Sentenza 22 aprile 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2020, n. 12745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12745 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR RC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/01/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Udito in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 21/01/2019, la Corte di appello di Caltanissetta, per quanto è qui di interesse, ha confermato la sentenza del 27/10/2015 con la quale il Tribunale di Enna ha dichiarato MA RD responsabile del reato di furto in abitazione (commesso il 03/03/2003) e, con la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 5) e con la recidiva reiterata infraquinquennale e specifica, lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 1 di reclusione ed euro mille di multa.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione MA RD, attraverso il difensore Avv. Andrea Maria Tomaselli, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5) cod. pen. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il terzo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine all'intervenuta prescrizione: in sede di discussione nel giudizio di appello la difesa aveva evidenziato che il giudice di primo grado ha ritenuto sussistere solo la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 5), cod. pen., sicché di essa non poteva tenersi conto ai fini del calcolo del termine di prescrizione, decorso prima della sentenza di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato: già la sentenza di primo grado aveva espressamente ritenuto sussistente la sola circostanza aggravante del fatto commesso da tre o più persone, come del resto osservato nel terzo motivo anche dalla difesa dell'imputato, che, peraltro, nell'appello non aveva dedotto alcuna censura in ordine all'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5) cod. pen.
3. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo: a fondamento della conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha valorizzato, per un verso, la professionalità del delitto manifestata nella programmazione dell'azione criminosa e, per altro verso, la consistenza, numerica e qualitativa, dei precedenti a carico dell'imputato: il ricorso non sottopone a disamina critica le valutazione del giudice di appello, limitandosi a richiamare il presunto modesto valore del bene sottratto e la distanza temporale del fatto, ma le censure non inficiano la tenuta logico-argomentativa della sentenza impugnata, tanto più che nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
4. Il terzo motivo è anch'esso manifestamente infondato, in quanto il ricorrente espunge dal calcolo della prescrizione il dato rappresentato dalla recidiva reiterata infraquinquennale e specifica. Applicando la più favorevole disciplina introdotta dalla legge n. 251 del 2005 (posto che con quella anteriore il termine di prescrizione — senza calcolare la recidiva — sarebbe pari ad anni 15, con l'aumento per le interruzioni fino ad anni 22 e mesi 6), pur non tenendo conto dell'incidenza della recidiva anche sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. (come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità: ex plurimis, Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490), ma solo sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., il termine di anni 10, aumentato di due terzi, condurrebbe ad un termine di anni 16 e mesi 8, ossia al 03/11/2019; deve essere poi aggiunto il periodo complessivo di sospensione del corso della prescrizione pari a 371 giorni (rinvio per astensione dell'avvocatura dal 24/03/2009 al 29/09/2009: 182 giorni;
rinvio per impedimento dal 02/02/2010 al 30/03/2010: 56 giorni;
rinvio per astensione dell'avvocatura dal 16/07/2013 al 26/11/2013; 133 giorni), sicché il termine di prescrizione sarebbe venuto a maturare solo in data 08/11/2020. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos