento danni, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, determinati secondo le modalità dettagliatamente indicate in motivazione;
2. CONDANNA il alla refusione, in favore dell'Erario, Controparte_1 delle spese del presente giudizio, quantificate in complessivi euro 7.616,00, oltre accessori.
3. pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U. (come CP_1 liquidate con separato decreto).
Così deciso in Aversa, il 23.4.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 11436/2020, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. MICHELA DI NARDO (CF: ), con domiciliazione digitale presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato nell'atto introduttivo
PARTE ATTRICE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. TERESA CORSO (CF:
), con domiciliazione digitale presso l'indirizzo PEC indicato C.F._3 nella comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la SI.ra ha convenuto il per sentire Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che i fatti di causa sono avvenuti così come descritti in premessa, e quindi la responsabilità del convenuto P. Iva Controparte_2
C.F. in persona del Sindaco p. t. nella causazione dei P.IVA_1 P.IVA_2 danni per lesioni subiti dall'attrice, e per l'effetto condannare lo stesso
[...]
P. Iva C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Sindaco p. t., al risarcimento dei danni subiti in favore dell'istante, al pagamento della somma di € 100.000,00 o a quella somma minore o maggiore che il Giudice riterrà anche secondo equità, per le lesioni tutte patite dalla SI.ra
[...]
(…) Parte_1
2. In linea di premessa, parte attrice riferisce: a) che in data 4.9.2018, alle ore 10.30/10.40, mentre percorreva a piedi la via S.ANTELLO, sul lato destro della carreggiata, cadeva al suolo “a causa del manto stradale divelto-rialzato-sconnesso, coperto da cartacce e fogliame”; b) che la predetta insidia non era segnalata in alcun modo;
c) di aver riportato, a seguito della caduta, lesioni personali così specificate: frattura elicoide quarto interiore e malleolo perone dx – frattura malleolo tibiale e terzo malleolo;
d) che tali lesioni rendevano necessario il trasporto presso il P.S. San Giuliano di GIUGLIANO IN CAMPANIA.
3. A dire dell'attrice, la strada rientrando nella custodia dell convenuto, CP_3 sussistono i presupposti di cui all'art. 2051 c.c., donde le domande come sopra riportate.
4. Si è costituito il che ha contestato punto per punto Controparte_1
l'avverso dedotto, in specie evidenziando la non configurabilità della fattispecie invocata da parte attrice, e in ogni caso la mancanza di prove circa gli elementi costitutivi della domanda.
5. A seguito dell'assunzione della prova testimoniale e disposta una CTU, la causa veniva rinviata per la p.c. all'udienza del 21.11.2024.
6. Nell'ambito di tale udienza, celebrata ex art. 127-ter c.p.c. innanzi allo scrivente (subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024), le parti si riportavano ai rispettivi scritti concludendo in conformità.
7. La causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 7.1.2025.
8. Negli scritti conclusionali parte attrice ribadiva i propri asserti difensivi;
parte convenuta non depositava alcuno scritto.
9. La domanda va accolta per le ragioni che si vanno a dire.
10. Conviene muovere dalla esposizione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità rispetto alla fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., nel cui ambito – per come si vedrà, data l'accertata dinamica dei fatti – è senz'altro sussumibile il caso in esame:
1) “in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa” (in applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine alla condotta di guida diligente e prudente della vittima) [tra le tante, v. da ultimo Cass. 8.7.2024, n. 18518];
2) “in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'ente proprietario di una strada si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle condizioni della struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, ivi compresi i cosiddetti "dissuasori di sosta", salva la dimostrazione che l'installazione di tali manufatti sia avvenuta ad opera di terzi, in area a questi assegnata e in forza di uno specifico titolo abilitativo e con esclusione di qualunque potere di controllo da parte del custode proprietario, oppure, in difetto delle predette condizioni, con tempi talmente rapidi, rispetto alla verificazione del sinistro, da non consentire l'intervento dell'ente custode” (Cass. 24.4.2024, n. 11140);
e, per altro verso,
3) “in tema di responsabilità dell'ente proprietario o concessionario di autostrada per i danni conseguenti alla circolazione, riconducibile ad un rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode (nella specie il concessionario dell'autostrada) l'onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima” (tra le varie, v. di recente Cass. 18.12.2024, n. 33128);
“in tema di responsabilità da cose in custodia, la mancata individuazione della causa del danno perde rilevanza laddove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, così facendo venire meno il nesso eziologico con la res” (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti da un lavoratore rimasto schiacciato dal braccio di una gru, staccatosi per cause ignote, ritenendo la condotta altamente imprudente del danneggiato, consistita nell'accedere, non autorizzato, nell'area di manovra del mezzo, idonea ad elidere il nesso causale tra la cosa custodita ed il sinistro) [tra le tante, v. da ultimo Cass. 14.12.2024, n. 32546].
Tenuto conto di questi principi, ed in specie di quelli indicati sub 1) e 2): a) l'attore deve limitarsi ad allegare e provare che l'oggetto in custodia sia la causa del danno e non anche la propria assenza di colpa nel relazionarsi ad esso, nel mentre, in applicazione dei principi sub 3) e 4), è l'Ente a dover dimostrare, alla stregua di fatto impeditivo della responsabilità (che è oggettiva), che si tratti di un pericolo non controllabile ovvero che l'incidente sia causato (o concausato) dalla condotta negligente del danneggiato.
Peraltro, la stessa giurisprudenza di legittimità, in un caso assai simile al presente (dove però è stata esclusa la responsabilità del a cagione della “piena CP_1 visibilità” dell'ostacolo), ha ulteriormente chiarito che “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (nella specie è stata confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'Ente custode per i danni occorsi ad una donna che era inciampata in un residuo di cemento a ridosso di cassonetti dell'immondizia, atteso che la perfetta visibilità del residuo di cemento, la piena luminosità dell'ora diurna e la natura della struttura portavano a ritenere che una maggiore accortezza, scevra da disattenzione, avrebbe agevolmente consentito alla vittima di evitare l'evidente ostacolo) [Cass. 6.9.2023, n. 26013].
Alla luce di questi principi, deve osservarsi che: a) l'attore ha provato che l'evento derivò dalla cosa in custodia, la quale è stata identificata con il tratto di strada di cui alle premesse dell'atto introduttivo anche a seguito di riconoscimento del rilievo fotografico mostratole;
b) che le condizioni di visibilità dell'insidia erano ridotte (si v. la dichiarazione del teste escusso: ho visto che mia sorella inciampava col piede in una buca, coperto da erbacce e cartacce, che si trovava al termine della zona ricoperta dall'asfalto dove c'è del terreno in prossimità di un edificio con le mura deteriorate).
Al contrario, non è emerso: a) che il pericolo fosse estemporaneo e come tale non segnalato dal b) che il sinistro sia riconducibile, anche in via di concausa, CP_1 alla condotta poco attenta di parte attrice (circostanze che, si ribadisce, era l'Ente custode a dover provare, anche attraverso il ricorso a presunzioni).
In definitiva, per quanto qui accertato, deve ritenersi che il danno lamentato dall'attrice sia riconducibile alla cosa in custodia dell'Ente locale, che pertanto di tale danno deve (oggettivamente) rispondere.
11. Con riferimento al quantum debeatur viene in rilievo la CTU (invero, nella parte in cui si evidenzia la “compatibilità” dei danni accertati con il sinistro occorso, l'elaborato non fa che corroborare un profilo già emerso chiaramente all'esito della prova per testi e che, comunque, i convenuti non hanno mai messo in discussione quanto alla sua effettiva verificazione).
L'ausiliario del Tribunale, con valutazioni coerenti e resistenti alle confutazioni (peraltro circoscritte), ha concluso nel senso che: il Danno Biologico è quantizzabile nel 10-11% (dieci-undici) punti percentuali considerando la non fisiologica deambulazione, lo stato di parziale limitazione della articolarità. Il periodo di ITT può essere valutato in 7 (sette) giorni, il periodo di ITP come segue: 30 (trenta) giorni al 75%, 30 (trenta) giorni al 50% e 40 (quaranta) giorni al 25%
12. Utilizzando le c.d. tabelle milanesi, il risarcimento va quantificato in complessivi euro 37.014,00 (calcolando il valore medio tra il risultato prodotto dall'applicazione di 11 punti percentuali e di quello prodotto dall'applicazione di 10 punti percentuali).
13. Alla predetta somma vanno aggiunti interessi e rivalutazione nel senso appresso specificato.
14. Va infatti osservato, da un lato, che non sono emersi elementi idonei ad applicare il parametro della personalizzazione massima (v. sul punto Cass. 3.3.2023, n. 6378 secondo cui “la quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”); dall'altro, quanto ad interessi e rivalutazione, che, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (4.9.2018), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
15. Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
16. Le spese seguono la soccombenza e, dato il principio di causalità, sono poste ad esclusivo carico del . Controparte_1
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e le allegate tabelle, individuato lo scaglione di riferimento e tenuto conto dell'attività compiuta, le stesse vanno quantificate in complessivi euro 7.616,00. Tali spese vanno versate a favore dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte vittoriosa, salva la liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato alla presentazione della relativa istanza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 11436/2020, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto condanna il al Controparte_1 pagamento, in favore della SI.ra , della somma Parte_1 complessiva di euro 37.014,00 a titolo di risarcimento danni, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, determinati secondo le modalità dettagliatamente indicate in motivazione;
2. CONDANNA il alla refusione, in favore dell'Erario, Controparte_1 delle spese del presente giudizio, quantificate in complessivi euro 7.616,00, oltre accessori.
3. pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U. (come CP_1 liquidate con separato decreto).
Così deciso in Aversa, il 23.4.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta