Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BRINDISI Causa n. 4995/2019 R.G.
Verbale di constatazione esito udienza mediante trattazione scritta
Il giorno 7.3.25 il Giudice Onorario designato avv. Tonia ROSSI
premesso che è stata disposta la celebrazione dell'udienza nella forma della trattazione scritta;
preso atto che le parti costituite hanno depositato note scritte;
verificata la regolarità del contraddittorio;
pronunzia sentenza ex art. art.281 sexies cpc., dando lettura del dispositivo e della motivazione che seguono.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.C. n.4995/2019 fra le parti:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti D. Attanasi e Parte_1
A. Prete
ATTORE
Contro
, rappresentata e difesa dall'avv. G. Miccoli Controparte_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma 1 , disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass.
La domanda non può essere accolta per i motivi che seguono.
Premesso che l'art. 116 c.p.c. impone al giudice un “prudente” apprezzamento delle prove, e dunque una valutazione logica e corretta degli elementi istruttori, determinante un giudizio di fatto, va evidenziato come il compendio probatorio, anche documentale, vada valutato alla luce della distribuzione dell'onere probatorio secondo il codice civile.
Sul punto va richiamato l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ, sez. un., n. 13533/2001) in base al quale al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell' art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Ciò posto, i documenti allegati dall'attore non possono costituire piena prova del suo diritto in quanto non risultano idonei a provarne l'ammontare, che viene quantificato in €50000,00, in disparte l'assenza di qualsivoglia riscontro probatorio che riferisca i pagamenti dedotti, in assegno e in contanti, ai lavori edili per cui è causa.
Gli assegni in atti sono privi di rilevanza probatoria rispetto alla domanda non chiarendo l'attore a chi e a quale titolo sono stati emessi né sono stati escussi come testi i beneficiari degli stessi ed essendo essi privi di documenti accompagnatori giustificativi.
Il teste , fratello dell'attore riferisce di avere eseguito alcuni Parte_1 lavori per il germano ma non è in grado di quantificare l'importo ricevuto.
Il teste riferisce di aver svolto, nell'appartamento per cui è causa, Testimone_1
i lavori che furono pagati dall'attore; non ne quantifica tuttavia l'importo. Difetta, soprattutto, un contratto o un preventivo inter partes di lavori su un immobile allo stato rustico adibito a garage.
Né rileva la documentazione relativa al prestito a consumo concesso all'attore dalla BCC di Erchie, in quanto ancorchè formalmente finalizzato alla liquidità per lavori di completamento e ristrutturazione su abitazione di residenza, semplicemente consente al beneficiario di utilizzare la somma concessa senza obbligo di destinazione.
Il dato testuale della sezione II art.1 del contratto sottoscritto in data 22 dic.2014 evidenzia che trattasi di un finanziamento che, in combinato disposto con l'art.13 co. 2 del medesimo contratto, NON è destinato all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo e relative pertinenze se viene pattuita l'applicazione dell'imposta sostitutiva allo 0,25% di cui al DPR 601. Il piano di ammortamento allegato e sottoscritto indica la prefata aliquota.
Tanto sicuramente non impediva all'attore di utilizzare la somma anche per la sistemazione dell'immobile ricevuto in comodato d'uso gratuito ma non prova il suo diritto.
Pertanto, può ritenersi che dalla prova orale non siano emersi elementi fattuali atti a suffragare la prospettazione dei fatti operata da parte attrice.
Nè le fatture versate in atti, in assenza di validi riscontri, sono da sole sufficienti a dimostrare il pagamento dei lavori da parte dell'attore.
Emerge infine che le somme asseritamente utilizzate per i lavori sono state prelevate prevalentemente in contanti;
non può ritenersi, pertanto, che sia dimostrato in maniera univoca l'utilizzo di esse somme a beneficio dell'immobile per cui è causa.
Può dirsi unicamente certo, anche perché pacifico, che sussistesse un rapporto di comodato d'uso gratuito - del resto ve ne è prova nella richiesta della restituzione dell'immobile con missiva del 13.6.2018 - come tale avente causa nello spirito di liberalità e strettamente basato sul rapporto di fiducia tra le parti (cd. intuitus personae), che nella specie è un rapporto parentale figlia/genero-padre/suocero.
Vale a questo punto rammentare che in caso di comodato di immobile destinato a soddisfare le esigenze abitative del comodatario, c.d. comodato d'uso, la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 13603/2004) ha stabilito che "ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare già formato o in via di formazione, si versa nell'ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare". Ciò in quanto si sarebbe impresso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all'uso, cui la cosa deve essere destinata, il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la eventuale crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, ad nutum, del comodante, salva la facoltà di quest'ultimo di chiedere la restituzione nell'ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell'art. 1809, 2° co., c.c.
Si registra, tuttavia, un indirizzo giurisprudenziale di contrario avviso che, in caso di comodato ad uso abitativo privo di termine, ritiene sussistente la fattispecie del c.d. comodato precario, caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimessa in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza che assuma rilievo la circostanza che l'immobile sia stato adibito ad uso familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra coniugi, all'affidatario dei figli (cfr. Cass., n. 15986/2010; Cass. n. 17936/2019).
A prescindere da tanto in punto di diritto, tenuto anche conto di quanto ritenuto in sede di separazione personale dalla Presidente del Tribunale con decreto in atti sulla casa coniugale in assenza di figli, si ritiene che la pretesa azionata dall'attore non abbia trovato sufficiente riscontro nei documenti offerti in comunicazione e nell'attività istruttoria svolta.
La domanda va dunque rigettata.
Le spese di lite, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art 281 sexies cpc, il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore a rifondere le spese di lite al convenuto che liquida nel complessivo importo di €1500,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Brindisi,07/03/2025
Il Giudice Onorario avv.Tonia Rossi