Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00646/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03261/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3261 del 2025, proposto da
FA TT, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Ariotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Torino- sezione lavoro n. 1498/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa RO ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la memoria depositata da parte ricorrente in vista dell’odierna camera di consiglio, nella quale si dava atto che l’amministrazione resistente ha adempiuto a quanto statuito dalla sentenza oggetto del ricorso in ottemperanza solo in merito all’accreditamento sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente degli importi in essa indicati e non anche al pagamento della indennità per abusiva reiterazione contratti;
Ritenuto pertanto che, quanto all’accreditamento degli importi dovuti sulla carta elettronica vada dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5 c.p.a., mentre per il pagamento della indennità per abusiva reiterazione contratti vada ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione;
Ritenuto che appaia infine meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo per la spettanza della penalità di mora va individuato nel giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in caso perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta;
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, ritenuto di provvedere sin d’ora alla nomina del Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali;
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte resistente in quanto la stessa ha dato esecuzione ai titoli oggetto dell’ottemperanza solo parzialmente e successivamente alla proposizione del ricorso medesimo;
Ritenuto che le spese di lite debbano essere distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario; resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
Ritenuto, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda in esame, di mandare alla Segreteria ai fini della trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
1) in parte dichiara cessata la materia del contendere, nei sensi di cui in motivazione;
2) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe per il pagamento della indennità per abusiva reiterazione contratti nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
3) nomina Commissario ad acta la persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che provvederà a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dall’infruttuoso spirare del termine di cui al capo 2) di questa sentenza;
4) fissa, nei termini di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione per ogni ulteriore giorno di ritardo nella misura degli interessi legali;
5) condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 800,00 (ottocento/--), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge.
6) Manda alla Segreteria per la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO ER, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO ER |
IL SEGRETARIO